Provvidenze agli stranieri con invalidità civili: nuove indicazioni INPS
Su questo sito abbiamo più volte segnalato le Sentenze e le Ordinanze della Corte Costituzionale in materia di concessione delle provvidenze assistenziali agli extracomunitari. Pur essendo la prima Sentenza datata 2008 (29 luglio 2008, n. 306), solo ora INPS (Messaggio 13983 del 4 settembre 2013) ricorda quanto statuito ripetutamente dalla Corte Costituzionale. Le provvidenze economiche per invalidità civile (pensione, assegno, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento) devono essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno.”
Ma ricostruiamo i fatti che partono da lontano.
La Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all’articolo 39 prevedeva una sostanziale equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni anche economiche. Questo significava, ad esempio, che per l’accesso alle provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli indigenti non era più un requisito essenziale la cittadinanza italiana o di un Paese della Unione Europea (in questo caso è necessaria la residenza in Italia).
La Legge 40/1998 fu successivamente regolamentata dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ampiamente modificato dalla successiva Legge 189/2002).
Nel frattempo, però, la Legge 388 del 23 dicembre 2000 (articolo 80, comma 19), ha introdotto una notevole restrizione alla concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari: dopo l’entrata in vigore di quella disposizione i cittadini stranieri, pur mantenendo il diritto all’accertamento delle minorazioni civili, non possono godere delle relative prestazioni economiche se non sono il possesso della carta di soggiorno che viene rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.
Nel 2007, i Decreti legislativi 8 gennaio 2007, n. 3 e 6 febbraio 2007, n. 30, anche in forza di specifiche direttive dell’Unione, hanno ridefinito i criteri e le modalità di rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Quest’ultimo documento sostituisce la precedente “carta di soggiorno”.
Dopo l’entrata in vigore di quel decreto, quindi, per la concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili extracomunitari viene richiesta la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che prevede il possesso di alcuni specifici requisiti:
1) essere in possesso di un permesso di soggiorno (non per lungo periodo) da almeno 5 anni.
2) dimostrare di avere un reddito annuale pari almeno all’importo dell’assegno sociale; se si chiede un permesso per un nucleo o si chiede una ricongiunzione, l’importo minimo viene raddoppiato (3-4 componenti, incluso il richiedente) o triplicato (5 più componenti, incluso il richiedente).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può quindi essere negato, anche se si è residenti in Italia, con regolari permessi, da più di cinque anni, nel caso non raggiungano determinati limiti reddituali. Ed è su tale aspetto che, per due volte, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale delle norme (e cioè del già citato articolo 80, comma 19 della Legge 388 del 23 dicembre 2000 e di tutte le normative che ne discendono).
Nell’ordine la Corte Costituzionale ha ribadito che le provvidenze vanno concesse agli stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno. Tale concetto è stato ribadito negli anni per tutte le provvidenze economiche:
- indennità di accompagnamento: (Sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013)
- pensione di invalidità agli invalidi civili totali: (Sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013)
- assegno mensile agli invalidi civili parziali: (Sentenza n. 187/2010)
- indennità di frequenza: (Sentenza n. 329/2011)
Nonostante questo omogeneo assieme di Sentenze, in questi anni INPS ha di molto rallentato l’applicazione di quanto statuito dalla Consulta, tanto da generare una mole significativa di contenziosi.
Il Messaggio INPS 13983 del 4 settembre 2013, con notevole ritardo, fornisce finalmente indicazioni operative agli uffici periferici preposti all’erogazione.
Assume al contempo una posizione di salvaguardia rispetto al contenzioso pregresso, in particolare verso chi ha citato in giudizio l’Istituto.
Il Messaggio precisa infatti: “Le pronunce della Corte non potranno trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, eventuali domande di riesame potranno essere accolte, nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato.”
Ciò significa che chi ha fatto causa all’INPS e l’ha “persa”, non potrà richiedere il riesame della propria posizione e la relativa concessione delle provvidenze economiche (retroattiva, cioè dal momento della domanda). In questi casi lo straniero dovrà comunque richiedere un nuovo accertamento dello stato invalidante e l’eventuale provvidenza economica decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda.
Il Messaggio lascia intendere che potranno invece essere riesaminati le posizioni di coloro i quali si sono visti rigettare la domanda di concessione e non abbiano presentato ricorso o nel caso che questo ricorso non sia ancora giunto a termine.
Per tutti i nuovi casi sarà sufficiente il permesso di soggiorno di almeno un anno e l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, oltre al riconoscimento dello stato di invalidità civile rilasciato con le modalità vigenti.
6 settembre 2013
- Consulta il Messaggio INPS 4 settembre 2013, n. 13983
Precedenti articoli su questo argomento:
- Indennità di frequenza ed extra-comunitari: sentenza della Corte Costituzionale (2012)
- Pensione di invalidità agli extracomunitari: Sentenza della Corte Costituzionale (2009)
- Indennità di accompagnamento agli immigrati: Sentenza della Corte costituzionale (2008)
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