Provvidenze economiche agli immigrati

La Legge 6 marzo 1998, n. 40 reca la “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” La norma tentava di mettere ordine nelle disorganiche e dispersive disposizioni sino ad allora vigenti in materia di immigrazione e regolava gli aspetti sanitari e quelli dell’assistenza sociale.

Gli stranieri, e i loro familiari a carico, che lavorano regolarmente in Italia, che siano iscritti alle liste di collocamento, o che abbiano richiesto il permesso di soggiorno (per asilo politico o umanitario, per affidamento o adozione ecc.) hanno diritto a fruire di tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e hanno il dovere di versare i relativi contributi.

Possono avvalersi degli stessi servizi anche gli stranieri in Italia per motivi di studio, a patto che versino volontariamente i contributi al Servizio Sanitario Nazionale.

La norma garantisce la possibilità di fruire dell’assistenza sanitaria, delle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia o infortunio anche agli stranieri non i regola con il permesso di soggiorno. Sono, inoltre, fatti salvi tutti gli interventi di medicina preventiva e di tutela della salute della collettività, la tutela della maternità e della gravidanza, e la salvaguardia dei minori.

Lo straniero che vorrà venire in Italia per cure mediche, dovrà ottenere uno specifico visto di ingresso e permesso di soggiorno; a tal fine, dovrà effettuare un deposito a titolo cauzionale rapportato al costo presumibile della prestazioni sanitarie richieste. Va inoltre documentata la disponibilità di vitto e alloggio per l’eventuale accompagnatore.

Fra le novità relative all’assistenza sociale la norma prevedeva l’equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno (e dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno) con i cittadini italiani per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni anche economiche. Questo significava, ad esempio, che per l’accesso alle provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli indigenti non era più un requisito essenziale la cittadinanza italiana.

La Legge 40/1998 è stata oggetto di regolamentazioni successive e di modifiche. Fra queste quella più rilevante ai fini dell’erogazione delle provvidenze economiche è stata introdotta dal comma 19 dell’articolo 80 della Legge 388/2000. Dopo l’entrata in vigore di quella disposizione i cittadini stranieri, pur mantenendo il diritto all’accertamento delle minorazioni civili, non possono godere delle relative prestazioni economiche se non sono il possesso della carta di soggiorno che viene rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

 

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