Provvidenze a favore dei grandi invalidi

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (31 dicembre 2002, n. 305) una nuova norma che reca “Provvidenze in favore dei grandi invalidi.”. Si tratta della Legge 27 dicembre 2002, n. 288 e interessa i grandi invalidi di guerra e per cause di servizio, cioè di persona disabili che godono di provvidenze economiche superiori ai cinquemila euro mensili e che sono affetti da menomazioni assimilabili a quelle accertate negli invalidi civili totali.

La nuova norma dispone:

  1. l’estensione ai grandi invalidi per servizio del diritto ad accompagnatore militare o servizio civile (obiettore), beneficio che già era riconosciuto ai grandi invalidi di guerra.
  2. il diritto ad un assegno mensile pari a 878 euro mensili nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori richiesti.
  3. l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2003, del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, finanziato per 7.746.853 euro annui a valere sul Fondo speciale del Ministero dell’economia e delle finanze.

La norma, approvata in sede legislativa con insolita solerzia dalla Commissione Lavoro della Camera, rappresenta il risultato delle diverse ma analoghe proposte depositate da deputati sia della maggioranza che dell’opposizione: Spini, Guerzoni, Lo Presti, Raisi, Volontè, Giovanni Bianchi, Burani Procaccini, Giacco, Verdini, Bocchino.

9 gennaio 2003

 

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