In queste settimane INPS ha rilasciato una nuova funzionalità del propri servizi online. Si tratta della disponibilità del QR – Code per i verbali di invalidità civile e di handicap (legge 104/1992). Questa opportunità è stata presentata da alcune testate e da alcuni commentatori in maniera enfatica, spesso sovradimensionata, finendo per fornire un sunto piuttosto distorto di questa pur nuova opportunità che usa una soluzione informatica ormai consolidata e diffusa, quella appunto del QR-Code.
Lo chiariamo subito: il QR-Code non attiva nuove agevolazioni o benefici e non è nemmeno condizione essenziale (almeno per ora) per accedere a quelli già previsti. Fra l’altro non risolve alcuni problemi cronici nell’uso dei verbali. Manteniamo quindi la giusta obiettività attenendoci ai fatti e partendo dalle indicazioni di INPS contenute nel messaggio 4019 del 30 ottobre 2020.
Il QR – Code è, come detto, una soluzione ormai piuttosto diffusa. Lo si vede parecchio su pannelli informativi o a corredo di prodotti alimentari o di consumo. Lo si riconosce: è un quadratino con pixel a due colori, generalmente bianco e nero. Inquadrandolo con un comune smartphone o tablet, se si dispone di una app che lo legge, restituisce velocemente (QR = Quick Response, Risposta veloce) informazioni, link a siti, a filmati, a testi. Chi genera un QR – Code può collegarci contenuti esterni che hanno il vantaggio di poter essere modificati alla fonte senza modificare l’immagine del QR – Code.
In questa storia, il QR – Code lo genera il sistema dell’INPS e i contenuti sono quelli dei verbali di invalidità e di handicap già esistenti (o quelli futuri) e presenti negli archivi informatici dell’Istituto. Non c’è quindi nessun nuovo contenuto. Anzi, si potrebbe scoprire che il proprio verbale rilasciato negli anni ’90 non è presente negli archivi di INPS (l’istituto ha assorbito lecompetenze che prima erano di Ministero dell’Interno/Tesoro solo nel 2007).
Qual è il vantaggio del QR – Code rispetto ai consueti verbali di invaliditào di handicap?
Il vantaggio è di avere con sé una immagine stampata da usare al posto del verbale di invalidità o handicap (104) da cui operatori terzi possono verificare il corso di validità del verbale ed estrarre comunque quelle informazioni che servono loro per applicare o meno una agevolazione, un beneficio, uno sconto ecc. Inoltre il QR – Code è sicuramente sempre aggiornato con gli eventuali aggravamenti riconosciuti, con le rettifiche apportate dall’INPS in autotutela o da altre revisioni. La direttrice è quella ormai prevalente della “dematerializzazione” dei documenti (meno carta possibile).
Chi non ha il QR – Code può continuare a usare copia del verbale di invalidità e/o di handicap (104) nelle loro versioni con gli omissis nel rispetto della privacy.
Ma come si ottiene il QR – Code? Ce lo dice INPS nel messaggio 4019/2020.
Lo si ottiene collegandosi al sito INPS con il proprio PIN o SPID. Nella propria area riservata c’è un collegamento e le istruzioni specifiche.
Il sistema genera un’immagine che contiene appunto il QR – Code: si può salvare nello smartphone o nel computer, allegarlo ad una mail ecc. o ancora stamparlo e portarlo con sé.
Si può anche tornare sul sito INPS e stamparlo nuovamente. Fine: sin qui è molto semplice.
Ma veniamo all’uso effettivo, cioè al momento in cui è necessario “dimostrare” a terzi che si è in possesso di un verbale di invalidità o di handicap (legge 104). I casi sono molti: un concessionario che sta vendendo un veicolo su cui applicare l’IVA agevolata, il gestore di un cinema che riconosce uno sconto, un’azienda di trasporto che applica tariffe ribassate ecc.
La prima possibilità è quella classica di presentare la fotocopia dei verbali di cui si è in possesso.
La seconda possibilità è di mostrare il QR – Code.
In questo secondo caso l’operatore (quello che applica lo sconto, il beneficio, l’agevolazione) inquadra il QR – Code con un normale smartphone o tablet usando una comune app per la lettura. Il sistema apre una pagina nel sito INPS e chiede il Codice fiscale della persona con disabilità che vorrebbe accedere ai benefici.
In tempo reale il sistema restituisce il cosiddetto esito di primo livello sempre che la persona sia effettivamente invalida civile o titolare della certificazione di handicap (legge 104).
In realtà l’esito di primo livello non fornisce dettagliate informazioni sull’interessato; segnala se rientra in una delle seguenti categorie (sempre che i dati ci siano nel sistema):
- invalido con giudizio superiore o uguale al 34%;
- minore invalido;
- titolare di indennità di accompagno;
- cecità parziale o assoluta;
- sordità;
- titolare di legge n. 104/1992 (art. 3, comma 1 / Art. 3, comma 3)
Queste informazioni, come noto, non sono sufficienti nella maggioranza delle agevolazioni e benefici.
In questo caso l’operatore che li vorrebbe applicare deve attivare l’esito di secondo livello che restituisce più dettagli sul disabile, sempre che ci siano nel sistema INPS.
Per ottenere l’esito di secondo livello l’operatore deve richiederlo al sistema, prima autenticandosi come privato al sistema INPS e poi dando conferma all’invio di un codice OTP via SMS al numero di cellulare che l’interessato ha indicato nei propri contatti. Il codice OTP è generalmente nient’altro che una lunga serie numerica.
Il codice OTP viene inviato al cellulare della persona con disabilità; questa lo fornisce all’operatore che a quel punto rientra nel sistema e ottiene l’esito di secondo livello.
Nell’esito di secondo livello si trovano i dettagli: il giudizio sanitario (no anamnesi o diagnosi) e il grado di invalidità relativo allo stato di invalidità dell’interessato con l’eventuale percentuale, oltre alle cosiddette “voci fiscali” (quelle previste dall’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
L’esito di secondo livello recupera i dati dai verbali presenti nel sistema INPS. Se i dati non ci sono non li genera.
Se la Commissione non ha inserito le voci fiscali, non si ritroveranno nemmeno con questo sistema. Se i verbali sono precedenti al 2012 molti di quegli elementi non ci sono.
E infine, se la condizione di invalidità o di handicap sono l’esito di un’azione giudiziaria (ricorso, sentenza) il sistema non genera tutti questi dettagli.
Al di là della disponibilità in questi procedimenti della comune tecnologia informatica, il che è positivo, il sistema non risolve (e non nasce per quel motivo) alcune questioni ormai croniche come quelle che riguardano i vecchi verbali vigenti ma privi delle annotazioni richieste dal Legislatore in tempi più recenti. Costoro, in possesso di documenti perfettamente legittimi per farsi correggere il verbale precedente al 2012 dovrebbero chiedere un nuovo accertamento, con tutto ciò che ne deriva.
Ultima nota sicuramente dolente riguarda l’esclusione dal sistema – riteniamo solo per motivi tecnici ma comunque sufficienti – delle posizioni che sono state sancite con una sentenza, cioè al di fuori dai comuni procedimenti di accertamento degli stati invalidanti.
Nel frattempo manca sempre all’appello la Disability Card, più volte annunciata e finanziata (si veda art. 1, comma 563 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che avrebbe dovuto avere un uso tale da assorbine largamente l’attuale QR – Code senza dubbio con minori complicazioni d’uso. Ritardo e lacuna non certo imputabile a INPS.
19 novembre 2020
- Consulta il Messaggio INPS 30 ottobre 2020, n. 4019
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