Domanda: Alcune sedi INPS provinciali, per poter erogare la pensione spettante ad una persona con invalidità, chiede agli invalidi civili stranieri di fornire documentazione comprovante l’assenza di redditi mobili, immobili e altre forme di rendita a vario titolo nel loro paese di origine. Questa documentazione è per quasi tutti i paesi esteri impossibile da produrre (tanto che lo stesso problema si è presentato per il Reddito di cittadinanza e il governo ha emanato decreto).
Questa richiesta è legittima?
Approfondimento: Una premessa è d’obbligo. In Italia, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.
Le persone straniere con disabilità possono rivolgersi comunque ai servizi territoriali ed al Comune che hanno competenze su bisogni economici, assistenziali, educativi, scolastici, lavorativi, abitativi e socio-sanitari.
Gli interventi per i minori stranieri con disabilità sono gli stessi di quelli previsti per i loro coetanei italiani e possono essere di tipo economico, socio-assistenziale o educativo.
Ai minori, a seconda della gravità delle disabilità, vengono riconosciuti aiuti economici mensili come l’indennità di accompagnamento o l’indennità di frequenza.
Fatta questa doverosa premessa, andiamo ad analizzare nello specifico la problematica.
La questione relativa al fatto se sia possibile produrre una autocertificazione allo straniero con disabilità all’ente erogatore, in luogo della documentazione comprovante i redditi mobili, immobili e pensionistici prodotti all’estero dallo stesso, è già stata sottoposta al vaglio dei Tribunali Nazionali.
In particolare, la sentenza del 9.10.2017 del Tribunale di Milano, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidando quanto in precedenza deciso dal Tribunale di Pavia che, con sentenza del 13 settembre 2017 aveva affermato “Ai fini della certificazione dei redditi prodotti nel paese d’origine, necessaria per il riconoscimento della pensione di invalidità di cui all’art. 12 L. 118/71, il cittadino straniero che appartenga a uno Stato non compreso nell’elenco di cui al DM 12.5.2003, (Decreto interministeriale del 12/05/2003 – Min. Lavoro e Politiche Sociali – Attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti la determinazione delle certificazioni reddituali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003) è abilitato ad autocertificare i redditi diversi da quelli pensionistici; quanto ai redditi pensionistici percepiti all’estero è onere dell’INPS, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 12.5.2003, identificare gli organismi che provvedono all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; in mancanza di tale identificazione, l’INPS non può subordinare il riconoscimento della pensione di invalidità alla presentazione di documenti diversi dalla autocertificazione resa dall’interessato.”
In sostanza, l’art. 3 d.p.r 445/00 derogando (illegittimamente trattandosi di norma regolamentare) al vincolo di parità di trattamento di cui dall’art. 2 comma 5 TU immigrazione, ha previsto che il cittadino straniero possa autocertificare solo “gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”.
In tale ostacolo incorrono i richiedenti prestazioni pensionistiche che, se stranieri, sono oggetto della richiesta dell’INPS di certificazioni del reddito estero che spesso risultano difficili se non impossibili da ottenere.
Il Tribunale, aderendo all’impostazione già enunciata, ha riconosciuto allo straniero che richiede l’accesso ad una prestazione pensionistica, la possibilità di autocertificare i redditi prodotti nel paese d’origine, in mancanza dell’individuazione da parte dell’INPS degli enti erogatori nel paese d’origine come previsto all’art. 3 del D.M. 12 maggio 2003.
Tale orientamento poi è stato confermato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 1598 dell’11 ottobre 2018.
La vicenda esaminata riguardava una domanda di pensione d’invalidità che l’INPS aveva rifiutato asserendo che, per quanto riguarda il requisito reddituale, lo straniero richiedente non poteva pretendere l’attivazione del procedimento sulla base della sola autocertificazione, non trovando applicazione le norme sulla autocertificazione per gli stranieri, per effetto della esclusione di cui all’art. 3 del DPR 445/2000.
Il ricorrente sosteneva, invece, il proprio diritto di percepire la pensione di invalidità “alle medesime condizioni documentali ammesse per i cittadini italiani e quindi mediante autocertificazione dei redditi prodotti all’estero e delle proprietà possedute all’estero”, salve le verifiche successive all’autocertificazione che l’amministrazione ha il dovere di svolgere sia per l’italiano che per lo straniero.
La Corte ha ribadito che la disciplina delle autocertificazioni prevista dal DPR 445/2000, nella parte in cui consente ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino…nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.
Ne risulta pertanto che il cittadino straniero come quello italiano, può autocertificare i propri redditi e nel caso di redditi prodotti all’estero l’autocertificazione è ammessa, sia per gli italiani che per gli stranieri, nei casi individuati dal DM del 2003.
La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione), ad avviso della Corte, stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000).
Nel caso pertanto, in cui l’INPS provinciale, per poter erogare la pensione spettante ad una persona invalida straniera, chieda di fornire documentazione comprovante l’assenza di redditi mobili, immobili e altre forme di rendita a vario titolo nel paese di origine e questa sia impossibile da produrre poiché il soggetto appartiene ad uno stato non compreso nel D.M. del 12 maggio 2003, lo straniero potrà autocertificare – anche con dichiarazione negativa – i redditi prodotti all’estero ed i beni immobili.
DI SEGUITO LA TABELLA INDICATA NEL D.M. 2003
Allegato 1.
In vigore dal 06/06/2003
Tabella Art. 2 | |
AUSTRALIA | FRANCIA |
CANADA | GERMANIA |
CIPRO | SPAGNA |
COREA | GRECIA |
ESTONIA | PAESI BASSI |
GIAPPONE | REGNO UNITO |
ISRAELE | DANIMARCA |
LETTONIA | PORTOGALLO |
LITUANIA | FINLANDIA |
MALTA | SVEZIA |
NUOVA ZELANDA | BELGIO |
POLONIA | LUSSEMBURGO |
REPUBBLICA CECA | IRLANDA |
REPUBBLICA SLOVACCA | AUSTRIA |
SLOVENIA | NORVEGIA |
STATI UNITI | ISLANDA |
TURCHIA | LIECHTENSTEIN |
UNGHERIA | REPUBBLICA DI SAN MARINO |
CITTA’ DEL VATICANO |
Ultimo aggiornamento 10/03/2021