Revisione periodica dell’invalidità civile

Domanda

Secondo il comma 4 art.5 del DPR 698/1994 gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni.
Ultimamente e solamente per i lavoratori divenuti invalidi l’accertamento sembrerebbe limitato a tre volte per tre anni di seguito con richiesta di conferma da parte dell’interessato 6 mesi prima della scadenza dei tre anni.
Nessuno mi ha saputo dire se la stessa cosa vale per mio figlio, allora studente riconosciuto invalido 100% con indennità di accompagnamento dal 1 agosto 2000, a seguito di incidente. Vale anche per lui la norma che prevede le tre verifiche nei primi tre anni?

Risposta

Le disposizioni cui si fa riferimento nel quesito non riguardano affatto gli invalidi civili ma solo i lavoratori divenuti invalidi e quindi titolari di altre provvidenze.
In sostanza la frase “l’accertamento sembrerebbe limitato a tre volte per tre anni di seguito con richiesta di conferma da parte dell’interessato 6 mesi prima della scadenza dei tre anni” non riguarda gli invalidi civili.
Questi possono essere riconvocati a visita per controlli a campione oppure perché il loro certificato specifica una rivedibilità nel tempo.

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