Successivamente al D.L. n° 111/21, il Ministero dell’Istruzione ha emanato tre provvedimenti estivi per garantire la riapertura delle scuole in presenza per settembre 2021.
Trattasi nell’ordine:
Il Piano Scuola 2021-22 diffuso con D.M. n° 257 del 6/8/2021 prevede la didattica in presenza elencando le diverse azioni concrete da realizzare nelle scuole in forza dell’autonomia scolastica e aggiornando le norme previste per lo scorso anno.
Ad esempio nelle zone bianche potranno essere riprese le visite didattiche e di istruzione nel rispetto di tutte le norme di prevenzione e sicurezza.
Spicca il paragrafo a pag. 13 concernente “Disabilità e inclusione scolastica” che si riporta integralmente:
“Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.
Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli”, coerenti con le seguenti indicazioni del CTS:
“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi…”.
Confermata pure – art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 – l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.
Resta inoltre sempre possibile per gli alunni fragili (definiti dall’art. 2 dell’O.M. n° 134/20, la possibilità di usufruire dell’istruzione domiciliare:
“Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo.”
Osservazioni
Importante evidenziare come venga ribadita la “priorità irrinunciabile alla presenza quotidiana a scuola” degli alunni con disabilità, sottolineando anche “nella vera e partecipata dimensione inclusiva” che comporta quindi la presenza dei compagni.
Si auspica che, sulla base dell’esperienza dei due anni passati, sia prevista anche un’assistenza domiciliare per mezzo degli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità che per motivi di salute debbono svolgere la didattica a distanza.
Questo per non gravare sui familiari che non potrebbero ad esempio lavorare per poter seguire i figli in questo tipo di attività da casa.
2. PROTOCOLLO D’INTESA CON OO.SS.
Nell’ambito della normativa generale emergenziale, ivi compresa quella sulla vaccinazione obbligatoria del personale scolastico prevista dall’art. 1 comma 6 del D.L. n° 111/21, tra le numerose prescrizioni condivise nell’Protocollo d’intesa con le OO.SS. del 14/8/2021, si segnalano le seguenti:
- Tavolo ministeriale nazionale e tavoli regionali con la partecipazione anche dei sindacati;
- sostenere la campagna vaccinale degli studenti a partire dai 12 anni;
- nomina di un referente COVID per istituto scolastico;
- possibilità di effettuare tamponi al personale scolastico;
- fornitura di mascherine monouso (anche trasparenti per gli alunni con disabilità) e di gel disinfettante;
- corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico;
- individuazione di un medico competente in ogni scuola per la sorveglianza sanitaria;
- prescrizione di un metro di distanza tra gli alunni e di due metri tra cattedra e banchi;
- continua aerazione dei locali scolastici;
- supporto psicologico e pedagogico-educativo per docenti e studenti;
- gestione di persone sintomatiche all’interno della scuola;
- possibilità di istituire in ogni scuola una commissione di monitoraggio sull’applicazione delle misure previste dall’Intesa.
Osservazioni
Alla data odierna resta ancora da chiarire l’eventuale obbligo vaccinale per il personale non scolastico, ma operante nelle scuole come: gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità ed il personale addetto alle mense scolastiche.
3. RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE SCUOLE
Il D.I. Istruzione e Salute n° 265 del 16/8/2021 definisce la ripartizione tra le istituzioni scolastiche statali dei 350 milioni di Euro stanziati dall’art. 58, comma 4, del D.L. n° 73/21 (c.d. “Sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (commentato nella scheda n° 669. Il Decreto Sostegni Bis e le stabilizzazioni dei docenti di sostegno: quali conseguenze? (DL 73/21 e L. 106/21)), destinate all’acquisto di beni e servizi con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.
I criteri di suddivisione dei fondi tra le scuole sono previsti dall’art.1, comma 1 del D.M. n° 834/15:
- “tipologia dell’istituzione scolastica,
- della consistenza numerica degli alunni,
- del numero degli alunni diversamente abili (rectio con disabilità – N.d.R.),
- del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale,
- dal numero delle classi terminali”.
Il D.I. prevede esplicitamente che parte di questi fondi debbono essere utilizzati per garantire tamponi gratuiti al personale scolastico fragile che non può essere vaccinato per motivi di salute certificati (circolare Min. Salute prot. n° 35309/21).
Osservazioni
E’ da tener presente comunque che, vista la volontà di taluni docenti di non vaccinarsi ma anche di non perdere lo stipendio (come previsto dal già citato D.L. n° 111/21), bisognerà provvedere ad erogare fondi per la nomina di supplenti per tutti i casi di aspettativa preannunciati dai docenti no-vax.
6 Settembre 2021
Approfondimento a cura di Aipd in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex
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