Riparazione e manutenzione straordinaria dei veicoli:
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è ritornata sull’argomento delle riparazioni dei veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità. L’ha fatto con la Risoluzione n. 306/E del 17 settembre 2002.

Sull’aspetto delle riparazioni e delle manutenzioni straordinarie vi erano dei margini di dubbio per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sia relativamente alle detrazioni fiscali IRPEF da operare al momento della denuncia dei redditi.

La Risoluzione 306/E chiarisce definitivamente che l’aliquota IVA al 4% non è applicabile alle riparazioni ma solo sulle prestazioni (manodopera) rese dalle officine per l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per l’adattamento stesso. In sostanza quindi l’IVA agevolata vige solo sugli interventi di adattamento del veicolo e sui pezzi e parte staccate necessarie ad effettuare questa operazione.

Per altri interventi (riparazione, manutenzione ordinaria, tagliandi di controllo) l’IVA è quella ordinaria (20%).

Più favorevole al contribuente è la precisazione espressa dal Risoluzione relativamente alla detrazione IRPEF (ricordiamo che è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta sino ad un massimo di 18.075,99 euro – 35 milioni di lire).

Al di là dei margini interpretativi, la Circolare 122/1999 (punto 1.1.8) prevedeva la possibilità di detrazione solo una volta ogni 4 anni sia che si trattasse di un intervento di manutenzione straordinaria oppure che consistesse nell’acquisto del veicolo. Pertanto se l’anno precedente si era acquistato un veicolo e lo si era detratto per quattro anni non era possibile portare in detrazione la riparazione. Una lettura che era apparsa paradossale.

La Risoluzione 306/E modifica la precedente lettura del Ministero delle Finanze, precisando che le spese di manutenzione straordinaria possono essere detratte nel quadriennio fino al limite complessivo (che considera anche quanto già detratto per l’acquisto dell’auto) di 18.075,99 euro. Per fare un esempio questo significa che se un contribuente ha speso per l’acquisto dell’auto 15.000 euro, potrà ancora detrarne, nell’arco dei 4 anni, 3075,99.

Va la pena di ricordare che non sono comunque detraibili le spese che rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo, con esclusione, quindi, dei normali costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo).

26 settembre 2002

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