Sentenza – Corte costituzionale  del 18-29 luglio 1996, n. 325

“Legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 33, quinto comma – Cost., art. 3 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.”

Previdenza e assistenza – Lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato – Diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio per assistenza continua di parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap con lui convivente – Presunta irrazionalità della distinzione tra il caso in cui il disabile già riceva assistenza e quello in cui l’esigenza sorga quando il lavoratore non sia convivente e voglia essere trasferito per attendere alle cure del congiunto – Riferimento alla sentenza della Corte n. 215/1987 – Inimmaginabilità che l’assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare – Ragionevolezza della scelta del legislatore – Non fondatezza.

1. – Il Pretore di Livorno, giudicando sul ricorso proposto da Ubaldo Nunnari contro le Ferrovie dello Stato, volto a ottenere il trasferimento definitivo da Livorno a Reggio Calabria per assistere il padre col residente, portatore di handicap, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, quinto comma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), perché pone una distinzione, ritenuta irrazionale, fra il caso in cui il disabile già riceva assistenza e quello – altrettanto meritevole di tutela – in cui l’esigenza sorga quando il lavoratore non sia convivente e voglia essere trasferito per attendere alle cure del congiunto. Il diverso trattamento di situazioni sostanzialmente simili sarebbe illegittimo alla luce dell’art. 3 della Costituzione.

Considerato in diritto
1. – Il dubbio di costituzionalità sollevato dal Pretore di Livorno verte sul quinto comma dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in base al quale il genitore o familiare, lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, il quale assiste con continuità un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Il giudice rimettente censura tale norma con riguardo al principio contenuto nell’art. 3 della Costituzione, perché sottende, a suo avviso, una irrazionale disparità di trattamento fra l’ipotesi in cui il portatore di handicap riceva già assistenza e quella – altrettanto meritevole di tutela – in cui l’esigenza sorga quando il lavoratore non è convivente, e si renda quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto.

2. – La questione non è fondata.
Questa Corte, esaminando alcuni profitti della Legge n. 104 del 1992, ne ha sottolineato l’ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibili soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap. Essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull’integrazione scolastica; e in generale, detta misure che hanno il fine di superare, o di contribuire a far superare, i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative, e nell’esercizio di diritti costituzionalmente protetti (sentenza n. 406 del 1992).
La legge n. 104 può dunque considerarsi una prima, significativa risposta al pressante invito, rivolto da questa Corte al legislatore, di garantire la condizione giuridica del portatore di handicap, la cui tutela passa attraverso l’interrelazione e l’integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale (in tale senso v. la sentenza n. 215 del 1987). In quella occasione, va ricordato, la Corte non mancò di sottolineare la discrezionalità del Parlamento nell’individuare le diverse misure operative, ma ciò non implica, certo, che non si possa compiere il vaglio di costituzionalità dei meccanismi predisposti dalla legge quadro in esame, al fine di controllare sia la razionalità e congruità delle singole norme denunciate sia la sussistenza di eventuali disparità di trattamento, senza perdere di vista, comunque, l’insieme normativo.

Il giudice a quo appunta le sue censure su una disposizione particolare della legge, l’art. 33, quinto comma, che assicura al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio quando assista con continuità un parente o affine, portatore di handicap, con lui convivente. Ad avviso del pretore rimettente, essa pone una distinzione irrazionale fra il caso in cui il disabile riceva già assistenza e quello – che sarebbe altrettanto meritevole di considerazione – in cui il bisogno si palesi nella sua entità quando il lavoratore non sia di fatto convivente e voglia pertanto essere trasferito per adempiere quanto ritiene doveroso, e indispensabile.
L’ordinanza solleva una questione che richiede attenzione, tanto sono importanti i valori costituzionali che concorrono alla protezione del portatore di handicap.
Ma occorre aggiungere che, seguendo l’impostazione del giudice a quo, si rischia di dare alla norma un rilievo eccessivo, perché non è immaginabile che l’assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare sì che il legislatore ha, con la legge quadro n. 104, ragionevolmente previsto – quale misura aggiuntiva – la salvaguardia dell’assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche, e dannose, della convivenza.
Tale misura è razionalmente inserita nel complesso normativo cui si è accennato, e senza escludere che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, possa in futuro rivedere ed eventualmente ampliare l’art. 33, quinto comma, deve qui dichiararsi insussistente la lamentata disparità di trattamento, con conseguente infondatezza della questione.

Per questi motivi
La Corte Costituzionale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri – Il redattore.- Guizzi – Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola

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