L’assegnazione della casa familiare al genitore che si prende cura del figlio o della figlia maggiorenne con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, può avvenire solo se, al momento del giudizio, vi sia una convivenza stabile tra questi due membri familiari all’interno dell’abitazione in questione.
Ciò è quanto stabilito nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2344/2025, pubblicata il 18 agosto 2025.
Non è quindi possibile assegnare la casa familiare a uno dei genitori solamente in previsione di un possibile e futuro rientro stabile del figlio maggiorenne con disabilità ad elevata necessità di sostegno. Deve, invece, essere accertato il legame attuale tra la casa, il figlio e il genitore che si prende cura di lui.
In altre parole, la Corte ha ribadito chiaramente che l’abitazione dove si è svolta la vita familiare prima della fine del matrimonio dei genitori deve essere il luogo in cui il figlio maggiorenne con disabilità vive ed è accudito stabilmente da uno dei due genitori al momento del giudizio sull’assegnazione della casa.
Solo in questo caso il genitore caregiver ha diritto all’assegnazione dell’abitazione familiare. È necessario, in sostanza, che sia concretamente presente l’interesse del figlio con disabilità a rimanere nell’abitazione, intesa come luogo dove ha vissuto, dove vive attualmente, e dove ha costruito legami affettivi, sociali e un ambiente accessibile adatto alle sue esigenze.
Se il figlio con disabilità maggiorenne non convive più stabilmente nell’abitazione con uno dei genitori, l’interesse primario che giustifica l’assegnazione della casa viene meno, e l’immobile non può essere attribuito al genitore che in passato vi ha convissuto con il figlio o la figlia con disabilità.
A fondamento della decisione vi è il primo comma dell’art. 337-sexies c.c., secondo cui:
“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, prevedendo come criterio fondamentale per tale assegnazione la convivenza con il figlio.”
Questa norma si applica anche ai figli maggiorenni con disabilità, come stabilito, prima dall’art. 155 c.c., successivamente abrogato, e ora sancito dall’articolo 337-septies c.c., che recita: “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.”
Questa applicazione è stata negli anni confermata e consolidata da una corposa giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione sul tema.
Di tale disciplina devono essere rispettati i limiti e i principi anche nei confronti dei figli maggiorenni con disabilità.
Per questo motivo, il giudice, nel decidere se un genitore ha diritto al godimento della casa familiare, deve verificare l’esistenza di una convivenza corrente, effettiva e continuativa tra il genitore e il figlio con disabilità ad elevata necessità di sostegno.
Naturalmente, la convivenza è considerata stabile anche nel caso in cui il figlio si assenti per brevi periodi dall’abitazione.
Queste le motivazioni giuridiche e di fatto che hanno portato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ad accogliere il ricorso presentato dal padre di una donna con disabilità psichica, da anni ricoverata in strutture specializzate, contro le sentenze del Tribunale di Ancona e della Corte d’appello competente, che avevano assegnato l’abitazione familiare alla madre. Ciò nonostante, la mancata convivenza attuale e stabile tra le due donne.
I giudici di primo e secondo grado si erano infatti basati sulla possibilità futura che la donna con disabilità potesse rientrare nell’abitazione familiare, eventualità sostenuta da esperti e professionisti coinvolti nel suo percorso terapeutico, i quali stanno realizzando un progressivo riavvicinamento della stessa alla città di Ancona, dove si era svolta la vita familiare e dove risiedono entrambi i genitori.
La Corte di Cassazione ha tuttavia cassato tali decisioni, ritenendo che mancasse, appunto, l’attualità del legame abitativo tra la donna con disabilità ad elevata necessità di sostegno e la madre.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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