Sordità – Sordomutismo: definizioni
L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» sia sostituito con l’espressione «sordo»
La medesima disposizione ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
Altre condizioni o patologie che siano causa di sordità o ipoacusia vengono valutate e percentualizzate come invalidità civili, non rientrando quindi nella categoria di “sordomutismo”.
Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 definisce le modalità per la valutazione dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indica le relative percentuali di riferimento.
L’accertamento delle minorazioni civili è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl.
L’accertamento delle minorazioni civili viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione dello stato di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e produce un verbale di certificazione diverso.
Riferimenti legislativi
- Legge 20 febbraio 2006, n. 95
- Legge 26/05/1970 n. 381
- Legge 21/11/1988 n. 508
- Decreto Ministero della Sanità 05/02/1992
Vedi anche:
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