Definizione presente nel suo verbale: “Sordo (L. 381/1970 e L. 508/1988)”. 

(nota: alcuni dati verbali recano la dizione “sordomuto”)

Di seguito riportiamo in estrema sintesi i benefici, e le relative condizioni, previsti dalla normativa vigente. Data la sinteticità delle indicazioni suggeriamo comunque gli approfondimenti del caso.

Provvidenze economiche

La certificazione di cui è in possesso dà diritto alla pensione per sordi e all’indennità di comunicazione.

Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario riconosciuto dal verbale.
Per approfondimenti:
Pensione sordi
Indennità di comunicazione

Agevolazioni fiscali

Auto
Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto, nella detraibilità – in sede di denuncia annuale dei redditi – del 19% della spesa sostenuta.
Sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordi). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.
In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.
Per approfondimenti:
Agevolazioni sui veicoli 

Ausili
Gli ausili destinati a persone invalide godono dell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.
Per approfondimenti:
Ausili 

Sussidi tecnici ed informatici
I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l’autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.
Per approfondimenti:
Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici 

Spese per l’assistenza specifica
La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l’assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.
Per approfondimenti:
Spese di assistenza specifica – deduzione e detrazione

Spese per l’assistenza personale e domestica
La normativa vigente prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi beneficia dell’assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi.
Per approfondimenti:
Spese per servizi domestici – deduzione
Spese per assistenza personale – detrazione

Detrazioni per familiari a carico
Ogni contribuente può contare, a precise condizioni, su detrazioni per familiari a suo carico. Le detrazioni sono maggiorate nel caso in cui  il figlio sia disabile con certificazione di handicap. Le detrazioni teoriche per i figli sono “maggiorate” in alcune specifiche situazioni.
Le detrazioni teoriche per i figli sono “maggiorate” in alcune specifiche situazioni. 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.
Sono ulteriormente «maggiorate» teoriche nei casi di nuclei numerosi (più di tre figli): 1.150  euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni; 1.420 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.550  euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni; 1.820 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. L’importo della detrazione effettiva per i figli è proporzionata al reddito del contribuente
Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap.

Per approndimenti:
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

Prima casa
Non esistono ulteriori specifiche agevolazioni per l’acquisto di una prima casa nel caso di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità.
L’agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l’acquisto della prima casa.

Spese di interpretariato per sordi
Le spese di interpretariato per sordi congeniti o prelinguali, debitamente documentate, sono detraibili in sede di denuncia annuale dei redditi nella misura del 19%.

Imposte comunali
La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia; è stata introdotta dal 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Non esistono disposizioni nazionali che impongano riduzioni o esenzioni a favore delle persone con disabilità. Eventuali agevolazioni o condizioni da favore possono essere regolamentate dai singoli comuni presso i quali è necessario rivolgersi per conoscere i relativi regolamenti.

Altre agevolazioni

Telefonia fissa
La normativa vigente prevede che agli anziani, persone disabili e utenti “con esigenze sociali speciali” venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Vengono tuttavia previsti dei limiti reddituali per poter accedere a tale beneficio. Inoltre le persone sorde (prelinguali o congenite) sono esentate dal pagamento del canone mensile a prescindere da limiti reddituali
Per approfondimenti:
Telefonia fissa: agevolazioni

Telefonia mobile
La normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi “in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e ai sordi”.
Per approfondimenti:
Tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari: esenzione

Assistenza sanitaria

Erogazione di ausili
Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all’erogazione sono quelli elencati in un’apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.
Per approfondimenti:
L’erogazione gratuita degli ausili 

Esenzione Ticket
Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest’ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità e ai ciechi parziali e assoluti.
Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro

Congedo per l’assistenza a minori con disabilità

La normativa vigente prevede che la lavoratrice madre o il lavoratore padre di un minore con disabilità abbia diritto:
Fino ai tre anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Fino ai sei anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuiti.
Da sei ai dodici anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Per l’accesso a questo genere di benefici è strettamente necessaria la certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104 di cui lei non risulta disporre). Per gli altri minori sono ugualmente previste analoghe agevolazioni ma a condizioni diverse.
Per approfondimenti:

Congedi parentali per educazione e assistenza ai figli

Permessi lavorativi retribuiti
Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.
Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il certificato in questione non è quindi sufficiente per accedere al beneficio.
Per approfondimenti:
Permessi lavorativi (art. 33 L. 104/1992)

Congedi di due anni retribuiti
La normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile. Per l’accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).
Per approfondimenti:

Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave

Scelta della sede di lavoro
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel “ove possibile”, si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l’azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.
In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il certificato in questione non è quindi sufficiente per accedere al beneficio.
Un’altra disposizione prevede che le persone handicappate “con un grado di invalidità superiore ai due terzi”, nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Anche in questo caso il certificato esaminato non è quindi sufficiente per accedere al beneficio.
Per approfondimenti:
Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Rifiuto al trasferimento
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di cecità civile. Il certificato in questione non è quindi sufficiente per accedere al beneficio.
Per approfondimenti:
Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento

Lavoro notturno
La normativa vigente prevede che lavoratori che “abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104” non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
Per approfondimenti:
Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità

Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45%, nonchè i sordi possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all’accertamento dell’invalidità. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l’accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.
Per approfondimenti:
Diritto al lavoro

Suggerimenti

Se il suo verbale prevede una rivedibilità (anche se la condizione di sordità prelinguale non ammetterebbe più rivedibilità), alla scadenza non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis). Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all’INPS.

Può richiedere l’accertamento dell’handicap (art. 3 Legge 104/1992), se già non ne dispone, La procedura è la medesima prevista per il primo accertamento di invalidità: certificato introduttivo redatto telematicamente dal medico curante, presentazione della domanda per via telematica all’INPS (anche con l’assistenza di un patronato o di un’associazione riconosciuta), convocazione a visita dell’INPS presso l’ASL di competenza.

 

Attenzione: se è in possesso anche di verbale di handicap (legge 104/1992), torni all’elenco delle diverse condizioni e seleziona quella che la riguarda.

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