La materia è al centro di controversie, poiché le norme in oggetto lasciano spazio a molteplici interpretazioni.

Il Codice della Strada all’Art. 188 – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, all’art. 3-bis, stabilisce che Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Questa disposizione vale sicuramente per i parcheggi su suolo pubblico. Ma l’interpretazione diffusa è che non valga per i parcheggi su suolo privato, tuttavia il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (art. 11) stabilisce che tutte le aree di parcheggio aperte al pubblico, incluse quelle gestite da privati, debbano prevedere stalli riservati a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

La normativa prevede un rapporto minimo di 1 posto riservato ogni 50 posti disponibili o frazione di 50.

Gli stalli devono inoltre rispettare requisiti tecnici specifici (dimensioni maggiorate, adeguata segnaletica verticale e orizzontale, prossimità agli ingressi o ai percorsi accessibili).

Oltre a questa norma bisogna far riferimento al Decreto 222/2023 che prevede per i concessionari di servizi pubblici l’obbligo di rendere accessibili alle persone con disabilità i servizi resi, indicando nella Carta dei Servizi che devono rendere pubblica, quali e quanto sono i servizi accessibili e come richiedere i risarcimenti in caso di mancato adeguamento alle comuni norme di accessibilità e fruizione dei servizi resi. Per la violazione delle norme per l’accessibilità è possibile intentare azione collettiva di cui al d.lgs. n. 198/2009   ovvero la c.d. class action amministrativa. Si tratta di un nuovo mezzo di tutela giurisdizionale attivabile innanzi al giudice amministrativo, da parte dei titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori (sia singoli titolari degli interessi lesi, nonché le associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati) nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostino dagli standard qualitativi ed economici fissati, o che violano le norme preposte al loro operato.

L’esercizio della class action amministrativa è finalizzato esclusivamente al ripristino del corretto svolgimento della funzione o alla corretta erogazione del servizio. In ogni caso, è escluso il risarcimento del danno, che potrà quindi ottenersi soltanto attraverso l’esercizio dei rimedi di tutela ordinari.

Per le aree di parcheggio completamente private e ad uso esclusivo (es. parcheggi condominiali o aziendali interni), gli obblighi sopra indicati non si applicano pienamente; valgono le regole interne di utilizzo e i principi civilistici sulla proprietà privata. Tuttavia, resta fermo il principio generale di favorire la fruibilità da parte di persone con disabilità. Se il parcheggio è di proprietà privata, risulta difficile contestare la decisione di richiedere il pagamento anche alle persone con disabilità titolari di CUDE.

Per i parcheggi pubblici dati in concessione ai privati interviene l’art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: Il  comune  inoltre  stabilisce,  anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite  in concessione, un numero di posti destinati alla sosta  gratuita  degli persone con disabilità munite di contrassegno superiore al limite  minimo  previsto dall’articolo  11,  comma  5,  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per le persone con disabilità  munite di contrassegno nei  parcheggi  a  pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili  gli  stalli  a  loro riservati.

La norma evidenzia che il Comune può (e non deve) prevedere la gratuità della sosta per le persone con invalidità titolari di contrassegno nei parcheggi a pagamento gestiti in concessione.

Perciò se il parcheggio è di proprietà pubblica, ma dato in concessione a una società privata, si può sottoporre la questione all’ente pubblico titolare, tenuto conto però che il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 prevede la “possibilità” ma non l’obbligo della gratuità.

È importante ricordare che ai sensi dell’art. 17 del Decreto 62/2024 le persone con disabilità possono presentare istanza di accomodamento ragionevole invitando enti pubblici, concessionari di servizi e privati, a prendere atto delle loro esigenze modificando i loro schemi organizzativi per dare attuazione ai diritti delle persone con disabilità, fra questi quello di uguaglianza e di circolazione. Il mancato riscontro ad istanza di accomodamento ragionevole vale come violazione del principio di eguaglianza e si può:

  • intentare procedimento semplificato per le persone con disabilità di tutela antidiscriminatoria per i disabili che si basa su normative nazionali D.Lgs. 216/2003, Legge 104/92 e, in caso di violazione di norme a tutela del lavoro sul Legge 67/2006
  • chiedere intervento del Garante delle Persone con Disabilità

 

News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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