Spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche:
Circolare del Ministero delle Finanze

Il Ministero delle Finanze (Circolare 6 febbraio 2001, n. 13) è tornato sull’argomento della detraibilità delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Questa opportunità era già stata introdotta dalla Finanziaria 1998 (L. 449/1997) che aveva fissato disposizioni volte a favorire il recupero del patrimonio edilizio, consentendo la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico.

Grazie a questa norma, poi reiterata da altre disposizioni, è possibile detrarre – dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche – una cifra pari al 36% delle spese sostenute. Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150 milioni di lire. L’importo detraibile deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo; viene ammessa la possibilità di suddividere tale importo in quote annuali su dieci anni. L’importo massimo detraibile non può superare l’imposta lorda stessa

Nelle parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione le spese derivanti da interventi volti alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Le stesse spese, ad esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla detrazione nelle singole unità immobiliari. Le opere per l’eliminazione di barriere architettoniche sono esplicitamente incluse in queste agevolazioni, sia che gli interventi riguardino le singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli edifici. La Finanziaria per l’anno 2001 ha disciplinato in modo più dettagliato questa opportunità precisando che i benefici non interessano solo l’installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione.

Con la Circolare 13 del 6 febbraio 2001, il Ministero delle Finanze ha voluto dettagliare le novità previste dalla Finanziaria 2001, ribadendo che la nuova formulazione non restringe il campo di applicazione precedentemente previsto, anzi lo amplia a nuove tipologie di interventi (robotica, domotica, automazioni ecc.).

E’ interessante anche un’altra precisazione: le opere che non rispettano la normativa tecnica sull’eliminazione delle barriere (negli edifici privati il Decreto Ministeriale 236/1989), non possono essere detratte in quanto tali. La detraibilità è comunque ammessa se questi interventi si configurano come opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Come abbiamo detto, la novità più importante introdotta dalla Finanziaria 2001 su questi aspetti è l’estensione delle agevolazioni anche “alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità“. Questo apre la possibilità di ricondurre a questi benefici anche gli interventi di domotica, di automazione e di controllo ambientale.

A questo proposito la Circolare 13 precisa che la detrazione del 36% è applicabile solo alle spese sostenute per “realizzare interventi sugli immobili atti a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.”

Non rientrano in questa agevolazione, ad esempio, i telefoni a viva voce, i computer e altri prodotti elettronici che possono invece essere detraibili in quanto sussidi tecnici e informatici per i quali è ammessa la detrazione del 19%.

Un’ultima precisazione del Ministero riguarda la possibile cumulabilità fra la detrazione al 36% prevista per gli interventi sugli immobili e la detrazione del 19% concessa per le spese sostenute per i mezzi necessari per la deambulazione e il sollevamento.

Precedentemente (si vedano ad esempio le istruzioni alla redazione del Modello 730 dello scorso anno) il Ministero comprendeva in questa tipologia di spese anche l’adattamento dell’ascensore per farvi accedere una carrozzina o la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. La detrazione di tali spese era ammessa solo sulla parte eccedente quella per la quale eventualmente si intenda fruire anche della detrazione del 36%. Con la Circolare 13, il Ministero delle Finanze ha escluso questa possibilità. Va detto che comunque non è una limitazione di frequente interesse, poiché interesserebbe solo la parte eccedente i 150 milioni di lire di spesa che già sono detraibili al 36%.

La Circolare non ha chiarito se i benefici fiscali relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche spettano a tutti i contribuenti oppure, come verrebbe da interpretare dal testo letterale della Finanziaria 2001, alle sole persone con handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) e ai familiari che li abbiano in carico fiscale.

E’ opportuno ricordare che, per accedere alla detrazione del 36%, bisogna rispettare precise regole fissate dal Ministero delle Finanze (Decreto 18 febbraio 1998, n. 41). Importante: prima dell’inizio dei lavori bisogna trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette una comunicazione redatta su un modulo specifico che indichi la data di inizio dei lavori ed altri dati relativi all’immobile, all’eventuale concessione edilizia e all’avvenuto pagamento dell’ICI: Bisogna poi conservare le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e che devono essere saldate sempre attraverso bonifico bancario.

9 febbraio 2001

 

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