La Corte d’Appello di Torino, Terza Sez. Civile, con la sentenza n. 507/2024 ha rigettato l’appello proposto dalla Federazione Ciclistica Italiana avverso l’ordinanza del 13.2.2023, resa dal Tribunale Civile di Biella, nel giudizio ex art. 702 bis cpc  incardinato dal padre di un ragazzo con disabilità intellettivo relazionale, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, allora minorenne, con cui il Tribunale aveva ordinato alla Federazione la cessazione del comportamento discriminatorio tenuto in pregiudizio del minore mediante rimozione degli ostacoli che impediscono a quest’ultimo di praticare lo sport del ciclismo a livello agonistico.

Si tratta di una conferma dal parte della Corte d’Appello di una ordinanza unica nel suo genere, la prima in Italia che ordina ad una Federazione Sportiva di cessare un comportamento discriminatorio ai danni di un ragazzo con disabilità.

I FATTI.

La vicenda nasce nel 2019 quando un ragazzo, con una diagnosi per disturbo pervasivo dello sviluppo e certificato con l’art. 3 comma 3 L. 104/1992, appassionato di ciclismo fuoristrada e che negli anni precedenti aveva partecipato a varie gare sportive nell’ambito dell’Intellectual Disability, categoria che prevede la presenza di un accompagnatore e una partenza differenziata rispetto agli altri concorrenti, si era accorto, assieme ai genitori e alla società sportiva per la quale era tesserato, di essere del tutto in grado di partecipare autonomamente con i coetanei e senza la necessità di un accompagnatore, non essendo un pericolo né per se stesso, né per gli altri ciclisti.

Preso dunque atto della volontà del giovane e con il benestare della sua famiglia, la società sportiva aveva iniziato a informarsi su cosa fosse necessario, per esaudire il desiderio del ragazzo.
Controllate dunque tutte le formalità per i tesseramenti agonistici, il giovane era stato sottoposto a visita clinica da parte dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino-Federazione Medico Sportiva Italiana, che a seguito di ogni necessario accertamento, gli aveva rilasciato un certificato di idoneità all’attività sportivo agonistica, specificando nel quale veniva espressamente che “egli non presentava controindicazioni in atto alla pratica agonistica del ciclismo”.

A quel punto la società sportiva aveva provveduto a richiederne il tesseramento come Junior Sport, e non più come Intellectual Disability e ad inviare la pratica alla Federazione Ciclistica Italiana la quale aveva dapprima accettato il tesseramento, salvo poi comunicare alla società sportiva l’annullamento dello stesso, con richiesta immediata di visione del certificato medico, prontamente ricevuto.

Ebbene, dopo i tentativi di conciliazione, non andati a buon fine, si è arrivati prima al pronunciamento del Tribunale di Biella e dopo alla conseguente impugnazione da parte della Federazione alla Corte d’Appello di Torino oggi in commento.

I MOTIVI DI APPELLO.

Come corollario ai motivi di gravame, la Federazione pone in essere alcune considerazioni ed in particolare in ordine al principio di autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento ordinario ed al riconoscimento da parte della normativa di settore ed in favore delle persone portatrici di handicap clinicamente accertati del diritto costituzionalmente garantito di svolgere attività agonisticafra soggetti del medesimo status, non già il diritto assoluto e incondizionato di tali soggetti a partecipare all’attività sportiva agonistica di ogni tipo effettuata da persone prive di handicap, senza il rispetto delle categorie previste dalle singole Federazioni, le quali hanno una valenza oggettiva”.

Rileva che tali principi sono stati ribaditi in una missiva a firma del Presidente della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) nella quale vengono enunciate alcune specifiche considerazioni inerenti al caso oggetto della presente controversia chiedendo l’acquisizione della missiva quale nuovo documento prodotto in appello in quanto acquisito solo in data 14/3/2023.

Ciò posto, il gravame si articola in quattro motivi:

Con il primo motivo FCI deduce il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Il Tribunale di Biella, secondo la Federazione si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente che, nel caso di specie, sussista la giurisdizione del Giudice ordinario in base all’art. 28 del D.lgs. n. 150 del 2011 che ricordiamo include le “controversie in materia di discriminazione” tra quelle regolate dal rito sommario di cognizione.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.M. Sanità del 4/3/1993 e l’erronea valutazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciata al ragazzo dall’Istituto di Medicina dello Sport di Torino, certificazione ottenuta dallo stesso ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982.

Con il terzo motivo la Federazione deduce la  violazione ed il travisamento del principio di mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., del mancato rispetto del principio dell’onere della prova e dell’omessa ammissione delle istanze istruttorie avanzate in primo grado.

Con il quarto e ultimo motivo deduce la nullità dell’ordinanza decisoria per mancata interruzione del procedimento di primo grado, atteso il raggiungimento della maggiore età del ragazzo nella pendenza dello stesso.

LE DIFESE DEI CONVENUTI.

La difesa si è costituita anch’ella facendo un corollario alle premesse preliminari all’atto di appello della Federazione ciclistica Italiana.

Viene evidenziato come le premesse  all’atto di appello della Federazione denotino già di per sé l’intento discriminatorio della stessa a fronte del continuo utilizzo di termini come persona “affetta da disabilità” e/o “diversamente abile” in luogo di “persona con disabilità”.

Secondo la difesa l’intero gravame sarebbe studiato con il precipuo scopo di spostare l’attenzione da un dato di fatto documentalmente dimostrato ovverosia che il ragazzo aveva ed ha i requisiti richiesti dalla stessa F.C.I. per partecipare ad attività agonistica (in allora “Junior Sport”).

Si evidenzia che il principio di non discriminazione debba essere letto nell’ottica della pari opportunità, ovverosia nel riservare un trattamento non necessariamente uguale agli altri bensì un trattamento che consente di partecipare ai vari contesti alla stessa stregua degli altri sottolineando che la F.C.I. inserisca in apposite “classi” tutte le persone con disabilità intellettivo-relazionali”, senza tenere conto del grado di disturbo che a volte, come nel caso concreto, è assolutamente minimale.

Non a caso altre federazioni sportive italiane tesserano soggetti con lievi disabilità ove in possesso dei certificati richiesti nella categoria degli atleti agonisti.

Entrando nello specifico dei motivi, per la difesa il primo motivo sarebbe erroneo ed inammissibile.

Quanto al secondo motivo rileva che il ragazzo era e sia ancora in possesso dei requisiti clinici e fisici per effettuare attività agonistica.

Quanto al terzo motivo, si rileva la correttezza della decisione del Tribunale che ha considerato generiche, irrilevanti e/o documentali i capitoli di prova dedotti dalla F.C.I..

Quanto al quarto motivo, si rileva che l’evento interruttivo è privo di rilievo processuale ove non dichiarato dal difensore della parte ex art. 300 c.p.c..

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte innanzitutto parte, nella sua analisi, dalle conclusioni effettuate dalla Federazione, puntualizzando come la stessa abbia concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma senza aver formulato uno specifico motivo di impugnazione in proposito, con conseguente inammissibilità della relativa doglianza.

Ad ogni buon conto, specifica la Corte, che pur volendo fare riferimento alle premesse di carattere generale contenute nella parte introduttiva del gravame, rileva che la Federazione non spiega perché la circostanza che il giovane svolga oramai un’altra attività sportiva in forma agonistica ( con altra Federazione e regolarmente tesserato come agonista) sia tale da determinare la cessazione della materia del contendere e/o l’accertamento della sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire rispetto all’accertamento della natura discriminatoria della condotta di F.C.I.; inoltre non spiega perché la “scadenza” (per decorso dell’annualità) del certificato medico sportivo posto a fondamento dell’azione intentata nel presente giudizio determini per ciò solo la cessazione della materia del contendere, avendo oltre tutto il ragazzo dimostrato nell’atto di appello di possedere ancora i requisiti per svolgere la pratica agonistica del ciclismo.

Il quarto motivo si ritiene infondato.

Il raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di primo grado e la conseguente cessazione del potere di rappresentanza in capo al genitore legale rappresentante è privo di rilievo ai fini della dichiarazione di interruzione del processo di primo grado.

Rimarca la Corte come la giurisprudenza ritenga come “Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell’art. 300 c.p.c., resta privo d’incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata l’impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio” (Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018).

Con riguardo al primo motivo la Corte osserva che non corrisponde innanzitutto al vero che la decisione di primo grado sia apodittica, avendo il Tribunale espressamente motivato facendo riferimento al corrispondente dato normativo, con ciò avendo dato implicitamente dato atto che laddove venga lamentato un comportamento discriminatorio la giurisdizione discenda senz’altro dal disposto di cui all’art. 28 D.lvo n. 150/2011 che disciplina il rito delle controversie in materia di discriminazione.

Con riguardo alla violazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo ed alla conseguente “riserva” in favore della giurisdizione sportiva, la Corte richiama  una sentenza della Cassazione a Sez. unite (Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 01/02/2022) sempre in materia di discriminazione (sebbene per motivi di nazionalità) nella quale si afferma che “L’azione promossa contro un atto di una federazione sportiva che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in relazione al tesseramento degli atleti, esula dalla giurisdizione amministrativa prevista dall’art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa di atti delle federazioni sportive, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l’ordinamento statale, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo finalizzata alla tutela di un diritto soggettivo della persona, qualificabile come diritto assoluto”.

Aggiunge la Corte che la circostanza che nel caso in esame siamo in presenza di una discriminazione non per motivi di nazionalità ma una discriminazione correlata alla presenza di disabilità è priva di concreto rilievo.

Infatti in materia di disabilità è d’altro canto fatto divieto di porre in essere atti discriminatori, come espressamente previsto dall’art. 2 legge n. 67/2006.

Osserva da ultimo che l’eventuale discriminazione posta in essere attraverso l’adozione di atti amministrativi, non è tale da far venire meno la giurisdizione ordinaria in favore del giudice sportivo e/o amministrativo.

L’azione contro la discriminazione “può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l’adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l’atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa” (Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 3842 del 15/02/2021, conforme Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30517 del 03/11/2023).

Con riguardo al terzo motivo la Corte lo analizza unitamente alla disamina dei nuovi documenti prodotti da entrambe le parti e delle istanze istruttorie formulate con l’atto di appello da parte della Federazione Ciclistica Italiana.

Analizzando per primi i documenti, la Corte ritiene inammissibili in quanto tardivi poiché alcuni prodotti dopo la proposizione del gravame ed altri invece formati “ad hoc”.

Interessante la motivazione della Corte con particolare riferimento alla missiva prodotta dalla Federazione Ciclistica Italiana  nel giudizio di appello, missiva datata 14 marzo 2023.

La Corte ribadisce che nel giudizio di appello sia ammissibile la produzione di nuovi documenti e nuovi mezzi di prova quando gli stessi siano indispensabili ai fini della decisione.

Nel caso di specie, questa ipotesi non ricorre.

La Corte ha ritenuto che il documento prodotto con l’appello fosse stato formato ad hoc in vista dell’instaurazione del gravame ed avesse al suo interno delle valutazioni giuridiche del Presidente della FISDIR circa l’interpretazione da dare al protocollo sottoscritto nel 2021 tra la F.C.I. e la FISDIR e la pretesa impossibilità per i soggetti con disabilità psichica di svolgere attività agonistica.

Ha ritenuto pertanto il documento inammissibile al pari del corrispondente capitolo di prova articolato dalla F.C.I. in appello.

Ha inoltre giudicato inammissibili le istanze istruttorie poiché ritiene la Corte che la Federazione abbia solo insistito nell’ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado senza però ricapitolare gli stessi con l’atto di appello e non ha censurato motivatamente il provvedimento istruttorio nella parte in cui il Tribunale le aveva considerate, a suo tempo, inammissibili.

Per contro la Corte ha ritenuto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione i nuovi documenti prodotti dalla difesa del convenuto.

Gli stessi, secondo la Corte, dimostrano che il giovane è stato tesserato nella categoria agonisti triathlon dalla Federazione Italiana Triathlon sulla base di un certificato di idoneità sportiva analogo a quello sub iudice e che il direttore del servizio di psichiatria dell’ASL di Biella ha attestato inoltre che “dalle valutazioni cliniche e diagnostiche effettuate non sussistono controindicazioni a che il paziente consegua la patente di guida”.

Soffermandosi poi la Corte sul secondo e terzo motivo, li ritiene in parte inammissibili ed in parte infondati.

La Corte osserva che la tesi della F.C.I., secondo cui non sia assolutamente possibile per le persone in condizione di disabilità di svolgere attività sportiva agonistica unitamente a persone non in condizione di disabilità, è in parte smentita dalle stesse difese svolte in sede di note di replica ex art. 352 c.p.c. in cui F.C.I., pur ritenendo che il suo comportamento non sia stato discriminatorio, ha rappresentato di essersi attivata e di avere segnalato alla FISDIR ed al CIP l’opportunità di “rivedere i regolamenti”.

Ed inoltre continua la Corte che la F.C.I. ha rappresentato che in data 18.11.2023 la FISDIR e la F.C.I. hanno adottato un nuovo regolamento che consente agli atleti con disabilità intellettivo-relazionale di svolgere alcune attività in forma agonistica anche su strada.

Ritiene la Corte che l’adozione di questo nuovo regolamento abbia smentito l’assunto posto a fondamento delle difese di primo grado secondo cui i regolamenti in allora vigenti non potessero consentire la pratica del ciclismo in forma agonistica da parte di soggetti con disabilità (cioè se è stato fatto successivamente….poteva essere fatto anche prima).

La Corte ha ritenuto inoltre priva di pregio la deduzione difensiva secondo cui la gestione, organizzazione e sviluppo di tutta l’attività sportiva riguardante i soggetti con disabilità intellettivo-relazionali sia riservata alla FISDIR e che la F.C.I. non possa far altro che applicare i regolamenti così adottati.

Invero cosi non risulta poiché dalla documentazione in atti risulta invece che i vari regolamenti disciplinanti l’attività sportiva per soggetti con disabilità intellettivo-relazionale sono stati comunque adottati d’intesa tra FISDIR e F.C.I.; nel caso di specie ha rilievo anche la concreta interpretazione ed attuazione del regolamento senz’altro ascrivibile alla F.C.I.; il contenuto del regolamento attinge quindi solo in parte all’oggetto del contendere, vertendo la controversia anche sulla natura discriminatoria del comportamento della F.C.I. che ha annullato il tesseramento di un atleta dotato di certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

L’analisi della Corte va poi a rilevare la correttezza della decisione assunta dal Giudice di primo grado con riguardo nello specifico, al certificato prodotto dal ragazzo ai sensi D.M. del 18/2/1982, che lo legittimava a partecipare alle gare agonistiche senza alcuna limitazione dovuta alle sue condizioni personali tenendo presente che in sede di anamnesi, l’Istituto di Medicina dello Sport di Torino aveva preso in in considerazione l’esistenza del disturbo pervasivo dello sviluppo così come è stato portato in visione l’ultimo certificato di idoneità sportiva.

Il Tribunale ha quindi correttamente chiarito che il contenuto del documento in atti soddisfa appieno anche i requisiti  di cui al DM 04.03.1993.

E’ ciò è ancora più vero poiché, pur potendo richiedere ulteriori accertamenti prima di rilasciare l’attestazione di idoneità alla pratica sportiva in forma agonistica, l’Istituto ha ritenuto sufficiente la documentazione in suo possesso e gli esiti della visita effettuata.

In altri termini la disabilità non è stata stimata nel caso concreto ostativa al rilascio dell’attestazione di idoneità sportiva ai sensi del D.M. del 18/2/1982.

La Corte a tal proposito osserva che la Federazione dà atto che il DM 04.03.1993 disciplini il rilascio dell’attestazione di idoneità alla pratica sportiva per lo svolgimento di sport “adattati”, ma non chiarisce  perché la presenza di disabilità possa giustificare l’imposizione di limitazioni anche quando non sia necessario alcun “adattamento”, necessità peraltro neanche menzionata dal medico sportivo che ha visitato il paziente.

In conclusione, la Corte ha ritenuto l’appello in parte infondato ed in parte inammissibile, rigettandolo, confermando l’ordinanza di primo grado e condannando la Federazione Ciclistica Italiana alla refusione delle spese di lite.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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