Tagliando invalidi e circolazione nelle zone a traffico limitato

Domanda
Mi è stata contestata una contravvenzione perché circolavo in un’area a traffico limitato. Sono titolare del famoso tagliando invalidi (quello arancione) ma pur avendolo fatto notare al vigile mi è stato replicato che in quell’area il Comune aveva imposto il limite di traffico anche ai disabili muniti appunto di tagliando arancione.

Ho pagato la multa, ma contemporaneamente mi è sorta la curiosità di verificare i meccanismi che regolano la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato. Ho trovato come riferimento principale un DPR del `96, il 503 che sembrerebbe darmi ragione. Che ne pensate?

Risposta
Il riferimento legislativo esatto da prendere in considerazione è l’articolo 11 del DPR 503 del 24 luglio del 1996 e cioè il “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”. L’articolo in questione riguarda appunto la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. L’articolo 11 è composto da sei commi. Qui ci interessano in particolare il primo, il terzo e il quarto.
Il terzo e il quarto comma ammettono la circolazione dei veicoli al servizio di disabili con contrassegno, anche in aree a traffico limitato o in zone pedonali nel caso in cui sia già ammessa la circolazione anche di una sola tipologia di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità. Il quarto comma, più in particolare, ammette anche la possibilità di circolare nelle corsie preferenziali utilizzate dai mezzi pubblici o dai taxi.

Entrambi i commi non prevedono alcun intervento regolamentare da parte dei Comuni (autorità competenti), pertanto le disposizioni sono vigenti in tutta Italia. Tuttavia i Comuni, per motivi di sicurezza o opportunità, possono comunque limitare il traffico segnalandolo però con apposita segnaletica verticale e orizzontale, cosa che accade in molte città. Quindi non risponde al vero che chi ha il contrassegno può circolare – ad esempio – dove transitano i taxi. Può farlo solo se non c’è espresso divieto.

Torniamo ora al comma 1 che è stato pensato per quei casi in cui – per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare – il traffico e la sosta siano stati temporaneamente o permanentemente inibiti. Facciamo qualche esempio: tassi di inquinamento elevati e conseguente blocco del traffico, manifestazioni pubbliche, eventi particolari.
In questi casi, la norma consente alle autorità che hanno stabilito questi limiti, di prevedere delle eccezioni per i veicoli al servizio di titolari di contrassegno speciale. Per fare un esempio: il blocco del traffico per il superamento di alcune soglie di agenti inquinanti. È un esempio di limitazione del traffico che viene adottata con ordinanza del sindaco pubblicizzata nei modi più svariati. Molte municipalità, nella relativa ordinanza, prevedono eccezioni e fra questi ci sono i veicoli al servizio dei disabili.
Esempio di segno contrario. Alcune città – fra cui Firenze – prevedono a rotazione il lavaggio delle strade. In quelle ore è vietata la sosta a tutti i veicoli, nessuno escluso.
Per cui, in sintesi, il comma 1, prevede che le specifiche eccezioni debbano essere adottate nell’ordinanza di limitazione del traffico e della sosta. I Comuni possono legittimamente stabilire se e come prevedere eccezioni. I commi 3 e 4 invece impongono una delibera di segno contrario, cioè la limitazione alla circolazione dei disabili deve essere specificamente adottata e segnalata. In caso contrario i veicoli muniti di contrassegno possono circolare nelle zone a traffico limitato e nelle strade in cui è già ammessa la circolazione anche di una sola categoria di veicoli (es. taxi, tram, ecc.)

(Per gentile concessione della Rivista Mobilità)

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