Tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari: esenzione
Riconoscendo che il telefono cellulare può costituire un utile strumento di comunicazione e di soccorso per le persone con disabilità, il Legislatore ha previsto una specifica esenzione dal pagamento della relativa tassa di concessione governativa.
Il riferimento legislativo è il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Titolo VI, articolo della tariffa 3661 – 21, nota 3) che prevede che la tassa non sia dovuta “per le licenze o i documenti sostituitivi intestati ad invalidi in seguito a perdita anatonomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonchè ai non vedenti e ai sordi. L’invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all’atto della stipulazione dell’abbonamento”
Di norma non viene ritenuta sufficiente la certificazione di invalidità già in possesso della persona disabile che quindi si deve rivolgere alla propria Azienda Usl per ottenere una ulteriore specifica attestazione.
Vedi anche:
- Le agevolazioni telefoniche per le persone sorde
- Le agevolazioni telefoniche per le persone disabili
- Le agevolazioni telefoniche per le persone cieche
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