Sordomuti auto e IVA agevolata
Domanda
Alcuni concessionari praticano l’agevolazione dell’aliquota IVA alle persone che – come me – sono affette da sordomutismo e sono titolari di patente speciale; altri concessionari assolutamente rifiutano di applicare tale agevolazione. Chi ha ragione?
Risposta
In effetti, prima del 2000 per usufruire dell’aliquota IVA agevolata non era condizione sufficiente la titolarità di una patente speciale: era infatti necessario che questa fosse stata rilasciata per ridotte impedite capacità motorie con l’obbligo di adattamenti sul mezzo (Legge 9 aprile 1986, n. 97). Quindi le persone affette da sordomutismo pur titolari di patente speciale non avevano diritto a tali agevolazioni. Ma con la legge finanziaria del 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) e il collegato fiscale (Legge 21 novembre 2000, n. 342) questa agevolazione è stata estesa anche alle persone sordomute senza l’obbligo di adattamento del veicolo.
Pertanto i concessionari ora devono applicare l’IVA agevolata sui mezzi destinati ai sordomuti (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici) con o senza patente.
Approfondimenti: Agevolazioni sui mezzi di trasporto: non vedenti e sordomuti
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