I permessi lavorativi: la cumulabilità

Se un lavoratore ha necessità di assistere due familiari disabili ha diritto a cumulare i permessi lavorativi? La questione è disciplinata dall’articolo 6 del Decreto 119/2011 che ha aggiunto uno specifico periodo al comma 3 dell’articolo 33 della Legge 104/1992.

Il periodo recita testualmente: “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”

Si possono, quindi, cumulare i permessi solo se i familiari da assitere sono parenti o affini di primo grado (incluso il coniuge).
A determinate condizioni stringenti i permessi possono riguardare parenti o affini di secondo grado ma in questo caso è rilevante l’età del genitore o del coniuge del familiare da assistere, o una loro patologia invalidante, oppure che gli stessi non ci siano.

Non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche uno dei  familiari da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore siano deceduti o mancanti o invalidi o ultra65enni. Per comprendere meglio: i parenti di terzo grado sono gli zii e i bisnonni.

Facciamo qualche esempio

Familiare da assistere Cumulabilità
Moglie, figlio (1°) ammessa
Marito, fratello (2°) condizionata*
Figlio (1°), zia (3°) non ammessa
Fratello (2°), sorella (2°) condizionata*
Marito, nonna (2°) condizionata*
Fratello (2°), cognato (2°) condizionata*
Figlio (1°), figlia (1°) ammessa
Figlio (1°), fratello (2°) condizionata*
Padre (1°), figlio (1°) ammessa

* il parente/affine di secondo grado deve essere privo di genitori o di coniuge (deceduti o mancanti) oppure questi devono avere più 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

Lavoratore che assiste un familiare che già fruisce dei permessi

Sulla possibilità di cumulare i permessi nel caso il disabile sia lavoratore e già ne fruisca in proprio si è espressa la Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37, la quale ammette che i giorni di permesso possano essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest’ultimo già fruisce dei permessi per se stesso.

Vengono tuttavia poste due condizioni. La prima è che il lavoratore disabile, pur beneficiando dei propri permessi, abbia un’effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata del medico della Sede INPS anche in relazione alla gravità dell’handicap).

La seconda condizione è che nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.

I familiari non lavoratori studenti sono equiparati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui alla Legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l’iscrizione all’università ma anche l’effettuazione di esami).

In seguito INPS, con la Circolare INPS 128 dell’11 luglio 2003, ha confermato tali indicazioni precisando però che familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo, cioè negli stessi giorni.

Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Direzione Generale per l’Attività Ispettiva con la risposta n. 30 del 06/07/2010 alla richiesta di interpello avanzata dall’Istituto Nazionale di Statistica, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso, ha ritenuto, in linea con la ratio ispiratrice della legge n. 104/92, che il diritto alla fruizione del congedo da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa.

L’Inps, con Messaggio n. 24705 del 30 dicembre 2011, ha recepito tale indicazione confermando che il familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave può beneficiare dell’istituto del congedo straordinario nonché dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile medesimo.

Ha altresì precisato che è da ritenersi superata la precedente indicazione della Circolare 128/2003.

Di pari tono anche le più recenti indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 44274 del 05/11/2012 riconosce i benefici in esame al dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso . “In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l’assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato. La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex l. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste un disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per conto dei disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro. Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge”.

Lavoratore disabile che assiste un familiare

Per quanto concerne, infine, la possibilità di cumulare i permessi lavorativi in capo al lavoratore disabile che a sua volta assiste un familiare con handicap grave, la risposta, anche in questo caso, è diversa a seconda degli istituti previdenziali di riferimento.
L’INPS inizialmente, con la Circolare 18 febbraio 1999, n. 37, escludeva che il lavoratore handicappato in situazione di gravità potesse fruire dei permessi concessi a titolo personale, e anche di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave.
Tuttavia, successivamente, ha ammesso (Circolare 29 aprile 2008, n. 53, punto 6) questa possibilità, precisando che non è nemmeno necessaria la preventiva valutazione da parte del medico INPS circa la capacità di garantire l’assistenza oggetto dei permessi.
L’INPDAP, al contrario, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1), ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.

Cumulabilità fra permessi e congedi

Può accadere che un lavoratore per parte di un mese abbia fruito di una frazione del congedo retribuito previsto dall’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001.
Nella parte rimanente del mese avrà diritto ai permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992?

Fino all’entrata in vigore del Decreto 119/2011, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici con la medesima finalità per i quali il Legislatore non aveva previsto la possibilità di contemporanea fruizione.

Il Decreto 119/2011, però, ha modificato il disposto dell’ex comma 5 dell’articolo 42 del Decreto 151/2001, prevedendo che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.”

Sia INPS che INPDAP prendono atto di questa compatibilità correggendo quindi le precedenti istruzioni impartite rispettivamente con circolare 155/2010 e circolare 13/2010, per quanto riguarda i genitori.

Sotto il profilo normativo, il Dipartimento Funzione Pubblica (circolare 3 febbraio 2012, n. 1) ammette, inoltre, espressamente che la cumulabilità di permessi e congedi è possibile anche per i lavoratori che assistano un parente di cui non siano genitori.

INPS (circolare 6 marzo 2012, n. 32) non sottolinea questo aspetto ma al contempo non eslcude la possibilità che la cumulabilità di permessi e congedo (frazionato) siano ammissibili nello stesso mese anche per i lavoratori che assistano un parente di cui non siano genitori.

La circolare 1/2012 del DFP aggiunge anche un altro particolare rilevante per i dipendenti pubblici: confermando la tendenza interpretativa più recente, precisa che i tre giorni di permesso (Legge 104) spettano per intero, cioè non vanno riproporzionati, anche quando il lavoratore ha fruito nello stesso mese di una frazione di congedo o di ferie, aspettative o altre tipologie di permesso.

 

© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.

 

 

Condividi:

Skip to content