Neomaggiorenni, accertamenti e provvidenze economiche
La legge 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto importanti semplificazioni alcune delle quali riguardano specificamente i neomaggiorenni già in possesso del riconoscimento di invalidità, cecità, sordità. a favore delle persone con disabilità.Nel merito INPS ha successivamente provveduto a diramare puntuali indicazioni operative e applicative (messaggi 6512 e 7382 del 2014).
Fino a prima dell’entrata in vigore della legge 114/2014, un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, era comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli veniva revocata l’indennità e non gli veniva concessa la pensione che gli sarebbe spettata come maggiorenne. L’indennità di frequenza invece cessa comunque di essere erogata al compimento della maggiore età.
Il comma 6 dell’articolo 25 della Legge 114/2014 ha stabilito che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.”
Riassumendo:
- Titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile: viene concessa la pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
- Titolari di indennità di accompagnamento per cecità civile: viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
- Titolari di indennità di comunicazione: viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni sordi.
Il comma 5 interessa i minori titolari di indennità di frequenza stabilendo che costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Rimane l’obbligo per i titolari neomaggiorenni di presentare tempestivamente (al compimento della maggiore età) la consueta dichiarazione relativa ai redditi personali. L’erogazione di quelle pensioni infatti è condizionata a limiti reddituali personali.
INPS ha indicato lo specifico modello per questa procedura amministrativa sul proprio sito. Il modello è denominato AP70. Può essere compilato e trasmesso dal diretto interessato (tramite il sito e il proprio PIN) o appoggiandosi ad un patronato sindacale autorizzato.
Cosa succede? | Cosa fare? | |
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione | Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età. | Presentare al compimento della maggiore età (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato). |
Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza | Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni. | Possono presentare la domanda di accertamento di invalidità entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età usando i moduli online e la consueta procedura. Solo in tal caso già al compimento della maggiore età vengono erogate le provvidenze economiche. Segue comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, va compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati. |
Casi particolari
Può accadere che nel verbale in possesso del minore sia indicata la dizione “revisione alla maggiore età” oppure “revisione entro [mese/anno che corrisponde al compimento della maggiore età]”. Tale indicazione prevalentemente discende da una ancora scarsa conoscenza delle disposizioni citate ma genera una complicazione formale per i diretti interessati
Va detto che, proprio in virtù della disposizione citata (legge 114/2014), ogniqualvolta sia indicata nel verbale una successiva visita di revisione, la competenza e l’obbligo di convocazione spetta all’INPS. Non va quindi richiesto un nuovo accertamento. In caso di ritardo prolungato si consiglia comunque di contattare l’INPS territorialmente competente.
La stessa norma prevede che tutti i benefici e le agevolazioni permangono oltre alla scadenza del verbale fino a nuova visita. Chiaramente questa eccezione non vale per l’erogazione dell’indennità di frequenza che cessa comunque al compimento della maggiore età.
Va anche precisato che relativamente ai verbali di handicap (legge 104/1992) nessuna norma ha mai previsto, nemmeno indirettamente, che siano obbligatoriamente rivisti al compimento della maggiore età. Pertanto, se non è prevista per altre ragioni una revisione, non vi è alcun obbligo di chiedere un nuovo accertamento.
Riferimenti normativi
- Consulta la legge 11 agosto 2014, n. 114 (articolo 25, commi 5 e 6)
- Consulta il messaggio INPS 8 agosto 2014, n. 6512
- Consulta il messaggio INPS 1 ottobre 2014, n. 7382
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