Invalidi civili: l’indennità mensile di frequenza
L’indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.
L’indennità di frequenza non viene erogata in Provincia Autonoma di Bolzano, dove è invece previsto, a favore dei minori invalidi parziali, la concessione di uno specifico assegno mensile (Euro 430.84 mensili/13 mensilità).
Condizioni:
- fino ai diciotto anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.931,29.
Importo 2021: Euro 287,09 mensili
L’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 – 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido.
L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.
Annualmente (31 marzo) va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di ricovero.
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