Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’attività ispettiva, 3 ottobre 2008, n. 46

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004  applicabilità dei permessi ex art 33, comma 3, L. n. 104/1992 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.”

Prot. 25/I/0013421

Alla FIM CISL Corso Trieste, 36 00198 Roma

La Federazione Italiana Metalmeccanici CISL Nazionale ha proposto istanza di interpello a questa Direzione generale per sapere se il diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art 33, comma 3, L. n. 104/1992 subisca o meno una decurtazione proporzionale in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. (1)

L’interpellante, in particolare, chiede se i dipendenti aventi diritto ai permessi di cui alla L. n. 104/1992, posti in CIGO per 1 o 2 settimane al mese, possano usufruire dei citati permessi nella misura di tre giorni o se tali permessi debbano essere riproporzionati in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa.

Al riguardo, acquisito il parere della competente Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si osserva quanto segue. Occorre rilevare che l’INPS e l’INPDAP hanno regolamentato con apposite circolari il godimento dei giorni di permesso previsti dalla L. n. 104/1992 nel caso di part time verticale. In particolare l’INPS, con circ. n. 133/2000, precisa che in caso di contratto di lavoro part time con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

Nello stesso senso è la circolare dell’INPDAP n. 34/2000, secondo cui in caso di part time verticale il permesso mensile di tre giorni di cui all’art 33 della L. n. 104/1992 va ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

Tali ricostruzioni, sembrano potersi condividere anche in riferimento alla questione in esame.

Va infatti evidenziato che la ridotta entità della prestazione lavorativa richiesta in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria rende necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore obbligato a prestare attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili. Peraltro, per quanto concerne le modalità di riproporzionamento dei giorni di permesso, appare possibile rifarsi alla circ. INPS n. 128/2003, secondo cui “per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso ex L. n. 104/1992. L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi superiori a 10 giorni (es. 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso”.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)

(1)  Sul punto si veda anche Messaggio INPS 18 novembre 2009, n. 26411

Condividi:

Skip to content