Prepensionamento dei lavoratori invalidi e sordomuti: nuova circolare INPDAP
Come si ricorderà la Finanziaria 2001, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 80 comma 3, prevede una importante novità. La disposizione consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
L’INPDAP, l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ha fornito di recente un’ulteriore precisazione (circolare 8 luglio 2003, n. 36) in aggiunta alla precedente circolare 75/2001. Il chiarimento riguarda quei lavoratori che solo per un determinato arco temporale dell’attività lavorativa siano stati in possesso di un certificato di invalidità superiore al 74% e che all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per effetto di un miglioramento, risultino invalidi in misura percentuale inferiore a quella prevista dalla Legge.
L’INPDAP precisa che il conteggio dei due mesi di contributi figurativi per anno lavorato, si calcola solo per i periodi in cui il lavoratore è in possesso di certificazione di invalidità superiore al 74%.
L’INPDAP precisa anche che il beneficio contributivo non è cumulabile con altri analoghi benefici contributivi concessi per la medesima patologia (es. centralinisti ciechi).
Si ricorda che la circolare è applicabile solo per gli assicurati INPDAP.
12 luglio 2003
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