Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso le norme sulle iscrizioni alle prime classi per l’a.s. 2024/2025 con Nota prot. n° 40055 del 12 dicembre 2023, che ripropone quasi esattamente quelle degli ultimi anni.

Come ormai è consuetudine, le iscrizioni al primo anno di ciascun ordine e grado di scuola statale (dalla Primaria alla Secondaria di Secondo Grado) e al terzo anno di alcune scuole secondarie di secondo grado potranno essere effettuate solo on-line a partire dal 18 gennaio e fino al 10 febbraio 2024.

Per questo le scuole potranno approvare e pubblicare l’eventuale aggiornamento del PTOF entro il 17 gennaio 2024.

Le iscrizioni alla prima classe delle scuole dell’infanzia statali invece dovranno essere presentate nelle stesse date direttamente alle singole scuole con un modello cartaceo.
Per le scuole dell’infanzia comunali occorre informarsi presso il proprio comune (a Roma per esempio le iscrizioni si effettuano on-line dal 9 al 31 gennaio 2024).

“Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.”

Quest’anno cambia il sito per effettuare l’iscrizione on-line che sarà accessibile direttamente dalla nuova piattaforma UNICA del Ministero: https://unica.istruzione.gov.it.

L‘accesso al servizio di iscrizione on-line avviene esclusivamente utilizzando una delle seguenti identità digitali, della quale occorre quindi preventivamente munirsi:

Sul sito Scuole in chiaro (accessibile anche dalla pagina per le iscrizioni sul nuovo portale UNICA) è possibile reperire tutte le informazioni sulle scuole statali di tutta Italia, tra cui:

  • il Codice Meccanografico da indicare nella domanda on-line;
  • criteri di priorità nell’accettazione delle iscrizioni in caso queste superino i posti disponibili in una determinata scuola;
    Ogni scuola deve stabilire e pubblicare entro il 17 gennaio 2024 sul proprio albo, sul sito web e sul modulo di iscrizione  i propri criteri di priorità per la formazione delle graduatorie per individuare le iscrizioni eccedenti da dirottare presso le altre scuole indicate dalle famiglie, pertanto è necessario valutare bene quali sono tali criteri nelle singole scuole di interesse.
    Gli alunni con disabilità grave devono avere priorità di accesso rispetto agli altri (L. n° 104/91, art. 3, comma 3), ma potrebbe nascere la necessità di creare una graduatoria di priorità d’accesso tra gli alunni con disabilità in caso di iscrizioni troppo numerose di tali alunni in una stessa scuola. Per questo sarebbe opportuno che le scuole fissassero anche i criteri di selezione in caso di eccesso di iscrizioni di alunni con disabilità.
    N.B. La data di presentazione della domanda d’iscrizione non può essere un criterio di priorità.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.
In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.”

Nella Nota di quest’anno viene evidenziato in più punti che sono state modificate le modalità di controllo e inasprite le sanzioni per i genitori che non rispettino l’obbligo scolastico dei figli (dai 6 ai 16 anni), con la reclusione fino a due anni, secondo quanto previsto dall’art. 12 dal recente Decreto-Legge n° 123/23, convertito con L. n° 159/23.

Come ogni anno le iscrizioni potranno effettuarsi solo presso una sola scuola, ma vi è la possibilità di indicare altre due scuole alternative nel caso non si rientri in quella prescelta sulla base dei criteri di priorità per l’accoglimento delle domande.

In ogni caso la Nota specifica che “la scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà comunque trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti”.

Nei moduli di iscrizione sarà possibile scegliere l’orario settimanale e i diversi percorsi specifici che ogni scuola ha deciso di offrire. Nella circolare sono specificate le disposizioni relative agli specifici ordini ed indirizzi di scuola.

Anche quest’anno sono previste le iscrizioni di bambini anticipatari:

  1. Alla scuola dell’infanzia hanno la precedenza i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2024, ma possono iscriversi anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 2025.
  2. Alla scuola primaria hanno l’obbligo di iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2024, ma possono farlo anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 2025.

Anche la Nota di quest’anno ha due paragrafi che riguardano rispettivamente:

  1. gli adempimenti delle scuole per verificare l’obbligo vaccinale degli alunni iscritti (parag. 2.1)
  2. contributi volontarie le tasse scolastiche (parag. 2.2).
    In particolare si fa riferimento a due precedenti Note Ministeriali per ribadire la assoluta volontarietà dei contributi che le scuole possono chiedere e che pertanto non vincolano in nessun modo l’iscrizione degli alunni. Viene ricordato anche che le scuole debbono informare preventivamente le famiglie sulla destinazione di tali contributi e che debbono anche rendicontare pubblicamente il loro effettivo utilizzo.
    Per quanto riguarda le tasse scolastiche viene ribadito che sono dovute solo per gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado e viene ricordato che il M. n° 370/19 prevede il completo esonero su richiesta dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000. Si rimanda alla Nota prot. n° 13053/19 per gli ulteriori casi di esonero.

Nella Nota di quest’anno è l’art. 10 che riguarda nello specifico gli alunni con disabilità, con DSA, stranieri e, quest’anno, anche adottati.
Si riporta integralmente per completezza:

“10 – Accoglienza e inclusione

10.1 – Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n° 66/17è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n° 62 del 2017qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla L. n° 104/92.
Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2024/2025, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla L. n° 104/92 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n° 226/2001).

10.2 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della L. n° 170/10 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del D.Lgs. n° 62/17conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

10.3 – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del DPR n° 394/1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.
Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali, ai fini di prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del
 D.Lgs. n° 251/2007 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvederanno a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014 e agli “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del marzo 2022.

10.4 – Alunni/studenti che sono stati adottati
La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati.
In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).
In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l’iscrizione (Si vedano in proposito le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati, 
nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, nota prot. n .7443 del 18.12. 2014).”

Con riguardo all’art. 10 sopra citato, vi sono però dei richiami a delle novità che non saranno applicabili nell’anno in corso.

In principal modo all’inizio del parag. 10.1, relativo agli alunni con disabilità, si dice che:

“il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.”

Il riferimento al nuovo “profilo di funzionamento” è coerente con le novità introdotte dal D.Lgs n° 66/17, come modificato dal D.Lgs. n° 96/19.

Inoltre il Ministero della Salute ha emanato da più di un anno le Linee guida per la sua redazione, ma ancora di fatto nessuna ASL redige il Profilo di Funzionamento.

Pertanto deve ancora trovare applicazione l’opportuno comma 6 dell’art. 21 del D.I. n° 182/20, introdotto dal D.I. n° 153/23, che prevede:

“In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale“.

I contenuti della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale sono esplicitati negli artt. 3 e 4 del DPR del 24/2/1994, al quale occorre necessariamente fare ancora riferimento, nonostante la sua soppressione prevista dall’art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 66/17.

 

Approfondimento a cura di AIPD in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex

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