DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123

Misure urgenti di  contrasto  al  disagio  giovanile,  alla  poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza  dei
minori in ambito digitale. (23G00135) 

(GU n.216 del 15-9-2023)

 

 Vigente al: 16-9-2023

Capo I
Interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni  di  degrado,
vulnerabilita' sociale e disagio giovanile nel territorio del  comune
di Caivano; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
disposizioni  per  il  contrasto   alla   criminalita'   minorile   e
all'elusione scolastica, e per la  tutela  delle  minori  vittime  di
reato; 
  Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle  misure
a  tutela  del  rispetto  dell'obbligo   scolastico,   in   relazione
all'incremento dell'elusione  scolastica  soprattutto  in  specifiche
aree del territorio nazionale, ed al valore di  incoraggiamento  alla
devianza che tale fenomeno comporta; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  intervenire
approntando una piu' incisiva  risposta  sanzionatoria,  correlandola
all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso  nonche'  prevedendo
misure disincentivanti l'elusione nei confronti  degli  esercenti  la
responsabilita' genitoriale; 
  Considerata la necessita' di assicurare  l'intervento  del  giudice
della famiglia a tutela  dei  minori  coinvolti  in  gravi  reati  di
criminalita' organizzata; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in  considerazione
delle caratteristiche di maggiore pericolosita' e lesivita' acquisite
nei tempi recenti dalla  criminalita'  minorile,  di  approntare  una
risposta  sanzionatoria  ed   altresi'   dissuasiva,   che   mantenga
l'attenzione per la  specificita'  della  condizione  dell'autore  di
reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilita' delle
misure cautelari ed altresi' prevedendo un  procedimento  anticipato,
idoneo al reinserimento e alla  rieducazione  del  minore  autore  di
condotte criminose; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico  e  rispetto
all'offerta di contenuti e servizi on line, al fine di garantirne  il
benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della giustizia, per lo  sport  e  i  giovani,
dell'istruzione e del merito, per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalita'  e  le
pari opportunita' e dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano 
 
  1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita'
sociale e disagio giovanile presenti nel  territorio  del  Comune  di
Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, e' nominato un  Commissario  straordinario  con  il
compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi
infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del
predetto  comune.  Il  piano   straordinario   e'   predisposto   dal
Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con  il  Dipartimento
per le politiche di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e, per  gli  interventi  di  cui  al  comma  4,  sulla  base
dell'attivita' istruttoria del Genio militare. Il predetto  piano  e'
approvato con delibera del Consiglio dei ministri,  con  assegnazione
delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30  milioni,  a
valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo   di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza  con  le  disponibilita'
finanziarie dello stesso. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  approvati  ai  sensi  del
comma 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In  relazione  agli  interventi
inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto  al
comma  4,  il  Commissario  straordinario  si  avvale  del   supporto
tecnico-operativo, ai sensi  dell'articolo  10,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  -  INVITALIA
S.p.A., che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,
con oneri posti a carico dello stanziamento  previsto  dal  comma  1,
come  determinato  nella  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  e
comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento,
al netto di quanto previsto dal comma 4. 
  3.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carico un anno, prorogabile  di  un  ulteriore
anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue  dirette
dipendenze, costituita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri e che opera sino alla data di cessazione  dell'incarico  del
Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un
contingente massimo di personale pari a cinque  unita',  di  cui  una
dirigenziale di livello non generale e quattro  unita'  di  personale
non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali  e
di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con  gli
enti predetti, in  possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti  in   materia   di   ricostruzione,   con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale  di  cui  al
secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge  15
maggio 1997, n. 127, e' collocato  fuori  ruolo  o  in  posizione  di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione  previsti  dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista  finanziario.  Con  il
provvedimento   istitutivo   della   struttura   di   supporto   sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche
dotazioni   finanziarie,   strumentali   e   di   personale,    anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento della  medesima  struttura.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario  straordinario
puo'  avvalersi,  altresi',  delle  strutture  delle  amministrazioni
locali e delle strutture periferiche delle  amministrazioni  centrali
dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato
con il decreto di cui al primo periodo  in  misura  non  superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98. convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1. 
  4. Il piano straordinario di  cui  al  comma  1  ricomprende  anche
interventi  urgenti   per   il   risanamento,   il   ripristino,   il
completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la  riqualificazione
del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e  per  la  realizzazione
degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino  il
centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la  realizzazione  dei
predetti interventi,  il  Commissario  straordinario  si  avvale  del
supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1  e  2,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  della  Societa'
Sport e Salute, che  svolge  altresi'  le  funzioni  di  centrale  di
committenza ai sensi dell'articolo  63  del  decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36,  con  oneri  posti  a  carico  dello  stanziamento
previsto dal comma 1, come determinato nella delibera  del  Consiglio
dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento  delle
risorse destinate con la citata  delibera  alla  realizzazione  degli
interventi di cui al primo periodo del presente comma. 
  5.  Il  Commissario  prevede  altresi'  criteri  e  modalita'   per
l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex  Delphinia
di Caivano di cui al comma  4,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, individuando  come  prioritari  i  progetti  presentati  dai
Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato. 
  6. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   finanzia   specifici   progetti
finalizzati alla costruzione  o  rigenerazione  di  edifici  e  spazi
nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e
formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno  sede
nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali
interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP),  vengono
attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al  comma
1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di
cui al comma 2, primo periodo. 
  7. Alla copertura degli oneri di cui  al  comma  6  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale  per  la  ricerca
(FISR) di cui all'articolo 1, comma  3,  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per
l'anno 2024. 
  8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana  ed  il
controllo del territorio, il Comune  di  Caivano  e'  autorizzato  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  mediante  procedure   concorsuali
semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o  mediante  scorrimento  di
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in  deroga  al
previo espletamento  delle  procedure  di  cui  all'articolo  30  del
medesimo decreto legislativo, 15 unita' di personale non dirigenziale
del corpo della polizia locale. 
  9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate  in  deroga  ai
vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259,  comma  6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro  138.900  per
l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno  2024,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                               Art. 2 
 
Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto  agli
                   studenti del Comune di Caivano 
 
  1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti
del Comune di Caivano, il Ministero dell'universita' e della  ricerca
sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo  5,  comma
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una  o  piu'  Universita'
statali aventi  sede  in  Campania,  volto  alla  predisposizione  di
specifici  percorsi  di  orientamento  universitario  finalizzati  al
supporto sociale, culturale e psicologico degli  studenti  presso  le
scuole secondarie di secondo grado site nel  territorio  comunale  di
Caivano e nei comuni limitrofi. 
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a  1  milione
di euro per l'anno 2024, si provvede sui  bilanci  delle  universita'
interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini
di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1  milione  di  euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 

Capo II
Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile

                               Art. 3 
 
Disposizioni in materia di  misure  di  prevenzione  a  tutela  della
sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta' 
 
  1. Al decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  I
divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere  disposti  anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che  esercitano  la  responsabilita'  genitoriale  e  comunicato   al
Procuratore presso il Tribunale per le  persone,  i  minorenni  e  le
famiglie del luogo di residenza del minore.»; 
    b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole da: «per la vendita»  a  «decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il delitto di  cui  all'articolo  73  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «vicinanze degli stessi  locali  od  esercizi  o  dei
predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»; 
      2) al comma 3, le parole:  «nei  confronti  dei  soggetti  gia'
condannati negli ultimi  tre  anni  con  sentenza  definitiva»,  sono
sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano  specifiche  ragioni  di
pericolosita'»; 
      3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a  due  anni  e  con  la
multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»; 
    c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «ovvero  aggravati  ai  sensi
dell'articolo 604-ter del codice penale» sono inserite  le  seguenti:
«oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, o per i reati di cui agli  articoli  336  e  337  del  codice
penale,»; 
      2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato  dall'autorita'
giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o  sottoposte  a  una  delle
misure cautelari di cui  agli  articoli  284  e  285  del  codice  di
procedura penale,»; 
      3) al comma 2, le parole: «non puo' avere una durata  inferiore
a sei mesi ne' superiore a due anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«non puo' avere una durata inferiore a un anno ne'  superiore  a  tre
anni»; 
      4) al comma 4, dopo le parole «il  questore  puo'  prescrivere»
sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»; 
      5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a  due  anni  e  con  la
multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro». 
  2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose  per  la
sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso  dai  luoghi  di
residenza o  di  dimora  abituale,  il  questore,  con  provvedimento
motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio  del  medesimo
comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo  di
farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per  un  periodo  non
inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento
e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel
comune, nel caso in cui, al  momento  della  notifica,  l'interessato
abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha
disposto l'allontanamento»; 
    b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: «l'arresto
da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione  da
sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il  secondo
periodo e' soppresso. 
                               Art. 4 
 
Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti
atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti 
 
  1. All'articolo 4 della legge  1975,  n.  110,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi  a  due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; 
    b) al quarto comma, secondo periodo, le parole:  «da  uno  a  tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; 
    c) al quinto comma, le parole: «da  sei  a  diciotto  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; 
  2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale,  le  parole:
«tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 
  3. All'articolo 73, comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a  quattro
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni». 
                               Art. 5 
 
   Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile 
 
  1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:  «3-bis.  L'avviso
orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di  diciotto  anni
che  hanno  compiuto  il  quattordicesimo  anno  di  eta'.  Ai   fini
dell'avviso orale, il  questore  convoca  il  minore,  unitamente  ad
almeno un genitore o ad altra persona  esercente  la  responsabilita'
genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al  presente  comma
cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»; 
      2) al comma 4, le parole: «al comma 3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»; 
      3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale
e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche  con  sentenza
non definitiva,  per  uno  o  piu'  delitti  contro  la  persona,  il
patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il
questore puo' proporre al tribunale di cui al comma 6  l'applicazione
del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi
informatici e telematici specificamente indicati nonche'  il  divieto
di possedere o di utilizzare telefoni  cellulari,  altri  dispositivi
per le comunicazioni dati  e  voce  o  qualsiasi  altro  apparato  di
comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo  e'  servito
per la realizzazione o  la  divulgazione  delle  condotte  che  hanno
determinato l'avviso orale. Alla  persona  avvisata  oralmente  viene
notificata la proposta di cui al periodo precedente  e  data  notizia
della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo  di  difensore,
memorie o deduzioni al  giudice  competente  per  l'applicazione  del
divieto. 
  6-ter. Il giudice provvede,  con  decreto  motivato,  entro  trenta
giorni dal deposito della proposta. Il divieto e'  disposto  per  una
durata non superiore a due anni, con  l'individuazione  di  modalita'
applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o
studio del destinatario del provvedimento. In caso di  rigetto  della
proposta di cui al comma 6-bis,  e'  fatto  comunque  salvo  l'avviso
orale emesso dal questore. 
  6-quater. Contro il decreto di cui al comma  6-ter  e'  proponibile
ricorso per cassazione. Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  del
decreto.»; 
    b) all'articolo 76, comma 2,  le  parole:  «commi  4  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis»; 
  2. Fino a quando non  e'  proposta  querela  o  non  e'  presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612
e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli
anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile  la
procedura di ammonimento di cui all'articolo 8,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 
  3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore  convoca
il minore, unitamente ad  almeno  un  genitore  o  ad  altra  persona
esercente la responsabilita' genitoriale. 
  4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano  comunque
al compimento della maggiore eta'. 
  5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta'  compresa  fra  i
dodici e i quattordici anni sia previsto  dalla  legge  come  delitto
punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,  e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8,  commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 
  6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore  convoca
il minore, unitamente ad  almeno  un  genitore  o  ad  altra  persona
esercente la responsabilita' genitoriale. 
  7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano  comunque
al compimento della maggiore eta'. 
  8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza  del
minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti
e' applicata la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  200  euro  a
1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. 
  9. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui  al
comma 8 e' il Prefetto.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                               Art. 6 
 
 Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole:  «cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' per uno dei delitti  di
cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h), m), del codice  di
procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del
codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975,  n.
110»; 
    b) all'articolo 19,  comma  4,  le  parole:  «cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; 
    c) all'articolo 23: 
      1) al comma 1, primo periodo, la parola: «nove»  e'  sostituita
dalla seguente:  «sei»,  e  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare  puo'
essere applicata quando si procede per uno dei delitti,  consumati  o
tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere  e),  e-bis),  g),
del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti consumati
o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.»; 
      2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a:  «sedici»
sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di  un  terzo  per  i  reati
commessi da minori degli anni  diciotto  e  della  meta'  per  quelli
commessi da minori degli anni sedici». 
                               Art. 7 
 
Misure  anticipate  relative  a  minorenni  coinvolti  in  reati   di
                     particolare allarme sociale 
 
  1. Quando, durante le  indagini  relative  ai  reati  di  cui  agli
articoli 416-bis del codice penale e 74 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  emerge  una  situazione  di
pregiudizio che interessa un  minorenne,  il  pubblico  ministero  ne
informa il procuratore della Repubblica presso il  Tribunale  per  le
persone, per  i  minorenni  e  per  le  famiglie,  per  le  eventuali
iniziative di  competenza  ai  sensi  dell'articolo  336  del  codice
civile. 
                               Art. 8 
 
Modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22  settembre
  1988, n. 448, in  materia  di  custodia  cautelare  e  percorso  di
  rieducazione del minore 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a)  e'  inserita  la
seguente: «a-bis) se l'imputato si  e'  dato  alla  fuga  o  sussiste
concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;»; 
    b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
  «Art. 27-bis  (Percorso  di  rieducazione  del  minore).  -  1.  Il
pubblico ministero, nel caso di reati per i quali e' prevista la pena
detentiva non superiore nel  massimo  a  cinque  anni  di  reclusione
ovvero la pena pecuniaria,  sola  o  congiunta  alla  predetta  pena,
notifica al minore e  all'esercente  la  responsabilita'  genitoriale
l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla
condizione che il minore acceda a  un  percorso  di  reinserimento  e
rieducazione civica e sociale sulla base di un programma  rieducativo
che preveda, sentiti i servizi  minorili  di  cui  all'articolo  6  e
compatibilmente  con  la  legislazione  sul   lavoro   minorile,   lo
svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a  titolo
gratuito con enti no profit o lo svolgimento  di  altre  attivita'  a
beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da
uno a sei mesi. 
  2.  Il  deposito  del  programma  rieducativo,  redatto  anche   in
collaborazione con i soggetti di cui all'articolo  6,  deve  avvenire
entro  trenta  giorni  dalla  notifica  dell'istanza   del   pubblico
ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci
giorni  successivi  lo  trasmette  al  giudice  al  fine  di  fissare
l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al
percorso di reinserimento e rieducazione. 
  3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente  la  responsabilita'
genitoriale,  con  l'ordinanza  di  ammissione  di  cui  al  comma  2
stabilisce la durata del percorso  di  reinserimento  e  rieducazione
presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo  di  sei
mesi, entro i quali deve essere eseguito  il  percorso  concordato  e
fissata l'udienza di verifica. 
  4. Nel caso in cui il minore  non  intenda  accedere  o  interrompa
ingiustificatamente il percorso di reinserimento e  rieducazione,  e'
esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29. 
  5. Al termine del percorso  di  reinserimento  e  rieducazione,  il
giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite
se del caso le parti, pronuncia sentenza di  non  luogo  a  procedere
dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito
negativo  riguardo  all'attivita'  svolta  dal  minore   durante   il
programma rieducativo, il giudice restituisce gli  atti  al  pubblico
ministero per la prosecuzione del procedimento penale con  esclusione
dell'applicazione degli articoli 28 e 29.». 
                               Art. 9 
 
Disposizioni in  materia  di  sicurezza  degli  istituti  penali  per
                              minorenni 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.  121,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. 1. Il direttore  dell'istituto  penitenziario  richiede  al
magistrato  di  sorveglianza  per  i  minorenni  il  nulla  osta   al
trasferimento presso un idoneo istituto per adulti,  individuato  dal
Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha
compiuto ventuno anni, in  espiazione  di  pena  per  reati  commessi
durante la minore eta', il quale, alternativamente: 
    a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba
l'ordine negli istituti; 
    b) con violenza o minaccia impedisce  le  attivita'  degli  altri
detenuti; 
    c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato  di  soggezione
da lui indotto negli altri detenuti. 
  2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al  detenuto
che ha compiuto diciotto  anni,  in  espiazione  di  pena  per  reati
commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le
condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c). 
  3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono  le  condizioni
di cui al comma n. 1, puo' negare  il  nulla  osta  al  trasferimento
presso l'istituto individuato, solo per ragioni di  sicurezza,  anche
del detenuto medesimo.». 

Capo III
Disposizioni in materia di offerta educativa

                               Art. 10 
 
Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno -
                            «Agenda Sud» 
 
  1. All'articolo  21  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni dalla legge 10  agosto  2023,  n.  112,
dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-bis.1.  Al  fine  di
contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali
e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e
del secondo ciclo di istruzione delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna   e   Sicilia   sono
autorizzate   ad   attivare   incarichi   temporanei   di   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino  al  31
dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per
le finalita' di cui al presente comma, il fondo  istituito  ai  sensi
del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da   destinare   prioritariamente   alle   istituzioni    scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla  base  dei  dati
relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come  risultanti  dalle
rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da  ripartire  tra  gli  uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del
merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a  12  milioni  di
euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente  riduzione,
quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5,  comma  1,
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto  ad  euro
2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440.». 
  2.   Al   fine   di   potenziare   l'organico   dei   docenti   per
l'accompagnamento dei progetti pilota  del  piano  «Agenda  Sud»,  e'
autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024  la  spesa  di  3.333.000
euro  per  l'anno  2023  e   10.000.000   euro   per   l'anno   2024.
All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440. 
  3. Al  fine  di  ridurre  i  divari  territoriali,  contrastare  la
dispersione  scolastica  e  l'abbandono  precoce,  nonche'  prevenire
processi di emarginazione sociale, e'  autorizzata  la  spesa  di  25
milioni di euro  a  valere  sulle  risorse  del  Programma  operativo
complementare  POC  «Per  la   Scuola»   2014-2020   destinata   alle
istituzioni scolastiche statali, anche per progetti  di  rete,  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, individuate sulla base  dei  dati  relativi  alla
fragilita' negli apprendimenti,  come  risultanti  dalle  rilevazioni
nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma
sono adottate le seguenti azioni e iniziative: 
    a) rafforzare le competenze di base degli studenti; 
    b) promuovere misure  di  mobilita'  studentesca  per  esperienze
fuori contesto di origine; 
    c) promuovere  l'apprendimento  in  una  pluralita'  di  contesti
attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e
strategie didattiche innovative; 
    d) promuovere il supporto socio-educativo. 
  4.  All'articolo  16-ter,  comma  10,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse
di cui al Programma  operativo  complementare  POC  "Per  la  Scuola"
2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di
cui al Programma nazionale PN "Scuola e  competenze"  2021-2027,  nel
rispetto  delle  procedure  e  dei  criteri  di  ammissibilita'   dei
programmi delle politiche di coesione europee». 
  5. Il Fondo per il  miglioramento  dell'offerta  formativa  di  cui
all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione  e  Ricerca  per  il
triennio 2016-2018 e' incrementato, a decorrere dall'anno  scolastico
2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalita': 
    a)  contenere  e  prevenire   fenomeni   di   dispersione   nelle
istituzioni  scolastiche  in  aree  a  forte  rischio  di  abbandono,
individuate sulla  base  dei  dati  relativi  alla  fragilita'  negli
apprendimenti,   come   risultanti   dalle   rilevazioni    nazionali
dell'INVALSI,  e  ampliare   l'offerta   formativa   delle   medesime
istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici,
anche in  ambito  extracurricolare,  con  l'eventuale  coinvolgimento
degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati; 
    b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle  istituzioni
scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli
alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la  finalita'
di  cui  al  primo  periodo,  una  quota  pari  al   50   per   cento
dell'incremento del Fondo di cui al presente comma  e'  riservata  ai
docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli
anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti  in
sovrannumero negli anni  di  riferimento,  destinatari  di  mobilita'
d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata,
non rientrano nella  esclusione  dalla  valorizzazione.  Ai  medesimi
soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione
di domanda di mobilita' territoriale o professionale, di assegnazione
provvisoria,  di  utilizzazione  e  che  non  abbiano  accettato   il
conferimento di supplenza per  l'intero  anno  scolastico  per  altra
tipologia o classe di concorso, e' altresi' attribuito  un  punteggio
aggiuntivo di 10 punti, a conclusione  del  triennio,  effettivamente
svolto, e ulteriori 2 punti per  ogni  anno  di  permanenza  dopo  il
triennio, ai fini delle graduatorie per  la  mobilita'  volontaria  e
d'ufficio,  per  le  assegnazioni  provvisorie  e  le  utilizzazioni,
nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto. 
  6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui  al  comma  5
sono oggetto,  in  via  eccezionale,  di  una  specifica  e  separata
sessione  negoziale   della   Contrattazione   Collettiva   Nazionale
Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai  relativi
oneri, pari a 6 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 11 
 
     Potenziamento del Piano asili nido fascia di eta' 0-2 anni 
 
  1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4  -
Componente 1 - Investimento  1.1  «Piano  per  asili  nido  e  scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima  infanzia»,
e' autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei
posti per la prima infanzia nella fascia di eta' 0-2 anni. I relativi
interventi sono individuati con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  anche  tenendo  conto  dei  dati  di
copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia  di
eta' 0-2 anni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere utilizzate  le
economie non assegnate  dell'Investimento  1.1  della  Missione  4  -
Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al  comma  1,
le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui  all'articolo  47,
comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia'  destinate  al
raggiungimento di obiettivi, target e  milestone  del  PNRR,  nonche'
eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere  successivamente
disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai
fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate  in
ogni  caso  le  economie  formatesi  a  seguito  delle   integrazioni
finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio 2022, n. 91. 
                               Art. 12 
 
Disposizioni  per  il   rafforzamento   del   rispetto   dell'obbligo
                             scolastico 
 
  1. Dopo  l'articolo  570-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  570-ter  (Inosservanza  dell'obbligo   dell'istruzione   dei
minori). - Il responsabile dell'adempimento  dell'obbligo  scolastico
che, ammonito ai  sensi  dell'articolo  114,  comma  4,  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti
l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o  con
altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non  ve
lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e'  punito  con  la
reclusione fino a due anni. 
  Il  responsabile  dell'adempimento  dell'obbligo  scolastico   che,
ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate
del minore durante il corso dell'anno scolastico tali  da  costituire
elusione dell'obbligo scolastico, non prova di  procurare  altrimenti
l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o  con
altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non  ve
lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e'  punito  con  la
reclusione fino a un anno.». 
  2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1,
il pubblico ministero ne  informa  il  procuratore  della  Repubblica
presso il Tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
famiglie,  per  le  eventuali  iniziative  di  competenza  ai   sensi
dell'articolo 336 del codice civile. 
  3. L'articolo 731 del codice penale e' abrogato. 
  4.  Al  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Non ha altresi' diritto all'Assegno di inclusione  il  nucleo
familiare per i cui  componenti  minorenni  non  sia  documentata  la
regolare frequenza della scuola dell'obbligo.»; 
    c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Alla
condanna in via definitiva del  beneficiario  per  il  reato  di  cui
all'articolo  570-ter  del  codice  penale,  nonche'  alla   sentenza
definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice
di procedura penale, in deroga  alle  previsioni  dell'articolo  445,
comma  1-bis,  del  medesimo  codice,  consegue  la  sospensione  del
beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza  scolastica  del
minore  documentata  con  certificazione  rilasciata  dal   dirigente
scolastico, ovvero,  in  mancanza  di  tale  certificazione,  per  un
periodo di due anni.»; 
      2) al comma 4, le parole: «al comma 3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»; 
      3) al comma 5, le parole: «al comma 3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-bis». 

Capo IV
Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

                               Art. 13 
 
Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di  comunicazione
                             elettronica 
 
  1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le  seguenti
definizioni: 
    a)  controllo  parentale:   la   possibilita'   di   limitare   e
controllare, da parte dei genitori o  di  coloro  che  esercitano  la
responsabilita' genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete  da
parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi
di utilizzo; 
    b)  dispositivi  di   comunicazione   elettronica,   di   seguito
«dispositivi»: smartphones, computers, tablets  e,  ove  compatibili,
consolles di videogames, e  altri  possibili  oggetti  connessi  come
televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi  di  domotica  e  di
«Internet delle cose»; 
    c)   applicazioni   di   controllo    parentale,    di    seguito
«applicazioni»:  elementi  esterni  a  dispositivi  di  comunicazione
elettronica, soluzioni a livello di rete o  applicazioni  o  software
per   dispositivi   di    comunicazione    elettronica,    facilmente
comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il  controllo
parentale. 
  2. Al fine di garantire un  ambiente  digitale  sicuro  ai  minori,
nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione  sul
mercato dei dispositivi, entro un anno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, che i sistemi operativi ivi  installati  consentano
l'utilizzo e includano la disponibilita' di applicazioni, i fornitori
di servizi di comunicazione elettronica assicurano la  disponibilita'
di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  3.  I  produttori  di  dispositivi,  anche  per  il   tramite   dei
distributori   operanti   in   Italia,   informano   l'utente   sulla
possibilita'  e  sull'importanza  di  installare  applicazioni.  Tale
adempimento puo' essere assicurato anche tramite l'inserimento  nelle
confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o  tramite
l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che,
con  apposita  evidenziazione  grafica,  segnali,  con  chiarezza   e
semplicita', l'esistenza delle applicazioni suddette,  potenzialmente
attivabili,  rinviando  per  maggiori  informazioni  ai  siti   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
L'adempimento informativo di cui  al  presente  comma  e'  assicurato
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto
dall'utente, deve essere consentito,  nell'ambito  dei  contratti  di
fornitura  del  servizio  principale,  tramite  un   dispositivo   di
comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In  sede  di
prima applicazione,  ai  fini  della  definizione  dei  contenuti  da
filtrare ovvero bloccare e delle modalita' di  realizzazione  tecnica
del  filtro  o  del  blocco,  trovano  applicazione  le  disposizioni
adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai  sensi
dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.   28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 
  5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,
si  applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 
  6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle
applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di
profilazione. 
  7. I fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  inviano,
entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, una  comunicazione  ai  propri  clienti  riguardo  alla
possibilita'  e  all'importanza  di   installare,   o   comunque   di
richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera
b), gia' in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c). 
  8. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  vigila  sulla
corretta applicazione del presente  articolo  e,  previa  diffida  ai
soggetti obbligati, applica le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249. 
                               Art. 14 
 
Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e  campagne
                             informative 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche della  famiglia  promuove  studi  ed  elabora  linee  guida
rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e  di
applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione  agli
educatori, alle famiglie e ai minori stessi. 
  2. I Centri per la famiglia di  cui  all'articolo  1,  comma  1250,
lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono  consulenza
e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica  e  digitale  dei
minori,  con  particolare  attenzione  alla  loro   tutela   rispetto
all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal  fine,  il
Ministro per  la  famiglia,  la  natalita'  e  le  pari  opportunita'
realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto
i criteri e le modalita' di attuazione di tali servizi. 
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il made  in
Italy  avviano  annualmente   campagne   di   informazione   sull'uso
consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo  sui
mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti  potenzialmente  nocivi
per lo sviluppo armonioso dei minori. 
  4. L'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  predispone,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una  relazione  per  l'Autorita'
politica  con  delega  alla  famiglia  sull'impatto   dell'attuazione
dell'articolo    13,    con    particolare    riferimento     all'uso
dell'applicazione del controllo parentale. 
  5. Entro il 31 maggio di ciascun  anno,  l'Autorita'  politica  con
delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione  annuale
al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base  della
relazione di cui al comma 4  e  degli  ulteriori  elementi  acquisiti
nell'ambito dell'Osservatorio per  il  contrasto  della  pedofilia  e
della   pornografia   minorile,   dell'Osservatorio   nazionale   per
l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il  Dipartimento  per  le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza  contro  le  donne  e
sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                               Art. 15 
 
Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione  del
Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali 
 
  1. Al fine di garantire l'effettivita' dei  diritti  e  l'efficacia
degli  obblighi  stabiliti  dal  Regolamento   (UE)   2022/2065   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a  un
mercato unico dei servizi digitali, nonche' la relativa  vigilanza  e
il conseguimento degli obiettivi previsti, anche  con  riguardo  alla
protezione  dei  minori  in  relazione  ai   contenuti   pornografici
disponibili on line, nonche' agli altri contenuti illegali o comunque
vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di  servizi
intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente  digitale
sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'  designata
quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi  dell'articolo  49,
comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il  Garante
per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita' nazionale
competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano  ogni
necessaria   collaborazione   ai   fini   dell'esercizio   da   parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni  di
Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita' possono  disciplinare
con protocolli di intesa gli  aspetti  applicativi  e  procedimentali
della reciproca collaborazione. 
  3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  definisce,  con
proprio provvedimento, le condizioni, le  procedure  e  le  modalita'
operative per l'esercizio dei poteri  e  delle  funzioni  di  cui  e'
titolare, quale Coordinatore  dei  Servizi  Digitali,  ai  sensi  del
Regolamento (UE) 2022/2065  e  svolge  i  relativi  compiti  in  modo
imparziale, trasparente e tempestivo. 
  4. All'articolo  1  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e' aggiunto  il
seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore  dei  Servizi
Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE)  2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a
un mercato unico dei servizi digitali.»; 
    b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente: 
  «32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti  agli  artt.
9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e  48  del  Regolamento
(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19  ottobre
2022 relativo a un mercato unico dei servizi  digitali,  l'Autorita',
nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51
e 52 del medesimo Regolamento (UE)  2022/2065,  applica,  in  base  a
principi   di   proporzionalita',   adeguatezza   e   rispetto    del
contraddittorio,  secondo  le   procedure   stabilite   con   proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino  ad  un  massimo
del  6%  del  fatturato  annuo  mondiale  nell'esercizio  finanziario
precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore
di un  servizio  intermediario  rientrante  nella  propria  sfera  di
competenza, anche nella sua  qualita'  di  Coordinatore  dei  Servizi
Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile  alla
fattispecie di illecito. In caso  di  comunicazione  di  informazioni
inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di
informazioni inesatte, incomplete  o  fuorvianti  e  di  inosservanza
dell'obbligo   di    sottoporsi    a    un'ispezione,    l'Autorita',
nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51
e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065,  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo  dell'1%  del  fatturato
mondiale  realizzato  nell'esercizio   finanziario   precedente   dal
fornitore di un servizio intermediario o  dalla  persona  interessata
rientranti  nella  propria  sfera  di  competenza,  anche  nella  sua
qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi  del  diritto
nazionale  ed  europeo  applicabile  alla  fattispecie  di  illecito.
L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita'
puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale
del fornitore di un  servizio  intermediario  interessato  realizzato
nell'esercizio finanziario precedente, calcolato  a  decorrere  dalla
data specificata  nella  decisione  in  questione.  Nell'applicazione
della  sanzione  l'Autorita'  tiene  conto,  in  particolare,   della
gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate,  nonche'
della durata ed  eventuale  reiterazione  delle  violazioni.  Per  le
sanzioni amministrative ivi previste  e'  escluso  il  beneficio  del
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge  24
novembre 1981, n. 689.». 
  5.  La  pianta  organica  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita' con le  seguenti
qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari,  n.  2  operativi.  Gli
oneri derivanti dal presente articolo sono determinati  in  4.005.457
euro nel 2024, 4.125.590 euro nel  2025,  3.903.136  euro  nel  2026,
4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro  nel
2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989  euro  nel  2031,  5.434.808
euro nel 2032 e 5.694.052 euro a  decorrere  dal  2033.  Ad  essi  si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per  mille
del  fatturato  risultante   dall'ultimo   bilancio   approvato   dai
prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia,  cosi'  come
definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali e che modifica  la  Direttiva  2000/31/CE  (Regolamento  sui
servizi  digitali).  Ferme  restando  tutte  le  attuali   forme   di
finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento
medesimo,  in  sede  di  prima  applicazione,  per  l'anno  2024,  il
contributo e' versato direttamente all'Autorita' entro  il  1°  marzo
2024 nella misura dello 0,135  per  mille  del  fatturato  realizzato
nell'anno   contabile   2022   secondo   le   modalita'   determinate
dall'Autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali
variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione,  per  gli
anni    successivi,    possono    essere    motivatamente    adottate
dall'Autorita', con propria deliberazione, nel limite  massimo  dello
0,5  per  mille  del  fatturato   risultante   dall'ultimo   bilancio
approvato. L'Autorita' individua, con la collaborazione  di  ISTAT  e
Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del
contributo. 
  6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per
l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine  delle
procedure di reclutamento,  l'Autorita'  provvede  all'esercizio  dei
compiti derivanti dalla designazione  di  cui  al  presente  articolo
mediante l'utilizzazione di  personale,  nel  limite  massimo  di  10
unita',  posto  in  posizione  di  comando,  distacco,  fuori  ruolo,
aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
127.  Per  la  durata  del  collocamento   fuori   ruolo,   e'   reso
indisponibile  un  numero   di   posti   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Tale personale, non  rientrante  nella  pianta  organica
dell'Autorita', e' individuato a seguito di apposito  interpello,  in
cui sono specificati i profili professionali richiesti,  cui  possono
aderire i dipendenti  appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e
mantiene il trattamento economico fondamentale delle  amministrazioni
di appartenenza, compresa  l'indennita'  di  amministrazione,  i  cui
oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita' provvede agli  oneri
del trattamento economico accessorio mediante i  contributi  previsti
al comma 5. 
                               Art. 16 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani 
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Roccella, Ministro per la famiglia,
                                  la natalita' e le pari opportunita' 
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

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