DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123
Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (23G00135)
(GU n.216 del 15-9-2023)
Vigente al: 16-9-2023
Capo I
Interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado,
vulnerabilita' sociale e disagio giovanile nel territorio del comune
di Caivano;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
disposizioni per il contrasto alla criminalita' minorile e
all'elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di
reato;
Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle misure
a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione
all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto in specifiche
aree del territorio nazionale, ed al valore di incoraggiamento alla
devianza che tale fenomeno comporta;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire
approntando una piu' incisiva risposta sanzionatoria, correlandola
all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso nonche' prevedendo
misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la
responsabilita' genitoriale;
Considerata la necessita' di assicurare l'intervento del giudice
della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di
criminalita' organizzata;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in considerazione
delle caratteristiche di maggiore pericolosita' e lesivita' acquisite
nei tempi recenti dalla criminalita' minorile, di approntare una
risposta sanzionatoria ed altresi' dissuasiva, che mantenga
l'attenzione per la specificita' della condizione dell'autore di
reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilita' delle
misure cautelari ed altresi' prevedendo un procedimento anticipato,
idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di
condotte criminose;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto
all'offerta di contenuti e servizi on line, al fine di garantirne il
benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno, della giustizia, per lo sport e i giovani,
dell'istruzione e del merito, per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita' e dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano
1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita'
sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di
Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con il
compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi
infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del
predetto comune. Il piano straordinario e' predisposto dal
Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base
dell'attivita' istruttoria del Genio militare. Il predetto piano e'
approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione
delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilita'
finanziarie dello stesso.
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del
comma 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi
inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al
comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto
tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA
S.p.A., che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1,
come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e
comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento,
al netto di quanto previsto dal comma 4.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore
anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette
dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del
Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un
contingente massimo di personale pari a cinque unita', di cui una
dirigenziale di livello non generale e quattro unita' di personale
non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e
di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli
enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al
secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche
dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche
dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario
puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni
locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali
dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario e' determinato
con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche
interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il
completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione
del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione
degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il
centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei
predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del
supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della Societa'
Sport e Salute, che svolge altresi' le funzioni di centrale di
committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento
previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio
dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento delle
risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli
interventi di cui al primo periodo del presente comma.
5. Il Commissario prevede altresi' criteri e modalita' per
l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia
di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai
Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero
dell'universita' e della ricerca finanzia specifici progetti
finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi
nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e
formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede
nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali
interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono
attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma
1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di
cui al comma 2, primo periodo.
7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a
valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca
(FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per
l'anno 2024.
8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il
controllo del territorio, il Comune di Caivano e' autorizzato ad
assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali
semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di
graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al
previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del
medesimo decreto legislativo, 15 unita' di personale non dirigenziale
del corpo della polizia locale.
9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai
vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per
l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 2
Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli
studenti del Comune di Caivano
1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti
del Comune di Caivano, il Ministero dell'universita' e della ricerca
sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o piu' Universita'
statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di
specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al
supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le
scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di
Caivano e nei comuni limitrofi.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione
di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle universita'
interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Capo II
Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile
Art. 3
Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della
sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta'
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I
divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al
Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le
famiglie del luogo di residenza del minore.»;
b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite
dalle seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite
dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei
predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;
2) al comma 3, le parole: «nei confronti dei soggetti gia'
condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono
sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di
pericolosita'»;
3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la
multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;
c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi
dell'articolo 604-ter del codice penale» sono inserite le seguenti:
«oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice
penale,»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorita'
giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle
misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di
procedura penale,»;
3) al comma 2, le parole: «non puo' avere una durata inferiore
a sei mesi ne' superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre
anni»;
4) al comma 4, dopo le parole «il questore puo' prescrivere»
sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;
5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la
multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».
2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la
sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di
residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento
motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo
comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di
farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento
e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel
comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato
abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha
disposto l'allontanamento»;
b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: «l'arresto
da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da
sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo
periodo e' soppresso.
Art. 4
Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti
atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti
1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole:
«tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».
Art. 5
Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'avviso
orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni
che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Ai fini
dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad
almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma
cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»;
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale
e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza
non definitiva, per uno o piu' delitti contro la persona, il
patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il
questore puo' proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione
del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi
informatici e telematici specificamente indicati nonche' il divieto
di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi
per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di
comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo e' servito
per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno
determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene
notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia
della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore,
memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del
divieto.
6-ter. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta
giorni dal deposito della proposta. Il divieto e' disposto per una
durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalita'
applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o
studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della
proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo l'avviso
orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e' proponibile
ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
decreto.»;
b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis»;
2. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612
e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli
anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la
procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca
il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilita' genitoriale.
4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque
al compimento della maggiore eta'.
5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta' compresa fra i
dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto
punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e'
applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi
1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca
il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilita' genitoriale.
7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque
al compimento della maggiore eta'.
8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del
minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti
e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a
1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
9. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al
comma 8 e' il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le
pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6
Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' per uno dei delitti di
cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h), m), del codice di
procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del
codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n.
110»;
b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «nove» e' sostituita
dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo'
essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o
tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis), g),
del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti consumati
o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.»;
2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici»
sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati
commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli
commessi da minori degli anni sedici».
Art. 7
Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di
particolare allarme sociale
1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli
articoli 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di
pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne
informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali
iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice
civile.
Art. 8
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di
rieducazione del minore
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente: «a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste
concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;»;
b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Il
pubblico ministero, nel caso di reati per i quali e' prevista la pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione
ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,
notifica al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale
l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla
condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e
rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo
che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e
compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo
svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo
gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attivita' a
beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da
uno a sei mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in
collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire
entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico
ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci
giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare
l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al
percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilita'
genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2
stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione
presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei
mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e
fissata l'udienza di verifica.
4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa
ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, e'
esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.
5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il
giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite
se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere
dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito
negativo riguardo all'attivita' svolta dal minore durante il
programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione
dell'applicazione degli articoli 28 e 29.».
Art. 9
Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per
minorenni
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al
magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al
trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal
Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha
compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi
durante la minore eta', il quale, alternativamente:
a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba
l'ordine negli istituti;
b) con violenza o minaccia impedisce le attivita' degli altri
detenuti;
c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione
da lui indotto negli altri detenuti.
2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto
che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati
commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le
condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c).
3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni
di cui al comma n. 1, puo' negare il nulla osta al trasferimento
presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche
del detenuto medesimo.».
Capo III
Disposizioni in materia di offerta educativa
Art. 10
Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno -
«Agenda Sud»
1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,
dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-bis.1. Al fine di
contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali
e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e
del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono
autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31
dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per
le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi
del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati
relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle
rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione,
quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro
2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440.».
2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per
l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», e'
autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000
euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024.
All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440.
3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la
dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonche' prevenire
processi di emarginazione sociale, e' autorizzata la spesa di 25
milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo
complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle
istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla
fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni
nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di cui al presente comma
sono adottate le seguenti azioni e iniziative:
a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
b) promuovere misure di mobilita' studentesca per esperienze
fuori contesto di origine;
c) promuovere l'apprendimento in una pluralita' di contesti
attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e
strategie didattiche innovative;
d) promuovere il supporto socio-educativo.
4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse
di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola"
2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di
cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel
rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei
programmi delle politiche di coesione europee».
5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui
all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il
triennio 2016-2018 e' incrementato, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalita':
a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle
istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono,
individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli
apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali
dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime
istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici,
anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento
degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;
b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle istituzioni
scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli
alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la finalita'
di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento
dell'incremento del Fondo di cui al presente comma e' riservata ai
docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli
anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in
sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilita'
d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata,
non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi
soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione
di domanda di mobilita' territoriale o professionale, di assegnazione
provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il
conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra
tipologia o classe di concorso, e' altresi' attribuito un punteggio
aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente
svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il
triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilita' volontaria e
d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni,
nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto.
6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5
sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata
sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale
Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi
oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Potenziamento del Piano asili nido fascia di eta' 0-2 anni
1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 -
Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»,
e' autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei
posti per la prima infanzia nella fascia di eta' 0-2 anni. I relativi
interventi sono individuati con uno o piu' decreti del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di
copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di
eta' 0-2 anni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere utilizzate le
economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 -
Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1,
le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47,
comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia' destinate al
raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR, nonche'
eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente
disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai
fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate in
ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni
finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2022, n. 91.
Art. 12
Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo
scolastico
1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei
minori). - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico
che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti
l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con
altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve
lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la
reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che,
ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate
del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire
elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti
l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con
altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve
lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la
reclusione fino a un anno.».
2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1,
il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi
dell'articolo 336 del codice civile.
3. L'articolo 731 del codice penale e' abrogato.
4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Non ha altresi' diritto all'Assegno di inclusione il nucleo
familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la
regolare frequenza della scuola dell'obbligo.»;
c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alla
condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui
all'articolo 570-ter del codice penale, nonche' alla sentenza
definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice
di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445,
comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del
beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del
minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente
scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un
periodo di due anni.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»;
3) al comma 5, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-bis».
Capo IV
Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale
Art. 13
Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione
elettronica
1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti
definizioni:
a) controllo parentale: la possibilita' di limitare e
controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da
parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi
di utilizzo;
b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito
«dispositivi»: smartphones, computers, tablets e, ove compatibili,
consolles di videogames, e altri possibili oggetti connessi come
televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di
«Internet delle cose»;
c) applicazioni di controllo parentale, di seguito
«applicazioni»: elementi esterni a dispositivi di comunicazione
elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software
per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente
comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo
parentale.
2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori,
nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul
mercato dei dispositivi, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano
l'utilizzo e includano la disponibilita' di applicazioni, i fornitori
di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilita'
di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei
distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla
possibilita' e sull'importanza di installare applicazioni. Tale
adempimento puo' essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle
confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite
l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che,
con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e
semplicita', l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente
attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
L'adempimento informativo di cui al presente comma e' assicurato
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto
dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di
fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di
comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di
prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da
filtrare ovvero bloccare e delle modalita' di realizzazione tecnica
del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni
adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle
applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di
profilazione.
7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla
possibilita' e all'importanza di installare, o comunque di
richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera
b), gia' in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c).
8. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai
soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 14
Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne
informative
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida
rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di
applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli
educatori, alle famiglie e ai minori stessi.
2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250,
lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza
e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei
minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto
all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il
Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto
i criteri e le modalita' di attuazione di tali servizi.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il made in
Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso
consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui
mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi
per lo sviluppo armonioso dei minori.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispone,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorita'
politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione
dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso
dell'applicazione del controllo parentale.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorita' politica con
delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale
al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base della
relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti
nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e
sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 15
Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del
Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali
1. Al fine di garantire l'effettivita' dei diritti e l'efficacia
degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un
mercato unico dei servizi digitali, nonche' la relativa vigilanza e
il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla
protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici
disponibili on line, nonche' agli altri contenuti illegali o comunque
vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi
intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale
sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata
quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49,
comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante
per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita' nazionale
competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni
necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di
Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita' possono disciplinare
con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali
della reciproca collaborazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con
proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalita'
operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui e'
titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo
imparziale, trasparente e tempestivo.
4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e' aggiunto il
seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi
Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a
un mercato unico dei servizi digitali.»;
b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente:
«32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt.
9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento
(UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre
2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorita',
nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51
e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a
principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del
contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo
del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario
precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore
di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di
competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi
Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla
fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni
inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza
dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorita',
nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51
e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato
mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal
fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata
rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua
qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto
nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito.
L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita'
puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale
del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato
nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla
data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione
della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della
gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonche'
della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. Per le
sanzioni amministrative ivi previste e' escluso il beneficio del
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
5. La pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita' con le seguenti
qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli
oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457
euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026,
4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel
2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808
euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille
del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai
prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi' come
definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui
servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di
finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento
medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il
contributo e' versato direttamente all'Autorita' entro il 1° marzo
2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato
nell'anno contabile 2022 secondo le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali
variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione, per gli
anni successivi, possono essere motivatamente adottate
dall'Autorita', con propria deliberazione, nel limite massimo dello
0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato. L'Autorita' individua, con la collaborazione di ISTAT e
Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del
contributo.
6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per
l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle
procedure di reclutamento, l'Autorita' provvede all'esercizio dei
compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo
mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10
unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo,
aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, e' reso
indisponibile un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista
finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica
dell'Autorita', e' individuato a seguito di apposito interpello, in
cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono
aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e
mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni
di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i cui
oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita' provvede agli oneri
del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti
al comma 5.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 settembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio