Le agevolazioni telefoniche per le persone cieche
La Delibera 26 gennaio 2017, n. 46/17/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha modificato le precedenti agevolazioni definendo un nuovo quadro di benefici.
Telefonia fissa
L’Autorità, a proposito di telefonia fissa, ha previsto che gli operatori che offrono servizi voce e servizi di trasmissione dati da postazione fissa, riconoscano ai loro clienti ciechi totali e ciechi parziali, ovvero agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale o cieco parziale, una riduzione del 50% del canone mensile per tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e per le offerte di sola navigazione ad internet o la fruizione di almeno 180 (centottanta) ore mensili gratuite di navigazione internet per tutte le proprie offerte di accesso ad internet a consumo. Questo a prescindere dalla tecnologia e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente.
La stessa Delibera prevede che gli operatori diano ampia pubblicità a queste offerte nei propri siti che, peraltro, devono essere redatti in modalità accessibile.
La domanda per l’agevolazione deve essere presentata dall’utente all’operatore che fornisce il servizio al momento della sottoscrizione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale. Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la cecità totale e parziale, nonché, per il caso in cui la domanda sia presentata da un utente convivente con il soggetto avente diritto, anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare.
Telefonia Mobile
L’Autorità, sempre nella Delibera 26 gennaio 2017, n. 46/17/CONS, ha previsto, a proposito di telefonia mobile, che gli operatori mobili predispongano un’offerta specificamente destinata agli utenti ciechi totali e ciechi parziali che comprenda almeno 2000 (duemila) minuti di traffico voce gratuiti ed un volume di traffico dati di almeno 10 (dieci) Giga byte, da consumarsi entro il periodo di riferimento dell’offerta e nella quale il prezzo di ciascun altro servizio, fruibile all’interno dell’offerta, non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all’utenza.
Il costo totale dell’offerta non deve superare il 50% del miglior prezzo applicato dal medesimo operatore all’utenza per analoghe offerte vigenti caratterizzate almeno dallo stesso volume di traffico dati.
Gli operatori mobili virtuali, invece, sono tenuti a riconoscere ai clienti ciechi uno sconto del 50% sull’offerta dati caratterizzata dal massimo plafond di Giga byte disponibile e che comprenda almeno 2000 (duemila) minuti di traffico voce gratuiti, e nella quale il prezzo di ciascun altro servizio, fruibile all’interno dell’offerta, non superi il miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore all’utenza.
La stessa Delibera prevede che gli operatori diano ampia pubblicità a queste offerte nei propri siti che, peraltro, devono essere redatti in modalità accessibile.
L’adesione alle offerte specifiche deve essere effettuata presentando all’operatore di telefonia mobile la certificazione medica comprovante la disabilità rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica.
Vedi anche:
- Le agevolazioni telefoniche per le persone sorde
- Le agevolazioni telefoniche per le persone disabili
- Tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari: esenzione
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