Con il decreto legge n. 212 del 2023, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità sul provvedimento concernente le agevolazioni previste per la riqualificazione edilizia, bonus 110%, e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, bonus 75%.

Analizziamo e approfondiamo le novità sul bonus 75% che entreranno in vigore il prossimo imminente 2024.

Come già analizzato in un precedente approfondimento pubblicato su Handylex lo scorso aprile e consultabile qui , per l’anno 2022 (Legge di bilancio 2021, articolo 1 comma 42 lettera a) era prevista, seppur in maniera temporanea per tutto il 2022, successivamente rinviata a tutto il 2025, la possibilità di detrarre le spese documentate sostenute per interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Venivano esclusi gli edifici di nuova costruzione in quanto rientranti nel rispetto delle normative vigenti a garanzia della piena accessibilità e fruibilità degli spazi a persone con disabilità.
La detrazione prevista del 75% dell’ intera spesa sostenuta doveva essere suddivisa in 5 quote annuali di pari importo.

Di seguito un esempio:

Spesa sostenuta Euro 40.000 euro – Detrazione pari al 75% Euro 30.000

Cinque quote annuali di 6.000 euro.

La suddetta detrazione arriva finanche alla compensazione dell’imposta Irpef dovuta dal contribuente all’erario. Caso limite poi è il caso dei cosí detti incapienti (chi ha IRPEF molto basso o prossimo allo zero).
Per questa detrazione, infatti, veniva ammessa la possibilità alternativa della cessione del credito cioè la possibilità di cedere, seguendo una specifica procedura, il credito di imposta relativo al bonus ad una banca o direttamente ai fornitori di lavori. E quindi uno sconto in fattura.
Nella norma poi viene anche posto un limite all’ammontare complessivo della spesa ammessa alla detrazione del 75% che varia a seconda della tipologia dell’abitazione.

Veniamo ora alle novità: con il nuovo Decreto Legge, per il 2024 vengono ammessi interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche afferenti all’eliminazione di scale, rampe, istallazioni o sostituzioni di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, interventi che dovranno naturalmente rispettare gli standar di accessibilità e fruibilità previa dichiarazione di asseverazione firmata da un tecnico abilitato.
Vengono esclusi interventi volti alla sostituzione di infissi, istallazione di sistemi per la domotica.

Con il nuovo provvedimento lo sconto in fattura o la cessione del credito sarà ammessa ai condomini a destinazione abitativa solo e limitatamente per gli interventi effettuati su parti comuni.
Lo sconto in fattura o la cessione del credito sarà consentito naturalmente anche alle persone fisiche purché gli interventi sono effettuati sulla sulla prima casa di cui siano proprietari o su abitazioni in cui abbiano diritto reale di godimento, a condizione che non abbiano un reddito superiore a 15.000 euro.
Tale limite di reddito non si applica nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità riconosciuta e in possesso dei requisiti della legge 104/1992, art. 3.

Rimane in vigore, per le opere che verranno avviate per il 2024, la possibilità della detrazione fiscale per importi successivi all’esecuzione dei lavori e al loro relativo saldo.

Infine, considerato che nel nostro ordinamento giuridico le norme di legge dispongono sono per l’avvenire, cioè non hanno effetto retroattivo ovvero intervengono a disciplinare i rapporti e le situazioni che si verificano dopo la loro entrata in vigore, questi nuovi interventi non si applicano alle opere contrattualizzate, eseguite o iniziate nel 2023.

News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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