Congedi parentali, congedi straordinari, prolungamento dell’astensione di maternità: novità dall’INPS
Alcune recenti istruzioni dell’INPS sono intervenute sulle agevolazioni lavorative riservate ai genitori di bambini in tenera età legate al congedo di maternità, al congedo parentale e al congedo straordinario di due anni.
Congedi parentali
L’articolo 32 del Decreto Legislativo 151/2001 prevede che i genitori, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi delle forme di congedo parentale per assistere i figli fino agli otto anni di età.
La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre.
Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi.
Qualora nel nucleo sia presente un solo genitore (separato, vedovo,”single”, o con affidamento esclusivo), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è elevato a undici mesi.
Sul concetto di “genitore solo” è intervenuto il Messaggio INPS del 20 settembre 2007, n. 22911. La condizione di “genitore solo” sussiste anche quando l’altro genitore è affetto da una grave infermità che gli impedisce di prendersi cura dei figli. La grave infermità deve essere supportata da adeguata documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
Congedi parentali e prolungamento dell’astensione facoltativa
L’articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001 prevede che entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell’Azienda Usl prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o – in alternativa – il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.
Il Messaggio INPS 22578 del 17 settembre 2007 (correggendo le precedenti istruzioni della Circolare n. 133 del 17 luglio 2000 paragrafo 2.2) precisa che il diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa decorre in modo diverso a seconda delle diverse fattispecie.
Il prolungamento dell’astensione facoltativa (art. 33 del D. Lgs. 151/2001) è riconoscibile, indipendentemente dal diritto dell’altro genitore:
– alla madre , trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità;
– al padre , trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio;
– al genitore solo , trascorsi 10 mesi decorrenti: in caso di madre “sola “, dalla fine del congedo di maternità; in caso di padre “solo”, dalla nascita del minore o dalla fruizione dell’eventuale congedo di paternità.
In sintesi, prima di accedere al prolungamento dell’astensione facoltativa, è necessario fruire dei congedi parentali oppure attendere che siano trascorsi i periodi di tempo che abbiamo riportato.
Compatibilità della fruizione del congedo straordinario con gli altri congedi
Un’altra precisazione la offre il Messaggio INPS 22912 del 20 settembre 2007: è possibile, per lo stesso figlio, che i genitori fruiscano anche contemporaneamente, del congedo di maternità o del congedo parentale e del congedo straordinario retribuito di due anni riservato ai genitori di persone con handicap grave.
Con questa precisazione l’INPS corregge le precedenti istruzioni impartite dalla Circolare 15 marzo 2001, n. 64.
La fruizione di tali congedi è invece incompatibile, sempre riferendosi allo stesso figlio, con la fruizione dei benefici previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 (prolungamento dell’astensione facoltativa e permessi lavorativi).
Riassumendo a titolo esemplificativo e riferendoci comunque allo stesso figlio:
1) Congedo straordinario retribuito fino a due anni (art. 42/5 – D. Lgs. 151/2001) e permessi giornalieri fino a due ore (art. 33 – L. 104/1992): sono incompatibili.
2) Congedo di maternità o congedo parentale (art. 32 – D. Lgs. 151/2001) e congedo straordinario retribuito fino a due anni (art. 42/5 – D. Lgs. 151/2001): sono compatibili.
3) Prolungamento dell’astensione facoltativa (art. 33 – L. 104/1992) e congedo straordinario retribuito fino a due anni (art. 42/5 – D. Lgs. 151/2001): sono incompatibili.
e per completezza:
4) Congedo straordinario retribuito fino a due anni (art. 42/5 – D. Lgs. 151/2001) e permessi mensili di tre giorni (art. 33 – L. 104/1992): sono incompatibili.
Congedi parentali: affido e adozione
L’articolo 36 del D. Lgs. 151/2001 prevede che, nel caso di adozione o affido di un minore, i congedi parentali possono essere fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare elevando l’età massima da otto a dodici anni.
Il Messaggio INPS 22913 del 20 settembre 2007 precisa – a nostro avviso forzando non poco la norma – che quello dei tre anni è anche il limite massimo entro cui è possibile fruire del congedo parentale.
L’INPS propone un esempio: bambino che all’atto dell’adozione o affidamento abbia un anno e tre mesi: il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino.
Lo stesso Messaggio precisa anche il relativo trattamento economico durante il congedo. Fino al sesto anno di età l’indennità (30% della retribuzione) è riconosciuta indipendentemente dal reddito e per un massimo di sei mesi.
Fra i sei e i dodici anni del bambino, invece, l’indennità è subordinata alle condizioni reddituali.
Consulta:
- Messaggio INPS 17 settembre 2007, n. 22578
- Messaggio INPS 20 settembre 2007, n. 22911
- Messaggio INPS 20 settembre 2007, n. 22912
- Messaggio INPS 20 settembre 2007, n. 22913
9 ottobre 2007
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