Aggiornamento: il contenuto del presente articolo è stato confermato dopo la publicazione del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 che, all’articolo15, conferma apunto quanto qui anticipato.
Se verrà confermato il testo per ora non ufficiale del cosiddetto “decreto agosto”, sottoposto all’approvazione del Consiglio dei Ministri, vi sarebbero novità importanti per alcuni relativamente alla vicenda dell’aumento delle pensioni di invalidità già disposta dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno scorso, la numero 152.
Come si ricorderà la Corte aveva riconosciuto, nonostante l’opposizione in giudizio sia di INPS che della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’illeggittimità costituzionale di una data disposizione e cioè dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento ad un milione di lire, cioè 516,46 euro) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Quindi l’aumento spetterà sulle pensioni a partire dai 18 anni e non più dai 60.
Nel frattempo è stato adeguato progressivamente sia l’importo originario (516,46 euro) sia il limite reddituale (in origine 6.713,98 euro). L’incremento oggi (2020) consente di arrivare a euro 651,51, per tredici mensilità se non si superano i seguenti limiti reddituali (ISEE non c’entra): euro 8.469,63 per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato. Attenzione che quei limiti reddituali non funzionano come nelle provvidenze per le minorazioni civili (o si è dentro o si è fuori), ma in modo meno vantaggioso e più selettivo. [Si veda il nostro precedente approfondimento]
Sin qui la cronaca nota (anche se piuttosto distorta dalla malainformazione): la Sentenza della Corte è già tecnicamente operativa dalla data di deposito e cioè dal 20 luglio 2020. Non necessita di specifici interventi normativi per poter essere applicata ne per indicarne la decorrenza, se non la congrua attribuzione di risorse al capitolo di bilancio che già esiste dal 2002 e il trasferimento a INPS che provvede a pagare.
Rimane ovviamente la possibilità per il Legislatore di intervenire, più o meno significativamente, sulla normativa vigente.
Le novità nel “decreto agosto”
E il “decreto agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, articolo15. N.d.R.) interviene . Lo fa con due commi. Con il primo comma modifica la norma già censurata e dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, cioè il comma 4, dell’articolo 38 della legge 448/2001 cambiando il passaggio «di età pari o superiore a sessanta anni» con «di età superiore a diciotto anni».
Solo apparentemente però la modificazione è la stessa sancita dalla Sentenza 152/2020.
La Sentenza infatti si riferisce esplicitamente agli invalidi civili totali.
La modifica introdotta estende (non è dato sapere quanto scientemente) l’aumento anche ai ciechi e ai sordi titolari di pensione, nonché ai titolari di pensione di inabilità previdenziale
Il comma 4 dell’articolo 38 infatti ora reciterebbe così:
“4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore ai 18 anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”
Continuano a rimanere esclusi gli invalidi civili parziali, ma con questa soluzione si evitano una parte dei contenziosi più che prevedibili.
Il secondo comma fissa comunque la decorrenza della maggiorazione, anche per i nuovi beneficiari, al 20 luglio 2020, cioè la data di deposito della Sentenza 152.
La relativa spesa sembrerebbe già coperta con una attribuzione di risorse a regime a 400 milioni di euro.
Ora cosa accade?
Ora accade che il decreto legge entra in vigore dal momento della pubblicazione in Gazzetta (solitamente il giorno stesso). Il testo poi passa all’esame delle Camere per le eventuali modificazioni e la conversioni. Non è escluso che in quel percorso possano essere avanzati emendamenti su questi punti.
Nel frattempo i Ministeri competenti e INPS dovranno provvedere agli aspetti operativi, ad esempio a fornire indicazioni sulle modalità di richiesta degli aumenti. Potrebbe essere anche una semplice estensione delle regole già previste per gli invalidi al compimento dei 60 anni. Di certo più INPS ritarda e più saranno gli arretrati da pagare agli interessati.
5 agosto 2020
- Consulta la nostra analisi sulla Sentenza 152/2020
- Consulta la Sentenza della Corte Costituzionale 23 giugno 2020, n. 152
- Consulta il testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 (in partcolare l’articolo15)
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