E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( Serie Generale n. 91 del 18 aprile 2024) il decreto dell’11 aprile 2024 con i requisiti per la presentazione della domanda di accesso al fondo, per l’anno 2022, previsto dall’articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte dei comuni che abbiano deliberato, nel medesimo anno, la concessione di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione di persone con età superiore a sessantacinque anni.
L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, ha previsto, al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, che fosse istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di età.
Si è inoltre stabilito, sempre nella stessa Legge, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sarebbero stati stabiliti i requisiti minimi dei progetti, i quali comunque debbono prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
Da ultimo, alla ripartizione del fondo tra i comuni interessati, si sarebbe provveduto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Con il decreto interministeriale dell’11 luglio 2022, si è data attuazione a quanto sopra e sono state individuate le caratteristiche dei progetti di coabitazione mediante un rinvio al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 ottobre 2016, n.276 (“Linee guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità”), ed al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2016 (“Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l’anno 2016).
Il decreto dell’11 aprile scorso non fa altro che indicare le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di accesso al fondo da parte dei comuni interessati e le attestazioni di rispondenza dei progetti ai requisiti previsti dal decreto interministeriale dell’11 luglio 2022.
Possono presentare istanza per l’accesso al fondo previsto dall’art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i comuni, ad esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano deliberato nell’anno 2022 la concessione di agevolazioni, a valere su fondi propri, per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone con età superiore a sessantacinque anni, rispondenti ai requisiti minimi previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia dell’11 luglio 2022, pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La domanda di accesso al fondo, è disponibile nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali e deve essere presentata, a pena di esclusione, unicamente con modalità telematica, avvalendosi del modello informatizzato che potrà essere trasmesso attraverso l’area riservata a partire dal 15 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del 15 luglio 2024.
I comuni che, pur possedendo i requisiti, omettano di presentare la domanda di accesso al fondo entro il termine previsto ovvero la trasmettano con modalità diverse da quelle indicate, non saranno ammessi a partecipare all’assegnazione del fondo.
La domanda informatizzata di accesso al fondo deve essere compilata inserendo per ciascun progetto di coabitazione, cui le parti aderiscono per scelta libera e volontaria, di persone con età superiore a sessantacinque anni:
- la denominazione del progetto;
- l’importo delle agevolazioni deliberate nell’anno 2022 per la realizzazione dello specifico progetto;
- la denominazione del soggetto attuatore;
- il numero di persone over 65 beneficiarie del progetto;
- gli estremi della/e delibera/e di approvazione dell’agevolazione.
Ai comuni che presentano istanza di accesso al fondo secondo le modalità, entro i termini e con le specifiche stabilite, sarà richiesto, con specifica comunicazione, di produrre entro il termine di due mesi dalla data di invio della comunicazione stessa, la documentazione illustrativa di ciascun progetto per il quale viene richiesto l’accesso al fondo, corredata dalle delibere comunali dell’anno 2022 di concessione delle agevolazioni.
All’esito della valutazione dei progetti, si procederà al riparto del fondo.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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