Decreto Ministeriale – Ministero del Lavoro – 4 aprile 1991
“Modalità di rimborso degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 9 della L. 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.”
(Pubblicato in G.U. 31 agosto 1991, n. 204)
Art. 1. Il D.M. 3 giugno 1989 concernente: “Modalità di rimborso degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 9 della L. 29 marzo 1985, n. 113, recante norme di aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti”, richiamato in premessa, è annullato.
Art. 2. I maggiori oneri derivanti alle gestioni previdenziali interessate dall’applicazione dell’art. 9, secondo comma, della L. 29 marzo 1985, n. 113, sono recuperati dalle gestioni medesime relativamente alla quota di pensione a carico dello Stato secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio 1987, per il personale iscritto all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alle gestioni esonerative, sostitutive ed integrative della medesima e del decreto 12 gennaio 1972 per il personale iscritto agli altri ordinamenti pensionistici del settore pubblico.
Art. 3. L’importo delle somme dovute dallo Stato, ai sensi del precedente art. 2, è determinato in valore capitale moltiplicando la maggior quota di pensione corrispondente al periodo figurativo attribuito, per il relativo coefficiente di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 febbraio 1987 e al decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972. Il pagamento delle somme suddette può essere effettuato in ventiquattro rate semestrali posticipate costanti determinate moltiplicando il risultato di cui al comma precedente per il coefficiente fisso 0,05724 di cui all’art. 3 del predetto D.M. 12 gennaio 1972. La rateazione decorre dal semestre successivo a quello in cui cade la data di cessazione dal servizio dei soggetti interessati.
Art. 4. Il versamento delle semestralità di cui al precedente art. 3 è effettuato a partire dalla data del 1° luglio 1991. Per ogni partita il primo versamento comprenderà tutte le rate maturate ai sensi dell’ultimo comma del predetto art. 3.