Decreto Ministeriale – Ministero dell’Interno – 9 gennaio 1990
“Determinazione per l’anno 1990 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse”
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1990, n. 15)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Ritenuto opportuno dare la massima diffusione, agli importi dei limiti di reddito vigenti nell’anno 1990, stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell’interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al quarto comma dello art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch’essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;
Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell’interno alle categorie di cui sopra;
Visti i limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell’art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; Viste le comunicazioni dell’Istituto centrale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell’indennità di contingenza nel settore dell’industria è pari a + 6,49 e che la variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria è risultata pari a + 5,5; Visto il decreto del Ministro del tesoro datato 24 novembre 1989 che determina in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni in misura pari a + 2,5 dal 1° maggio 1990 e + 1,9 dal 1° novembre 1990;
Decreta:
1. Per l’anno 1990, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:
L. 15.067.240 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;
L. 4.035.430 annue per avere diritto all’assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali;
L. 7.243.865 annue per avere diritto all’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. (1)
(1) – I limiti citati nell’articolo sono stati più volte aggiornati
2. Per l’anno 1990 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:
indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 649.335;
indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 592.505;
indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 224.200;
speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 56.050.
3. Gli importi mensili provvisori delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure:
la pensione spettante ai ciechi civili assoluti: L. 300.190 dal 1° maggio 1990 e L. 305.895 dal 1° novembre 1990;
la pensione di inabilità, l’assegno mensile, la pensione, spettanti rispettivamente ai mutilati ed invalidi civili totali e parziali, ai ciechi civili ricoverati e ventesimisti, ai sordomuti: L. 277.600 dal 1° maggio 1990 e L. 282.875 dal 1° novembre 1990;
l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti: L. 205.985 dal 1° maggio 1990 e L. 209.900 dal 1° novembre 1990.