I permessi lavorativi e il certificato di handicap

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).
Non basta quindi la certificazione di handicap (articolo 3, comma 1), ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità (articolo 3, comma 3)
Il certificato di handicap viene rilasciato da un’apposita Commissione operante presso ogni Azienda USL e non va confuso con l’attestazione di invalidità (sia civile, che di servizio, del lavoro o di guerra). Il certificato di handicap, quindi, non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l’invalidità totale.

Certificato provvisorio

Se non si è ancora in possesso della certificazione di handicap è ammessa un’eccezione: l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere effettuato provvisoriamente dal medico, in servizio presso l’Azienda USL che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata.

L’articolo 25, comma 4 della Legge 144/2014 ha abbassato il limite di 90 giorni a 45, autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all’emissione di quello definitivo) già fine visita e, infine, estende la validità anche ai congedi retribuiti (quelli fino a due anni di astensione).
Lo stesso comma abbassa anche a novanta giorni (dalla data di presentazione della domanda) il tempo massimo entro cui la Commissione ASL deve pronunciarsi rispetto allo status di handicap (art. 3, legge 104/1992). Si rammenta che una volta che la ASL ha perfezionato il verbale quest’ultimo deve essere trasmesso all’INPS per la convalida definitiva.
L’accertamento produce effetti solo ai fini della concessione dei benefici previsti dall’articolo 33, sino all’emissione del verbale da parte della Commissione medica.
L’INPS ha impartito nel tempo due diverse istruzioni operative in merito al certificato provvisorio. Con la Circolare 32/2006 ha precisato chi sia il “medico specialista” che può rilasciare la certificazione provvisoria di handicap: il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica (aziende ospedaliere, strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di ricerca).
Quella Circolare poneva però il limite di validità temporale del certificato provvisorio a sei mesi, vincolo superato dalla successiva Circolare n. 53/2008 che, al punto 5, riconosce la validità della certificazione fino alla conclusione del procedimento di accertamento.
Né il Dipartimento Funzione Pubblica né l’INPDAP hanno fornito invece specifiche indicazioni su tali aspetti operativi: per i non assicurati INPS vale dunque l’indicazione generale della norma di riferimento (Decreto Legge 324/1993).

Sindrome di Down e invalidi di guerra

Un’altra eccezione riguarda le persone con sindrome di Down. La Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (articolo 94, comma 3) ammette che le persone con sindrome di Down possano essere dichiarate in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992), oltre che dalle Commissioni dell’Azienda USL, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”, cioè di quell’esame che descrive l’assetto cromosomico di una persona. Tale eccezione viene ammessa solo per le persone Down. Si tratta di un’opportunità interessante per le persone con sindrome di Down che non siano in possesso o non siano riuscite ad ottenere il riconoscimento dell’handicap grave.
Un’ultima eccezione riguarda i grandi invalidi di guerra. Costoro vengono considerati “in automatico” ? come previsto dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (articolo 38, comma 5) ? persone con handicap con connotazione di gravità.
Questo vantaggio spetta ai soli grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, non già agli altri invalidi di guerra con minorazioni di rilevanza inferiore.
Un’annotazione particolare merita l’autocertificazione dell’handicap: questa opportunità consiste solo nella possibilità di dichiarare di essere già in possesso della certificazione di handicap, indicando la data dell’accertamento e la Commissione che ha effettuato la visita (Legge 448/1998, articolo 39).
L’efficacia di questa opzione è molto limitata: è più agevole fotocopiare il certificato originale.

Certificati a scadenza

Può accadere che, al momento di accertare l’handicap, la Commissione dell’Azienda USL fissi una rivedibilità del cittadino, indicando una data di scadenza del verbale.

Ai sensi dell’articolo 25 comma 6bis della Legge 144/2014 “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”

Questo significa che il verbale di handicap (e i relativi benefici) rimangono validi fintanto che non viene emesso e notificato quello di revisione. Va detto però che nel caso in cui la nuova visita non abbia confermata la gravità della situazione dell’handicap, i permessi fruiti dalla scadenza del verbale precedente alla data di notifica vengono trasformati in ferie (Circolare INPS 29 aprile 2008, n. 53, punto 5).

Va poi ricordato che, nel caso in cui una nuova valutazione accerti che non sussiste più la connotazione di gravità dell’handicap, va effettuata immediata segnalazione al datore di lavoro e all’istituto previdenziale di riferimento.

 

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