UN ORGANO DI TRATTATO DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, adottata nel 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore nell’anno 2008, prevede la creazione di un suo comitato, od organo di Trattato, composto da 18 esperti. Tale Comitato è un organismo chiave nell’ambito delle Nazioni Unite che si dedica alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità in tutto il mondo. Creato con l’obiettivo di garantire l’attuazione efficace della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, esso svolge un ruolo fondamentale nel monitorare il rispetto e l’applicazione di questa importante convenzione.

Ma che tipo di organo è il Comitato ONU? Da quali membri è composto? Quali sono le sue competenze e i suoi poteri specifici? Lo vediamo nel dettaglio in questo approfondimento.

Gli organi di trattato delle convenzioni ONU rappresentano una parte essenziale del sistema internazionale dei diritti umani. Questi organi sono composti da esperti indipendenti, nell’ambito tutelato dalle varie Convenzioni emanate dall’ONU, e svolgono un ruolo cruciale nel monitorare l’attuazione delle convenzioni e dei trattati internazionali sui diritti umani adottati dalle Nazioni Unite.

Questi organi sono istituiti in base a convenzioni specifiche, ciascuna delle quali affronta una serie di temi relativi ai diritti umani, come ad esempio i diritti civili e politici, i diritti economici, sociali e culturali, i diritti delle persone con disabilità e così via. Nella maggior parte dei casi è la stessa Convenzione di cui l’organo si occupa a prevederne la costituzione di volta in volta. Gli esperti che compongono l’organo (o comitato) sono persone di alta autorità morale che non rappresentano nessuno Stato ma svolgono le loro funzioni a titolo personale. Essi sono eletti dagli Stati parte della Convenzione rispettando il criterio di una equa ripartizione geografica.

LE FUNZIONI DEGLI ORGANI DI TRATTATO

I Comitati svolgono generalmente funzioni di diverso tipo, tra cui le principali sono:

  1. Attività di monitoraggio,
  2. Attività di interpretazione del contenuto delle Convenzioni e/o dei Trattati cui essi rimandano;
  3. Attività di valutazione di richieste individuali presentate da persone che reclamano la violazione di diritti umani tutelati ed affermati nelle Convenzioni di pertinenza dei singoli Organi di trattato.

Tali funzioni vengono svolte nel concreto attraverso la pubblicazione di Osservazioni (altresì definiti “Commenti Generali”) in alcuni casi, attraverso la ratifica di Protocolli Opzionali, con cui gli Stati consentono ai Comitati di esaminare ricorsi individuali e di compiere indagini in caso di notizie riguardanti presunte violazione dei diritti umani. L’attività di monitoraggio avviene con un meccanismo di dialogo tra lo Stato esaminato e il Comitato, nel cui ambito è coinvolta anche la Società Civile.

L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO TRA STATO E COMITATO: LA STESURA DEI RAPPORTI E ALTRI MECCANISMI DI DIALOGO.

Il processo di dialogo tra lo Stato e il Comitato inizia quando il Comitato riceve il Rapporto Iniziale, seguito nel tempo da Rapporti periodici dallo Stato in cui quest’ultimo – secondo le varie linee guida per la sua stesura stabilite da ogni Comitato – descrive come ha implementato le disposizioni previste dalla Convenzione e tiene conto del lavoro delle ONG che svolgono attività sul suo territorio nel campo di interesse della Convenzione.

Durante la stesura del proprio rapporto i Paesi devono attivare un dialogo con la società civile, in modo tale da compiere una valutazione precisa e concreta delle proprie azioni. Va comunque precisato che i Rapporti non sono l’unica fonte di informazioni per i Comitati, poiché di fatto essi ricevono dati e notizie anche dalle varie agenzie specializzate dell’ONU, dalle organizzazioni non governative, le quali possono presentare un rapporto ombra sul livello dei diritti nei vari paesi, e dai mezzi di informazione. Successivamente alla lettura del Rapporto i Comitati cercano altre informazioni e se è il caso mandano una Lista di Domande agli Stati per ottenere chiarimenti su specifiche questioni. Quindi i Comitati incontrano lo Stato autore del Rapporto in esame per procedere alla sua valutazione; durante tale incontro vi è un dialogo tra Stato e Comitato, in cui il primo risponde a delle domande del secondo, spiega come intende agire e da ulteriori informazioni. Il dialogo dunque è un elemento fondamentale.

Una volta esaminato il Rapporto nel dettaglio e finalizzato il processo di dialogo i Comitati compilano le Osservazioni Conclusive che contengono i risultati raggiunti e le criticità che lo Stato in questione deve impegnarsi a migliorare per l’effettiva realizzazione dei diritti previsti dalla Convenzione. Alla ricezione delle Osservazione Conclusive lo Stato deve provvedere alla loro implementazione, da descrivere dentro il successivo Rapporto oppure da inserire in un apposito documento da inviare al Comitato.

L’ATTIVITA’ DI INTERPRETAZIONE DI CONVENZIONI E TRATTATI.

Generalmente, quando gli Stati ratificano i trattati e ne sono vincolati svolgono loro stessi anche il compito di interpretarli secondo le regole della Convenzione di Vienna del ’68. L’ interpretazione dei trattati dei diritti umani, invece viene adempiuta dai vari Comitati. Questi infatti, con la lavorazione e pubblicazione dei Commenti generali, svolgono una competenza che prima non avevano e che era completamente nelle mani degli Stati. Nello svolgere questa attività, gli Organi di trattato sono vincolati, come tutti i soggetti di diritto internazionale, alle regole di interpretazione della Convenzione di Vienna. I Commenti generali servono per l’interpretazione di singoli o gruppi di articoli, oppure possono essere scritti con lo scopo di aiutare gli Stati nella redazione dei rapporti. L’attività interpretativa svolta dagli Organi di Trattato, anche se non tecnicamente vincolante per gli Stati, può costituire fonti di produzione di norme consuetudinarie. Invero, questa crea opinion iuris e guida la pratica degli Stati. Con i vari Commenti, i Comitati non si attengono solo alla lettera degli articoli, ma ne ampliano i concetti, creando anche nuovi significati. Attraverso le Osservazioni Generali, partendo dai dati in possesso, i Comitati forniscono un vero e proprio programma, essi realizzano “percorsi pratici di attivazione effettiva dei diritti umani”.

L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE INDIVIDUALI.

L’altra competenza dei Comitati, se concessa dagli Stati, è la valutazione delle comunicazioni individuali da parte di persone che lamentano la violazione di diritti umani tutelati ed affermati nelle Convenzioni di pertinenza dei singoli Organi di trattato. Una volta ricevuta la comunicazione il Comitato ne valuta l’ammissibilità secondo dei criteri — come per esempio, il fatto che siano stati esperiti tutti i ricorsi interni – e nel caso in cui rileva una violazione raccomanda un rimedio che lo Stato deve adempiere nei confronti del ricorrente. Che valore hanno queste views dei Comitati?

Gli studiosi del campo, tra cui Cassese, affermano che esse seppur non dotate di potere vincolante hanno un forte peso etico-politico, grazie al quale hanno ottenuto dei risultati. Tali vedute, effettivamente, non possono imporre la propria decisione agli Stati (non a caso, viene utilizzato il verbo “raccomandare” nello stabilire il rimedio).  In ogni caso, svolgono diverse funzioni: portano giustizia nel singolo caso, costituiscono una aggiuntiva fonte di interpretazione della Convenzione e portano ad un ulteriore dibattito sui diritti umani e sul loro rispetto. I Comitati possono richiedere che lo Stato comunichi le azioni e i provvedimenti intrapresi per adempiere alle raccomandazioni e per evitare ulteriori violazioni dello stesso tipo. Possono fissare un periodo di tempo entro il quale adempiere alla raccomandazione e possono chiedere allo stato di diffondere una copia della veduta tra i suoi cittadini. Con queste richieste pongono gli Stati sotto una certa pressione per l’adempimento dei rimedi. In ogni caso è importante tenere presente che i Comitati, sebbene esigano che tutti i rimedi interni siano esperiti, non sono e non si devono assolutamente considerare come un altro grado di giudizio.

IL COMITATO SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

I 18 esperti che compongono il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità sono eletti dalla Conferenza delle Parti, secondo i criteri di una buona ripartizione geografica e della rappresentanza di diversi sistemi giuridici e di diverse civiltà. Ciascuno di loro anche se eletto dalla Conferenza delle Parti a partire dalle liste proposte da ciascuno Stato, agisce in modo personale e non rappresenta in alcun modo alcun governo. Il Comitato stabilisce in modo autonomo le proprie regole di procedura. Gli Stati nell’elezione degli esperti devono tenere conto della necessità di includere le persone con disabilità, e di un bilanciamento di tutti i generi. Il Comitato, come stabilito dalla Convenzione, ha il compito di ricevere il primo rapporto dagli Stati dopo due anni dall’entrata in vigore del trattato e successivamente rapporti periodici ogni quattro anni, stabilendo le linee guida per la compilazione dei rapporti che gli Stati devono svolgere includendo la società civile e in particolar modo le persone con disabilità. Una volta recepito il rapporto di ogni Stato, il Comitato, basandosi su di esso, formulerà raccomandazioni e suggerimenti. Esso ha anche il diritto di chiedere ulteriori dati e delucidazioni allo Stato sotto esame.

Se gli Stati non presentano i propri rapporti, il Comitato potrà utilizzare le informazioni recepite da fonti non ufficiali. Il Comitato si riserva il potere di inviare i Rapporti degli Stati che necessitano di consigli tecnici alle agenzie ONU specializzate, ai Fondi e Programmi ONU. Il Comitato ha altresì il potere di instaurare un rapporto di collaborazione con le agenzie e gli organismi ONU che possono intervenire e presenziare alle discussioni su disposizioni che riguardano le loro competenze, e di consultare gli altri Organi di Trattato, ove necessario. Il Comitato inoltre deve presentare un rapporto all’ Assemblea Generale e all’ECOSOC ogni due anni e può dare suggerimenti sull’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

IL PROTOCOLLO OPZIONALE

Lo stesso anno dell’entrata in vigore della Convenzione (che ora registra 185 ratifiche) è entrato in vigore anche il Protocollo Opzionale alla Convenzione che consente al Comitato di ricevere e di giudicare comunicazioni individuali e di indagare sulla presunta violazione grave o sistematica, compiuta da uno Stato, dei diritti protetti dalla Convenzione e di queste attività ne disciplina le regole e criteri di adempimento. Il Protocollo ha fino ad ora ricevuto 91 ratifiche.

CONCLUSIONE

Il Comitato ONU dei Diritti delle Persone con Disabilità svolge un ruolo essenziale nel garantire che i diritti fondamentali delle persone con disabilità siano rispettati e protetti in tutto il mondo. Attraverso il suo lavoro di monitoraggio, raccomandazione e sensibilizzazione, il Comitato della CRPD contribuisce a promuovere una maggiore inclusione e uguaglianza per le persone con disabilità, avanzando così verso una società più giusta e rispettosa dei diritti umani per tutti.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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