La Circolare 5 marzo 2024, n. 41 dell’INPS, ha fornito delle indicazioni operative circa l’esonero riconosciuto in caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà a norma della dell’art. 1 comma 191 della Legge di bilancio 2024.

Quest’ultima consente l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

Scopo è quello di favorire il percorso di uscita dalla violenza, attraverso l’inserimento delle vittime nel mercato del lavoro.

L’esonero contributivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato – effettuata in conformità alla disciplina che regola tale tipologia contrattuale – fino al limite complessivo sopra riportato previsto per i contratti a termine, ossia dodici mesi a partire dalla data di assunzione.

L’esonero spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Inoltre, l’articolo 1, comma 192, della legge di Bilancio 2024, prevede espressamente che l’esonero spetti anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

L’esonero contributivo, esclusi i premi e contributi INAIL, è stabilito nel limite massimo di 8 mila euro annue.

Per i contratti part time, il massimo dell’agevolazione pari ad 8 mila euro annue, cioè a 666,66 euro mensili, deve essere proporzionalmente ridotto.

Non rientrano nello sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL, il contributo al Fondo per TFR, e tutte le contribuzioni che non hanno natura previdenziale o che sono destinate alla solidarietà verso le gestioni previdenziali.

Il periodo di fruizione può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità e l’agevolazione è consentita nei limiti delle risorse appositamente stanziate e pari a 1 milione e mezzo di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3 milioni e 800 mila euro per il 2026, 2 milioni e mezzo per il 2027 e 0.7 milioni per il 2028.

La misura è esclusa in presenza di alcune specifiche situazioni elencate dalla circolare, relative ad esempio a casi in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente oppure si violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore che ha espresso la volontà di essere riassunto oppure avvenga in un azienda in cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui la lavoratrice sia inquadrata ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi, o sia impiegata in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

L’incentivo è inoltre escluso per le lavoratrici licenziate nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, utilizza in somministrazione, o che risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Per la fruizione dell’esonero, il datore deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali, non deve aver commesso violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e deve rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali sottoscritti della organizzazione sindacali maggiormente rappresentative.

Punto importante è che la Circolare esclude che la misura violi il divieto di aiuti di stato.

Sebbene costituisca infatti una riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si tratterebbe secondo l’INPS di un intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati e la cui applicazione prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

Da ultimo, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile, mentre può essere cumulato con altre agevolazioni nei limiti in cui, applicato l’esonero, residui ancora una contribuzione dovuta.

 

News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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