Con il messaggio numero 1791 del 28 05 2026 l’INPS ha fornito nuove istruzioni che semplificano il ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile e sordità nei casi in cui il beneficio sia stato respinto, revocato o sospeso esclusivamente per la mancanza dei requisiti socio-economici.
La novità principale è che, quando il requisito sanitario è già stato accertato e il verbale è ancora valido, non sarà necessario avviare un nuovo iter di accertamento sanitario per ottenere nuovamente la prestazione economica. Sarà sufficiente dimostrare che i requisiti economici o sociali richiesti sono stati nuovamente soddisfatti.
Quando è possibile chiedere il ripristino Le nuove indicazioni riguardano tre diverse situazioni.
- Domanda respinta per motivi economici
Chi aveva presentato domanda per una prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità e aveva ricevuto un diniego esclusivamente perché non possedeva i requisiti socio-economici può chiedere il ripristino della prestazione se tali requisiti sono stati successivamente acquisiti. In questa fase, la richiesta deve essere presentata utilizzando il modello AP93, da inviare tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente insieme al modello AP70 e, se necessario, al verbale sanitario già in possesso dell’interessato (per i verbali rilasciati prima del 1° gennaio 2010 da enti diversi dall’INPS). Se la domanda viene accolta, la prestazione decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
- Prestazione revocata
La stessa procedura si applica anche quando la prestazione è stata revocata perché sono venuti meno i requisiti socio-economici, ad esempio in caso di permanenza all’estero per oltre un anno oppure per l’erogazione di un trattamento pensionistico incompatibile. Anche in questo caso è sufficiente presentare la domanda di ripristino con il modello AP93, senza dover ripetere la visita di accertamento sanitario.
- Prestazione sospesa
Se, invece, la prestazione è stata soltanto sospesa per una perdita temporanea dei requisiti socio-economici, come può accadere durante un ricovero, per l’interruzione della frequenza scolastica o a seguito della corresponsione di un importo una tantum, il cittadino dovrà presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.
Anche in questa situazione non è previsto un nuovo accertamento sanitario. Inoltre, una volta ripristinati i requisiti, la prestazione può essere riconosciuta a partire dal mese in cui tali condizioni risultano nuovamente soddisfatte.
Nessuna nuova visita sanitaria, salvo casi eccezionali
L’INPS ribadisce il principio secondo cui la valutazione sanitaria della condizione di disabilità è distinta dalla verifica dei requisiti socio-economici necessari per ottenere le provvidenze economiche. Per questo motivo, la richiesta di ripristino della prestazione non comporta automaticamente una nuova visita medico-legale. Solo nei casi in cui il verbale sanitario sia stato rilasciato da oltre due anni potrà essere effettuata una valutazione da parte del Centro Medico Legale dell’INPS. Tuttavia, soprattutto nelle province in cui è già operativa la riforma della disabilità, eventuali verifiche straordinarie dovranno rappresentare un’eccezione e non la regola. Per i verbali rilasciati secondo il nuovo sistema previsto dalla riforma della disabilità, infatti, la certificazione della “valutazione di base” ha validità non limitata nel tempo e può essere rivista solo in circostanze eccezionali.
Con questo messaggio quindi l’INPS uniforma le procedure e chiarisce che, quando la condizione di disabilità è già stata accertata, il cittadino non deve ripartire da zero per ottenere nuovamente la prestazione economica. Sarà sufficiente dimostrare il possesso dei requisiti socio-economici richiesti, riducendo tempi, adempimenti burocratici e ripetizioni di accertamenti sanitari.
News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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