Una decisione molto importante della Corte di Cassazione rafforza il diritto all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026, i giudici hanno stabilito un principio chiaro: un bambino con disabilità ha diritto a frequentare la scuola per lo stesso orario degli altri compagni. Non può essere mandato a casa prima solo perché le ore di sostegno non coprono tutta la giornata scolastica.

Il caso

La vicenda riguarda un bambino con disabilità grave iscritto a una scuola dell’infanzia paritaria. Nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola aveva stabilito che il bambino dovesse uscire ogni giorno alle 14.30, mentre gli altri alunni restavano fino alle 16.00. Secondo la scuola, questa scelta era dovuta al fatto che il sostegno non copriva tutto l’orario e alle difficoltà organizzative legate alla gestione del bambino. I genitori hanno ritenuto questa decisione una discriminazione e hanno fatto ricorso.

Le decisioni dei giudici

In primo grado il Tribunale aveva dato ragione alla famiglia, riconoscendo la discriminazione e condannando la scuola al risarcimento del danno. Successivamente la Corte d’appello aveva ribaltato quella decisione, sostenendo che la frequenza ridotta fosse coerente con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e che i genitori avrebbero dovuto contestare il PEI davanti al TAR. La Cassazione ha invece annullato questa sentenza.

Il principio affermato dalla Cassazione

Secondo la Suprema Corte, il diritto alla frequenza scolastica è diverso dal diritto alle ore di sostegno.

Questo significa che:

  • le ore di sostegno servono a favorire l’inclusione;
  • non possono diventare un limite alla permanenza a scuola.

In altre parole, il fatto che l’insegnante di sostegno sia presente solo per una parte della giornata non autorizza la scuola a ridurre automaticamente l’orario dell’alunno con disabilità.

Quando è possibile ridurre l’orario?

La Cassazione precisa che una riduzione dell’orario scolastico può essere prevista solo in casi eccezionali. Deve trattarsi di una scelta presa:

  • nell’interesse del bambino;
  • per motivate ragioni sanitarie o di salute;
  • adeguatamente documentate e certificate.

Non è invece legittimo ridurre l’orario:

  • perché mancano insegnanti di sostegno;
  • per problemi organizzativi della scuola;
  • perché il bambino presenta comportamenti difficili da gestire.

Secondo i giudici, la scuola deve trovare un “accomodamento ragionevole”, cioè organizzarsi in modo da garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione.

L’uscita anticipata può essere discriminatoria

La Cassazione utilizza parole molto nette. Mandare abitualmente il bambino con disabilità fuori dalla scuola prima del termine delle lezioni, mentre tutti gli altri continuano le attività, significa privarlo di:

  • momenti di apprendimento;
  • occasioni di socializzazione;
  • partecipazione alla vita della classe.

Per questo una pratica di questo tipo può costituire una discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006.

Il PEI non può limitare un diritto fondamentale

Un altro passaggio molto importante riguarda il PEI. La Corte afferma che, anche se il Piano Educativo Individualizzato prevede un certo numero di ore di sostegno, questo non significa che il bambino debba frequentare la scuola solo durante quelle ore. Se il numero di ore di sostegno è insufficiente, è la scuola che deve individuare le soluzioni organizzative necessarie per garantire la frequenza completa. Inoltre, la Cassazione chiarisce che la mancata impugnazione del PEI davanti al TAR non elimina il diritto del bambino a non essere discriminato.

Il giudice ordinario può comunque accertare la discriminazione. La sentenza ricorda inoltre che anche le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. Per questo motivo devono garantire il diritto all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità esattamente come le scuole statali.

Cosa cambia per le famiglie

Questa decisione rappresenta un punto di riferimento molto importante. La Cassazione afferma infatti che:

  • l’orario scolastico del bambino con disabilità deve essere uguale a quello degli altri alunni;
  • la mancanza di ore di sostegno non giustifica l’uscita anticipata;
  • le difficoltà organizzative della scuola non possono limitare un diritto fondamentale;
  • solo documentate esigenze di salute del bambino possono giustificare una riduzione dell’orario.

La Cassazione sintetizza così la propria decisione:

“La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo”.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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