La successione: aspetti legali
Il nostro ordinamento prevede che l’eredità si devolva per legge o per testamento.
La successione legittima significa che il patrimonio della persona che muore viene devoluto a determinati soggetti (il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, e gli altri parenti fino al sesto grado) in determinate quote e ciò secondo quanto previsto nel codice civile. In linea di principio, la presenza dei congiunti prossimi, esclude quella dei più lontani.
Successione testamentaria significa invece che il patrimonio della persona defunta viene devoluto a determinati soggetti in determinate quote, secondo la volontà del testatore.
Il testamento
Il testamento è, in termini tecnici, un negozio giuridico che è unilaterale, revocabile e personale che ha normalmente carattere patrimoniale (perché si dispone del proprio patrimonio), tuttavia può contenere disposizioni di carattere non patrimoniale tra le quali la nomina del tutore.
Il testamento deve contenere solo la volontà di colui che lo redige e deve essere redatto personalmente. Non sono ammessi testamenti firmati da due persone.
Il testamento può essere sempre modificato o revocato. Proprio per salvare la revocabilità del testamento, il legislatore vieta la possibilità di fare dei “patti successori” ossia degli accordi tra fratelli, e/o genitori, firmati da entrambi, per una eredità non ancora aperta (esempio patti in cui si rinuncia o ci si obbliga a rinunciare a quanto spetterebbe sull’eredità del padre).
Il testamento può essere redatto solo da una persona capace di agire. Ad esempio l’interdetto non può fare testamento. Non è ammesso dalla legge neanche che possa essere redatto da un tutore o un procuratore per l’interessato.
La forma
Esistono vari tipi di testamento. I modi più semplici di disporre dei propri beni sono il testamento pubblico e il testamento olografo.
Il testamento pubblico viene redatto davanti al notaio e alla presenza di due testimoni e dallo stesso conservato.
Il testamento olografo è il più diffuso, deve essere scritto di propria mano (olografia) avere la data ed essere sottoscritto dal testatore.
È opportuno in questo caso redigere il testamento olografo in due copie, depositarne una da un notaio o da una persona di fiducia e non lasciarlo nel cassetto dove può essere dimenticato.
Il testamento segreto è un atto sottoscritto dal testatore a cui viene unito un verbale di consegna del testamento redatto dal notaio alla presenza dei testimoni.
La busta nella quale è contenuto il testamento se non è sigillata viene sigillata davanti al notaio (in modo che il testamento non possa essere letto se non rompendo la busta).
Il testamento può essere fatto solo in una di queste forme, non valgono testamenti registrati su un nastro, o orali.
Qualunque delle tre forme si voglia scegliere è opportuno chiedere un consiglio ad un esperto (notaio o avvocato o persona di fiducia) per avere certezza del rispetto delle norme di legge.
Il contenuto
La legge prevede che chi vuole fare testamento debba lasciare un quota del suo patrimonio – cosiddetta quota legittima – al coniuge, ai figli naturali, legittimi, legittimati e adottivi, ed in mancanza di figli, gli ascendenti. La restante quota o parte del suo patrimonio – cosiddetta quota disponibile – può lasciarla a chi vuole.
Esemplificando se una persona ha un coniuge ed un figlio; la legge prevede che 1/3 (legittima) debba essere lasciato al figlio; 1/3 (legittima) debba essere lasciato al coniuge, mentre la restante quota del patrimonio, pari ad 1/3, cosiddetta quota disponibile, possa essere lasciata a chi si vuole.
Il patrimonio
Il patrimonio sul quale fare il conto della “quota legittima” comprende oltre a quello che resta al momento della redazione del testamento, anche quello che è stato donato in vita, previa detrazione dei debiti.
Esemplificando se un genitore ha solo un figlio ed un coniuge sappiamo che ad ognuno spetta 1/3 del patrimonio.
Ma se il figlio ha già ricevuto in donazione un appartamento che vale 400 e nel patrimonio residuano beni al valore di 200 e debiti pari a 0, si dovrà calcolare che il patrimonio è uguale a 600 e la quota di 1/3 sarà allora 200.
Allora al coniuge superstite spetteranno 200. Nel fare testamento il coniuge lascerà tutti i 200 all’altro coniuge superstite, avendo il figlio già ricevuto in vita la sua quota di legittima (200) e la disponibile (200).
Se i coniugi poi sono in regime di comunione legale dei beni, legittima e disponibile, dovranno riferirsi alla sola metà dei beni di proprietà del coniuge testatore.
I lasciti.
Nel testamento vengono normalmente nominati eredi quei soggetti a cui si deve lasciare la quota di legittima.
Si possono disporre lasciti, per quanto riguarda la quota disponibile, (o se non si hanno legittimari, si possono nominare eredi) anche associazioni e fondazioni per il perseguimento dei loro scopi istituzionali.
Nel caso in cui ci siano persone incapaci di agire è opportuno studiare con un esperto alcune disposizioni particolari per lasciare i beni al soggetto interdetto e/o incapace, e alla sua morte a chi si sarà occupato di lui e con il vincolo di occuparsi di lui. Un esempio è l’istituto della sostituzione fedecommissaria, o delle disposizioni modali o delle disposizioni in cui si lascia un usufrutto all’incapace e la nuda proprietà a chi si è occupato dell’incapace. In tal modo da un lato si gratifica con disposizioni patrimoniali chi per tutta la vita del disabile si occuperà di lui e dell’altro si potrà anche predisporre a chi andrà il patrimonio alla morte dell’incapace.
(Avvocato Maria Carla Barbarito – per gentile concessione della rivista Mobilità)
Vedi anche:
Le successioni e le donazioni: aspetti tributari