Sono molteplici le segnalazioni che si susseguono relativamente a farmaci necessari per determinate patologie ma per le quali non è prevista esenzione da parte del Servizio Sanitario Nazionale in quanto non inseriti nei LEA e pertanto facenti parte della Categoria C come farmaci “a pagamento”.
Tali farmaci però molto spesso sono l’unica possibilità di cura e di sollievo per le persone con disabilità che ne usufruiscono e necessari poiché i principi attivi “equivalenti” esistenti magari in altri farmaci “esenti” e pertanto mutuabili, causano nel paziente, irritazioni cutanee, allergie, ed in alcuni casi irritazioni che possono causare problemi importanti che si sommano a quelli già esistenti.
Facciamo una breve carrellata distinguendo l’esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie, dall’esenzione per l’erogazione dei farmaci.
L’ESENZIONE DAL TICKET PER LE PRESTAZIONI SANITARIE
Se si è stati riconosciuti invalidi civili, si può aver diritto all’esenzione del ticket per alcune o tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale che vengono erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il ticket è una quota che il cittadino è tenuto a pagare a fronte di alcune prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di assistenza (Lea): nel caso della specialistica, parliamo ad esempio di visite, esami strumentali ed esami di laboratorio.
L’esenzione dal ticket può spettare anche in particolari condizioni legate al reddito, alla condizione sociale, o in altri casi.
Nel caso di riconoscimento di invalidità civile, l’esenzione non è legata al reddito.
E’ la propria Asl di residenza a riconoscere l’eventuale esenzione dal pagamento del ticket, rilasciando un apposito attestato, ed è alla Asl di residenza che va presentata la certificazione che documenta lo stato di invalidità.
E’ anche demandato alle Regioni di stabilire le quote ticket, che possono variare quindi da regione a regione.
Le Regioni hanno anche la facoltà di includere prestazioni aggiuntive erogate ai cittadini, includendole nei loro tariffari regionali.
Ci sono varie categorie di persone con invalidità che hanno diritto all’esenzione: si va dal diritto all’esenzione completa di tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale ritenute appropriate e necessarie dal medico che le prescrive o solo di quelle correlate alla patologia invalidante.
LE CATEGORIE ESENTI
1) Categorie che hanno tutte diritto all’esenzione per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea:
Invalidi civili
- Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
- Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
- Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- Invalidi minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
- Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
- Sordi (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata – art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)
Invalidi di guerra
- Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi per lavoro
- Grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi per servizio
- Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
- Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi – Vittime atti terrorismo – Vittime del dovere
- Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)
2) Categorie che hanno diritto all’esenzione per le sole prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità:
Invalidi di guerra
- Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi per lavoro
- Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
- Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
Invalidi per servizio
- Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
L’ESENZIONE DAI FARMACI
Le esenzioni per invalidità che abbiamo riportato sopra, non includono le prestazioni di tipo farmaceutico.
I medicinali sono classificati in:
- fascia A
- fascia C
- fascia H.
I farmaci di fascia A completamente gratuiti, possono essere dispensati a carico del sistema sanitario nazionale solo ed esclusivamente dietro presentazione dell’apposita ricetta medica, in formato elettronico e possono essere ad esempio, alcuni tipi di antibiotici, farmaci per malattie cardio-vascolari ed altri; ad ogni modo tutti i farmaci rientranti nella fascia A sono contenuti in un elenco aggiornato costantemente dall’AIFA.
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali,talvolta, vi sono gli esenti per invalidità.
Sono a carico del Servizio sanitario nazionale anche i farmaci inclusi nella fascia H, ovvero quelli di esclusivo uso ospedaliero, non vendibili in farmacia ma somministrati o forniti dalle strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche senza alcuna contribuzione da parte del cittadino.
I farmaci di classe H sono contrassegnati con la sigla Osp. (Ospedaliero)
Alcuni di questi farmaci sono dispensabili dalle Asl (Azienda sanitaria locale) anche ai cittadini non ricoverati nelle strutture ospedaliere, se affetti da malattie gravi.
I farmaci invece non considerati essenziali, completamente a carico del cittadino, sono quelli rientranti nella fascia C dell’elenco redatto dall’Aifa.
Esistono però particolari casi in cui tali farmaci possono essere rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale.
Ad esempio, alcuni principi attivi rientranti nella categoria dei farmaci di fascia C sono rimborsabili dal SSN solamente nel caso in cui il paziente sia affetto da particolari patologie o si trovi in determinate condizioni di salute e gli sia stato prescritto un farmaco di fascia C.
Il controllo della rimborsabilità dei farmaci viene effettuato dallo Stato attraverso le note dell’AIFA.
Queste note stabiliscono in quali casi e per quali tipi di patologie un determinato farmaco di fascia C può essere dispensato a carico del Sistema Sanitario Nazionale.
Pertanto, un farmaco di fascia C può essere rimborsato solo ed esclusivamente se il medico lo prescrive per il trattamento di patologie e condizioni contemplate dalle sopra citate note AIFA.
I farmaci di fascia C possono essere suddivisi a seconda se è necessaria la prescrizione medica o meno.
I primi sono quelli denominati di “classe C con ricetta” e sono dispensabili dietro presentazione della ricetta bianca.
I secondi, cioè quelli che si possono acquistare senza ricetta, contraddistinti per la presenza di un bollino di riconoscimento costituito da una croce rossa con un volto sorridente al centro circondata dalla scritta “farmaco senza obbligo di ricetta”, si dividono in:
- farmaci Sop (senza obbligo di prescrizione);
- farmaci Otc, ovvero i farmaci da banco.
La vendita dei farmaci Sop e Otc può avvenire in farmacia, nelle parafarmacie e negli ipermercati in presenza di un farmacista.
L’unica differenza esistente tra i due tipi di medicinali è data dal fatto che solo per questi ultimi è consentita la pubblicità.
Per i farmaci di classe C il cittadino deve corrispondere il prezzo intero come stabilito dall’azienda farmaceutica.
Il prezzo dei medicinali Sop e Otc, invece, è liberamente determinato dalle singole farmacie.
La procedura attraverso la quale un farmaco viene immesso sul mercato si articola in diversi passaggi e comprende una serie di controlli assai rigidi.
Dopo che il medicinale ha superato le fasi obbligatorie della sperimentazione clinica, l’Aifa effettua le valutazioni necessarie (chimico-farmaceutiche, biologiche, farmaco-tossicologiche e cliniche) per garantirne i requisiti di sicurezza ed efficacia.
Contestualmente, esamina i risultati delle ricerche condotte dall’azienda produttrice del farmaco. Se le conclusioni sono positive allora il farmaco può essere messo in vendita.
L’AIFA quindi, rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic), la carta di identità del farmaco, che stabilisce ad esempio il nome del medicinale, la sua composizione, la descrizione del metodo di fabbricazione, le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni, le caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo, ecc.
Inoltre, il farmaco, per essere venduto, ha bisogno anche dell’attribuzione di un prezzo e deve essere inserito in una classe di rimborsabilità (A, C e H).
Occorre cioè stabilire, come abbiamo visto, se è a carico del Servizio sanitario nazionale o se il costo grava sul cittadino.
CONCLUSIONI
E torniamo ora alla domanda iniziale: se un farmaco mutuabile (e pertanto gratuito) fornisce troppi effetti collaterali al paziente e pertanto deve essere sostituito con un altro farmaco non mutuabile (fascia C) e con un costo molto elevato, che alternative ha la famiglia, magari in condizioni economiche non floride, per ottenere quel farmaco a totale carico del SNN?
Allo stato attuale, purtroppo, non esiste una soluzione semplice alla problematica.
Il consiglio è effettuare una segnalazione agli organi regionali competenti che a loro volta chiederanno all’AIFA se vi sia la possibilità di inserimento di quel farmaco nelle note, a seguito di una opportuna verifica da parte dell’Agenzia stessa.