Legge 29 dicembre 1990, n. 407

“Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993”

(Pubblicata nella G.U. 31 dicembre 1990, n. 303)

(omissis)

Capo II – Disposizioni in materia di assistenza, sanità e lavoro

3. Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili. – 1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. E’ comunque data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (1).

1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche, per i minorati civili erogate dal Ministero dell’interno alla data del 1° gennaio 1992 (2).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell’eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell’invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente (3). 4. Gli effetti conseguenti all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.

(1) Così modificato dall’art. 12, L. 30 dicembre 1991, n. 412.

(2) Aggiunto dall’art. 12, L. 30 dicembre 1991, n. 412.

(3) Si ricorda che il D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), rettificato dal D.M. 14 giugno 1994 (G.U. 1° luglio 1994, n. 152), ha approvato la nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità delle minorazioni e dellle malattie invalidanti.

(omissis)

5. Norme relative al settore sanitario. – 1. Dal 1° febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere può non conformarsi solo con atto motivato, ridetermina gli standard di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all’impiego di nuove figure professionali e alla necessità di graduare l’attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finanziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell’anno 1991 non può superare dell’11 per cento la spesa effettiva di competenza dell’anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull’autosufficienza e la qualità della vita, e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984 (4).

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a lire 80.000 per prescrizioni contemporanee di più branche specialistiche (5).

5. Il Comitato interministeriale prezzi è autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.

6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell’articolo 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l’assistito la decadenza dall’esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione è comminata a norma dell’articolo 38 dell’accordo reso esecutivo con D.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

7. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l’erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l’onere economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall’effettuazione della prestazione specialistica comporta l’addebito all’assistito dell’intero costo della prestazione fruita.

9. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all’articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al princìpio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.

10. All’interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l’esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento.

11. Limitatamente all’esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell’art. 69, L. 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all’Istituto superiore di sanità e all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti (6).

13. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall’art. 31, comma 14, L. 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l’aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall’art. 31, comma 15, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull’intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai sensi dell’art. 7 della medesima legge n. 233 del 1990 (7).

(4) La frase è stata così modificata dall’art. 1, comma 16-quinquies, L. 23 dicembre 1994, n. 724

(5) L’ultima frase del comma è stato abrogata dall’art. 4, L. 30 dicembre 1991, n. 412

(6) Si consulti anche il D.M. 6 marzo 1992

(7) La sentenza della Corte costituzionale, 1-8 giugno 1992, n. 256 (G.U. 17 giugno 1992, n. 26 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 – quattordicesimo comma,- nella parte in cui non è consentita prova contraria di un minore effettivo imponibile relativamente alla determinazione del contributo dovuto dai soggetti citati dal primo comma.

La stessa Sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, quattordicesimo comma, nella parte in cui, per gli altri soggetti qui contemplati non è consentita, nella determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un imponibile effettivo (ciò anche per effetto dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87).

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