Legge 29 febbraio 1980, n. 33
“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile.”
(Pubblicata in G. U. 29 febbraio 1980, n. 59.)
Nota Bene: il primo articolo ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 che si riporta di seguito nel testo vigente.
(omissis)
Decreto Legge30 dicembre 1979, n. 663
“Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.”
(Pubblicato in G. U. 31 dicembre 1979, n. 355)
(omissis)
14-septies. Con decorrenza 1° luglio 1980 l’importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all’art. 2, L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonché della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17, L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonché l’assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all’art. 1, L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito “pensione non reversibile”, è elevato a L. 100.000 comprensive dell’aumento derivante dall’applicazione, nell’anno 1980, della perequazione automatica prevista dall’art. 7, L. 3 giugno 1975, n. 160.
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all’art. 1 della L. 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.
Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di reddito di cui agli artt. 6, 8 e 10, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella L. 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari (1) .
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. (3)
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l’anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l’accantonamento “Potenziamento del Corpo della guardia di finanza”.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (2) .
(1) Si veda per l’interpretazione autentica del presente comma, la Legge 8 ottobre 1984, n. 660.
(2) Si ricorda che la Corte costituzionale con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 196 (pubblicata in G.U. del 31 maggio 1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 14-septies, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 10, comma 5 della Legge 9 agosto 2013, n. 99.