Neomaggiorenni e provvidenze economiche: semplificazioni
Come già ampiamente riportato su queste colonne, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito definitivamente dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto importanti semplificazioni a favore delle persone con disabilità.
Una delle nuove misure introdotte riguarda le persone con disabilità (invalidi, ciechi e sordi) al compimento della maggiore età.
In questi giorni INPS ha diramato il secondo messaggio che rende operative le indicazioni del Legislatore.
Ma andiamo per ordine.
Fino a prima dell’entrata in vigore della legge 114/2014, un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, era comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli veniva revocata l’indennità e non gli veniva concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.
Il comma 6 dell’articolo 25 della Legge 114/2014 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.”
Il comma 5 interessa i minori titolari di indennità di frequenza stabilendo che costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Su tale ultimo aspetto INPS – con messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014 – ha già fornito le conseguenti indicazioni operative, rendendo disponibile sul proprio sito anche i relativi moduli per la domanda amministrativa.
L’1 ottobre 2014 INPS ha diramato un nuovo messaggio, il n. 7382, relativo ai titolari di indennità di accompagnamento (per invalidità civile o per cecità) e per i titolari di indennità di comunicazione.
Per i minori già titolari di quelle prestazioni, al raggiungimento della maggiore età viene riconosciuto in automatico il diritto alle seguenti prestazioni:
- Titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile: viene concessa la pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
- Titolari di indennità di accompagnamento per cecità civile: viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
- Titolari di indennità di comunicazione: viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni sordi.
Rimane l’obbligo per i titolari neomaggiorenni di presentare tempestivamente (al compimento della maggiore età) la consueta dichiarazione relativa ai redditi personali. L’erogazione di quelle pensioni infatti è condizionata a limiti reddituali personali.
INPS ha indicato lo specifico modello per questa procedura amministrativa sul proprio sito. Il modello è denominato AP70. Può essere compilato e trasmesso dal diretto interessato (tramite il sito e il proprio PIN) o appoggiandosi ad un patronato sindacale autorizzato.
Cosa succede? | Cosa fare? | |
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione | Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età. | Presentare al compimento della maggiore età (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato). |
Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza | Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni. | Possono presentare la domanda di accertamento di invalidità entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età usando i moduli online e la consueta procedura. Solo in tal caso già al compimento della maggiore età vengono erogate le provvidenze economiche. Segue comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, va compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati. |
2 ottobre 2014
Riferimenti normativi
- Consulta la legge 11 agosto 2014, n. 114 (articolo 25, commi 5 e 6)
- Consulta il messaggio INPS 8 agosto 2014, n. 6512
- Consulta il messaggio INPS 1 ottobre 2014, n. 7382
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