Piano Nazionale Non Autosufficienza 2025-2027: come funziona

Destinatari, governance, interventi e criteri di riparto del Fondo: guida ai meccanismi del nuovo Piano.

Il 12 giugno 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) 2025-2027, ovvero il documento che programma gli interventi in favore delle persone con disabilità non autosufficienti e regola la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze (FNA), istituito dalla legge 296/2006. Sulla base del Piano nazionale, ciascuna Regione adotta un proprio Piano regionale per la non autosufficienza, definendo gli interventi da realizzare con le risorse trasferite.

Di seguito una guida su come è strutturato il Piano e su come funzionano, in concreto, la programmazione degli interventi e la ripartizione delle risorse.

Il contesto normativo

Il PNNA 2025-2027 opera in sinergia con gli altri strumenti nazionali orientati alla tutela della dignità, al benessere, all’inclusione sociale e alla prevenzione delle fragilità: in particolare il Piano d’azione per i diritti delle persone con disabilità 2026-2028, il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e il Piano per l’invecchiamento attivo e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana.

Il PNNA si colloca inoltre in continuità e si coordina con l’attuazione di due riforme che ne condizionano i contenuti: la riforma della disabilità (d.lgs. 62/2024), che introduce il nuovo sistema di accertamento, e la riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti (legge 33/2023).

Le principali novità

Il PNNA aggiorna il quadro di riferimento in coerenza con la riforma della disabilità. Gli elementi nuovi sono cinque:

  • Nuova definizione dei destinatari. Si supera la categoria della «disabilità grave» e si adotta una classificazione basata sulla necessità di sostegno intensivo di livello elevato o molto elevato, come emerge dalla valutazione di base del d.lgs. 62/2024.
  • Rafforzamento degli strumenti di integrazione sociosanitaria. Vengono confermati e potenziati gli accordi interistituzionali tra Ambiti territoriali sociali (ATS) e distretti sanitari e il budget di progetto.
  • Percorsi personalizzati. Si valorizza il Progetto di Vita, al cui interno confluiscono, quando presenti, il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) e il progetto personalizzato.
  • Integrazione con il nuovo accertamento. Il PNNA governa la transizione al nuovo sistema di accertamento: applicazione progressiva fino al 31 dicembre 2026, regime pieno dal 1° gennaio 2027.
  • Revisione dei criteri di riparto del FNA. Nuovi indicatori per distribuire la quota indistinta tra le Regioni, illustrati più avanti.

I destinatari

Il PNNA introduce una programmazione distinta tra interventi per le persone con disabilità non autosufficienti e interventi per gli anziani non autosufficienti, con confine anagrafico a 70 anni. Questo Piano si rivolge alle persone con disabilità non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti entro i 70 anni; per gli over 70 gli interventi saranno definiti dal futuro «Piano per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana» (legge 33/2023). Fino alla sua adozione restano attive le prestazioni per gli anziani del Piano 2022-2024.

Sono considerate persone con disabilità in condizione di non autosufficienza: chi è titolare della certificazione ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992 unita all’indennità di accompagnamento; chi è non autosufficiente ai sensi dell’allegato 3 del DPCM 159/2013; chi possiede i requisiti del D.M. 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; le persone con disabilità gravissima o grave del precedente Piano 2022-2024; e chi, dopo la valutazione del d.lgs. 62/2024, presenta necessità di sostegno intensivo di livello elevato o molto elevato. Rientrano anche le persone in condizione di parziale non autosufficienza, che pur non necessitando di assistenza continua, rischiano emarginazione senza sostegni adeguati.

Due precisazioni sul funzionamento. Il confine è fissato a 70 anni, ma in alcuni passaggi — in particolare nei criteri di riparto — il PNNA ragiona sugli over 75, per tenere conto della diversa struttura per età delle Regioni. Inoltre il FNA resta un’unica fonte che finanzia entrambe le politiche, con l’allocazione tra i due target rimessa alla programmazione regionale.

La governance e gli strumenti di integrazione

All’attuazione concorrono più livelli: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero per le disabilità, insieme a Regioni, Ambiti territoriali sociali, distretti sociosanitari e aziende sanitarie. Le politiche e le prestazioni sono coordinate tra gli enti per superare la frammentazione degli interventi.

Il PNNA poggia su tre strumenti operativi.

Gli accordi interistituzionali tra ATS e distretti sanitari regolano la collaborazione organizzativa e professionale per una presa in carico congiunta.

Il Punto Unico di Accesso (PUA), porta d’ingresso al sistema integrato dei servizi, di norma collocato nelle Case di Comunità, accoglie, informa e orienta e, nei casi complessi, concorre a predisporre i progetti personalizzati.

Il budget di progetto, che raccoglie e coordina le risorse economiche e organizzative di sociale e sanitario nell’ambito del progetto di vita, consente interventi flessibili, anche fuori dagli schemi tradizionali.

L’insieme di questi strumenti orienta la presa in carico verso l’autonomia, la domiciliarità e la prevenzione dell’istituzionalizzazione.

Gli interventi e i percorsi personalizzati

In base alle esigenze, la persona può accedere a diversi tipi di percorso:

  • il PAI – Progetto Assistenziale Individualizzato, che definisce in modo integrato le risposte sociosanitarie da attivare;
  • il progetto personalizzato, con interventi di carattere sociale finanziati da fondi sociali (vita indipendente, PAI socioassistenziale, «durante e dopo di noi», inclusione lavorativa);
  • il Progetto di Vita, improntato all’autodeterminazione, nel quale possono confluire sia il PAI sia il progetto personalizzato.

Un punto sul funzionamento: l’accesso alle risorse del FNA non è subordinato all’attivazione di un progetto di vita. Chi lo desidera potrà attivarlo seguendo l’iter del d.lgs. 62/2024, ma il finanziamento non è condizionato a quel passaggio.

La fase di transizione e il nuovo accertamento

L’attuazione si inserisce nella transizione della riforma della disabilità, in corso fino al 31 dicembre 2026. Nei territori di sperimentazione, per alcune condizioni di salute già interessate dai nuovi criteri (tra cui disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2, sclerosi multipla, artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie e malattie oncologiche) l’accertamento della non autosufficienza è svolto dall’INPS in sede di valutazione di base. Nei territori non in sperimentazione, fino a fine 2026 continuano a operare le unità di valutazione multidimensionale con i criteri previgenti.

Le certificazioni già rilasciate restano valide fino a un’eventuale nuova valutazione. Dal gennaio 2027 il nuovo sistema, con accertamento affidato all’INPS, diventa operativo su tutto il territorio nazionale.

Le risorse del Fondo FNA

Nel triennio il FNA vale 982,3 milioni nel 2025, 934,6 milioni nel 2026 e 1.108,5 milioni nel 2027, in aumento rispetto ai 913 milioni del 2024. L’incremento deriva dalle manovre 2021-2022, che avevano stanziato risorse aggiuntive per i LEPS anziani degli anni successivi (300 milioni nel 2025), e dalla confluenza nel FNA delle risorse del Fondo Caregiver Familiare (circa 60 milioni, azzerato dal 2027).

Il Fondo si articola in tre componenti: una quota «indistinta», che finanzia interventi rivolti sia alle persone con disabilità non autosufficienti sia agli anziani non autosufficienti; una quota riservata ai LEPS in favore degli anziani (che comprende anche il rafforzamento dei PUA); una quota per i progetti di vita indipendente. In cifre, per ciascun esercizio del triennio, sono riservati:

  • 14,64 milioni ai progetti di vita indipendente (183 ambiti territoriali coinvolti, con 80.000 euro a progetto più 20.000 di cofinanziamento regionale);
  • 250 milioni agli interventi per gli anziani non autosufficienti, finalizzati all’attuazione dei LEPS;
  • 50 milioni (quota parte dei 250) vincolati alle assunzioni di personale con professionalità sociale per implementare i PUA.

La quota indistinta vale 605,1 milioni nel 2025, 619,9 nel 2026 e 793,8 milioni nel 2027. Gli interventi sono condizionati all’ISEE secondo la programmazione regionale; per la gravissima disabilità le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50.000 euro, elevabili a 65.000 euro per i beneficiari minorenni, con riferimento all’ISEE per prestazioni sociosanitarie.

I criteri di riparto

Fino al precedente ciclo il FNA era distribuito tra le Regioni per il 60% in base alla popolazione ultrasettantacinquenne e per il 40% secondo i criteri del Fondo nazionale politiche sociali. Il nuovo Piano rivede la formula della quota indistinta, adottando come indicatori della non autosufficienza la distribuzione dell’indennità di accompagnamento e delle certificazioni della legge 104/1992.

I pesi sono differenziati per componente del Fondo:

  • quota indistinta — 80% popolazione residente over 75, 10% titolari di indennità di accompagnamento, 10% titolari di certificazione ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992;
  • quota LEPS anziani (250 milioni) — 70% popolazione residente over 70, 30% titolari di indennità di accompagnamento over 70;
  • quota vita indipendente (14,64 mln) → non percentuale, ma per ambito territoriale secondo la Tabella 5.

Per accompagnare il passaggio alla nuova formula, nel primo biennio è prevista una quota di mantenimento del riparto storico: circa 15,7 milioni nel 2025 e 9 milioni nel 2026 sono destinati a compensare gli effetti dei nuovi criteri e a garantire la continuità degli interventi già in essere sul territorio. La programmazione della quota indistinta è affidata alle Regioni, in funzione delle specificità dei diversi contesti e tenendo conto delle esigenze di entrambe le platee.

Servizi e contributi monetari

Sul rapporto tra assistenza diretta (servizi) e assistenza indiretta (contributi monetari alle famiglie), i piani precedenti imponevano alle Regioni di aumentare gradualmente la quota di FNA allocata sui servizi (+10% nel 2023, +20% nel 2024). Il nuovo PNNA trasforma questo indirizzo in una facoltà:

«In fase di programmazione, ciascuna regione (…) potrà individuare (…) la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi (…). Tale quota (…) può essere auspicabilmente incrementata del 10% per ciascun servizio nel 2026 e del 20% nel 2027.»

L’indicazione a privilegiare i servizi erogati in forma diretta riguarda in particolare l’area anziani; per le persone con disabilità i contributi monetari sono ammessi, purché inseriti in un PAI o in un Progetto di Vita/progetto personalizzato.

Anziani e persone con disabilità: LEPS e obiettivi di servizio

Pur con due programmazioni distinte, il Fondo FNA finanzia entrambe le politiche. La differenza operativa riguarda i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS): per gli anziani il perimetro dei LEPS è stato individuato, mentre per le persone con disabilità si è ancora nell’ambito degli «obiettivi di servizio», la cui realizzazione non è obbligatoria ma auspicabile. Coerentemente, la quota LEPS del FNA (250 milioni) è assegnata sulla base della popolazione anziana (70% over 70, 30% indennità over 70).

La graduazione per livelli di bisogno

Il PNNA tiene conto del diverso livello di bisogno attraverso la categoria dei «disabili gravissimi», individuati con i criteri di eleggibilità nazionali del D.M. 26 settembre 2016. A questa utenza le Regioni possono destinare fino al 50% delle risorse assegnate, e comunque «fino al soddisfacimento della platea» degli eleggibili — inclusi i malati di SLA e le persone con demenza molto grave, tra cui l’Alzheimer in tale condizione. Per la gravissima disabilità restano ferme le soglie ISEE già richiamate (50.000 euro, 65.000 per i minorenni).

Il Piano regionale, il monitoraggio e le scadenze

Ogni Regione adotta un Piano regionale (o altro atto di programmazione) redatto secondo l’Allegato B del decreto, che contiene il quadro di contesto e l’integrazione sociosanitaria, le modalità di individuazione dei beneficiari, la descrizione degli interventi, la programmazione delle risorse e le modalità di monitoraggio. La programmazione va comunicata al Ministero entro 90 giorni dalla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti; una volta approvata, le risorse sono trasferite agli Ambiti territoriali entro 60 giorni dall’effettivo trasferimento ministeriale.

Il monitoraggio passa dalla piattaforma SIOSS. L’erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% (su base regionale) delle risorse ripartite due anni prima. Le Regioni devono inoltre rilevare, per ambito territoriale, numero e caratteristiche delle persone assistite al 31 dicembre di ogni anno.

In sintesi

Il PNNA 2025-2027 struttura la programmazione della non autosufficienza attorno a pochi elementi chiave: una platea ridefinita in coerenza con la riforma della disabilità; un confine anagrafico a 70 anni che separa, nella programmazione, persone con disabilità e anziani; strumenti di integrazione sociosanitaria come PUA e budget di progetto; percorsi personalizzati che ruotano attorno a PAI e Progetto di Vita.

Sul versante finanziario, il Fondo cresce e si articola in una quota indistinta e in quote finalizzate (LEPS anziani, PUA, vita indipendente). Il riparto della quota indistinta poggia sui nuovi criteri 80/10/10, temperati nel primo biennio da una quota di mantenimento del riparto storico. L’attuazione è affidata ai Piani regionali, monitorata tramite il SIOSS e agganciata alla progressiva entrata in vigore del nuovo sistema di accertamento, pienamente operativo dal 2027.

Fonti: testo del DPCM Piano Nazionale Non Autosufficienza 2025-2027 (Gazzetta Ufficiale) e documento di sintesi del Piano.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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