Prendiamo spunto da molteplici segnalazioni pervenute, per fare chiarezza riguardo alle richieste, effettuate da Enti come ACI ed INAIL, di verbali relativi al riconoscimento dell’invalidità “integrali” che indicano le patologie dei richiedenti non citando solo la legge, in luogo di quelle con “OMISSIS” che, per una corretta applicazione della Legge sulla Privacy, vengono rilasciate ai richiedenti.

ACI

L’AUTOMOBILE CLUB ITALIA gestisce per conto di molte Provincie Italiane il tributo dell’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) che ognuno è tenuto a pagare in caso di acquisto di un veicolo.

Ciò vale anche per le persone con disabilità quando intendono acquistare un veicolo a meno che non dimostrino di avere diritto alle agevolazioni indicate dall’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5  (IVA 4%, esenzione IPT, esenzione Bollo Auto)

Per effetto delle leggi che regolano la materia, sia il Garante della Privacy, con la determina del 2011 che l’Agenzia delle Entrate, hanno emanato provvedimenti dove, recependo le indicazioni del legislatore, hanno indicato come obbligatorio per tutti gli Enti interessati ai vari livelli dalle agevolazioni siano essi privati (Concessionari auto) che pubblici (Agenzia delle Entrate, Provincie-ACI, Regioni), l’osservanza assoluta delle norme in materia di Privacy.

Dal 2012 pertanto è possibile utilizzare, per dimostrare “il diritto alle agevolazioni”, le copie delle certificazioni di invalidità con gli “OMISSIS” e le voci fiscali di cui al D.L. 9 febbraio 2012 art. 4.

E’ evidente che quando una persona con disabilità si presenta in una concessionaria per acquistare un veicolo in possesso di un verbale di accertamento con gli “OMISSIS” e, magari, con la voce fiscale “art. 30 comma 7 Legge 388/2000”, la quale ovviamente da possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali previste, non sarà necessario effettuare più alcuna richiesta da parte del rivenditore

Ciò vale tanto più per le Delegazioni Provinciali dell’ACI;  esse NON devono richiedere le cd. “certificazioni in chiaro” per cercare di “capire” a quale tipo di disabilità il verbale si riferisce, pena il non riconoscimento della esenzione.

Se ciò viene fatto si è in chiara violazione della normativa in materia di privacy e pertanto, le delegazioni richiedenti saranno passibili di segnalazione da parte degli aventi diritto, con conseguenti sanzioni.

Situazione diversa invece per quelle migliaia di persone con disabilità che possiedono  certificazioni valide a tutti gli effetti di Legge ma antecedenti al 2012 e pertanto non contenenti le “VOCI FISCALI”; esse debbono quindi, se vogliono ottenere le agevolazioni previste, produrre le loro certificazioni “in chiaro” e complete delle patologie accertate.

INAIL

Lo Stato ha previsto, nel tentativo di evitare possibili problematiche, che la persona con disabilità munita di patente speciale con obbligo di adattamenti, potrà acquistare una vettura con agevolazioni solo se la vettura stessa sarà immatricolata con gli adattamenti, previsti nella patente di guida, ed essi saranno già stati installati e collaudati dalla motorizzazione civile.

Ne deriva pertanto che prima della immatricolazione, quella vettura sarà proprietà della concessionaria che la venderà e che, quindi, l’allestitore (prescelto dal cliente nel caso ne abbia uno di sua fiducia) dovrà installare e collaudare gli adattamenti e fatturare gli stessi al proprietario della vettura che in quel momento, come detto, è il concessionario.

Esso, a sua volta (come indica correttamente l’agenzia delle Entrate), riverserà questa fattura nella fatturazione generale della vettura senza costi aggiuntivi che verrà poi immatricolata e consegnata alla persona con disabilità.

Questa è la procedura normativa.

L’INAIL, invece ha adottato un proprio regolamento interno che prevede che la persona con disabilità con patente speciale dovrà farsi intestare la fattura dall’allestitore che poi, previa presentazione alla sede INAIL di competenza, gli verrà rimborsata.

L’effetto paradosso di ciò, è che se l’Agenzia delle Entrate controllerà questa pratica, troverà sicuramente delle difformità rispetto a quanto imposto dalla normativa statale e pertanto procederà ad irrogare una sanzione alla concessionaria per l’IVA e, qualora lo ritenesse opportuno, alla persona con disabilità per la detrazione IRPEF, nel caso ovviamente che quest’ultimo porti in detrazione la spesa.

CONCLUSIONI

Le norme statali sono chiare e semplici e non ammettono interpretazioni o prassi “insolite”.

Preghiamo le persone con disabilità di segnalarci queste o altre incongruenze in maniera tale da chiarire quali possano essere le richieste corrette e quali invece quelle che potrebbero portare a violazioni e conseguenti sanzioni.

 

05 Luglio 2022

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex di Fish Onlus

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