Il tanto atteso correttivo al Decreto interministeriale n. 182 del 9 dicembre 2020, è stato pubblicato.
Già in minima parte anticipato dalla nota del Ministro dell’Istruzione e del Merito, la n. 10166/2023, il decreto (il 153 del 1 agosto 2023) tiene conto del parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica sulle modifiche e integrazioni da apportare al D.I. 182/2020, ai modelli di PEI ed alle Linee guida allegate.
Nei 14 articoli di cui si compone, le principali novità sono:
- l’aggiunta del comma 4 all’art. 8 del DI. 182/2020 che indica la corrispondenza tra i “Domini”, richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992 e le “Dimensioni” del PEI;
- E’ stato integrato l’art. 10 del D.I. 182/2020 prevedendo come nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.
- E’ stata eliminata inoltre, sempre dall’art. 10, il comma d) relativo all’esonero dell’alunno con disabilità da alcune discipline di studio.
- E’ stato inserito, sempre nel D.I. 182/2020 il nuovo articolo 10 bis, che prevede che per gli alunni con disabilità, che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado, è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:
- superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
- senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
- E’ stato modificato l’art. 13 del D.I. 182/2020 specificando che nel prospetto riepilogativo del PEI debba essere indicata come specifica se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo per eccezionali e documentate esigenze sanitarie, su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni.
- E’ stata eliminata dalle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 182/2020, la previsione della mancata richiesta da parte delle famiglie del progetto individuale ed è stato precisato che la famiglia partecipa “ a pieno titolo” alle riunioni del GLO.
- Viene specificato che la valutazione degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso giudizi descrittivi.
Infine all’interno dell’art. 21 delle disposizioni transitorie al D.I. 182/2020, dopo il comma 5 è stato aggiunta la possibilità di tenere come riferimento nella redazione del PEI la diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove predisposto, nel caso in cui non sia stato redatto il Profilo di funzionamento.
Un accenno anche a ciò che non è stato accolto nel correttivo e cioè la richiesta di modifica della tabella C, avanzata dalle molte associazioni, consistente nella possibilità che il GLO, che è l’unico organismo legittimato a formulare la richiesta del numero di ore di sostegno, potesse sforare il rigoroso numero di ore fissato dalle fasce ivi indicate, solo attingendo o al numero di ore previsto nella fascia superiore o in quella inferiore.