Il tanto atteso correttivo al Decreto interministeriale n. 182 del 9 dicembre 2020, è stato pubblicato.

Già in minima parte anticipato dalla nota del Ministro dell’Istruzione e del Merito, la n. 10166/2023, il decreto (il 153 del 1 agosto 2023) tiene conto del parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica sulle modifiche e integrazioni da apportare al D.I. 182/2020, ai modelli di PEI ed alle Linee guida allegate.

Nei 14 articoli di cui si compone, le principali novità sono:

  1. l’aggiunta del comma 4 all’art. 8 del DI. 182/2020 che indica la corrispondenza tra i “Domini”, richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992 e le “Dimensioni” del PEI;
  2. E’ stato integrato l’art. 10 del D.I. 182/2020 prevedendo come nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.
  3. E’ stata eliminata inoltre, sempre dall’art. 10, il comma d) relativo all’esonero dell’alunno con disabilità da alcune discipline di studio.
  4. E’ stato inserito, sempre nel D.I. 182/2020 il nuovo articolo 10 bis, che prevede che per gli alunni con disabilità, che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado, è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: 
    1. superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; 
    2. senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
  5. E’ stato modificato l’art. 13 del D.I. 182/2020 specificando che nel prospetto riepilogativo del PEI debba essere indicata come specifica se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo per eccezionali e documentate esigenze sanitarie, su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni.
  6. E’ stata eliminata dalle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 182/2020, la previsione della mancata richiesta da parte delle famiglie del progetto individuale ed è stato precisato che la famiglia partecipa “ a pieno titolo” alle riunioni del GLO.
  7. Viene specificato che la valutazione degli alunni della scuola primaria è espressa attraverso giudizi descrittivi. 

Infine all’interno dell’art. 21 delle disposizioni transitorie al D.I. 182/2020, dopo il comma 5 è stato aggiunta la possibilità di tenere come riferimento nella redazione del PEI la diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove predisposto, nel caso in cui non sia stato redatto il Profilo di funzionamento. 

Un accenno anche a ciò che non è stato accolto nel correttivo e cioè la richiesta di modifica della tabella C, avanzata dalle molte associazioni, consistente nella possibilità che il GLO, che è l’unico organismo legittimato a formulare la richiesta del numero di ore di sostegno, potesse sforare il rigoroso numero di ore fissato dalle fasce ivi indicate, solo attingendo o al numero di ore previsto nella fascia superiore o in quella inferiore. 

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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