Lo scorso 11 Aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2023, riguardante il “Riconoscimento di un contributo a favore degli enti del Terzo Settore”, in accordo con il Ministro per le Disabilità, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Come già in precedenza attenzionato da FISH, in considerazione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell’anno 2022, il decreto prevede il riconoscimento di un contributo straordinario di 270 milioni di euro per l’anno 2022, in favore di enti del terzo settore.

Destinatari del contributo:

a) 120 milioni a enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;

Questo contributo può essere richiesto da:

a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;

b) 50 milioni a enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;

Questo contributo può essere richiesto da:

b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;

b6) associazioni;

b7) fondazioni;

b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

c) 100 milioni agli altri enti non rientranti ai punti a) o b)

Questo contributo può essere richiesto da:

c1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;

c5) enti religiosi civilmente riconosciuti;

Procedura per accedere al contributo:

Per accedere al contributo è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo «SPID» o attraverso la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS)

La piattaforma sarà attiva entro tre mesi dalla data di stipula delle convenzioni con Invitalia S.p.a. con la quale è stata stipulata apposita convenzione. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate; è richiesto inoltre il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

È possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa e per i successivi trenta giorni.

Occorrerà inserire alcuni dati, fra i quali:

  • una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi in cui il soggetto richiedente;
  • i dati identificativi dell’ente ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale e l’indicazione della categoria;
  • per le categorie di cui alle lettere a) e b), gli estremi dell’autorizzazione o dell’accreditamento o del convenzionamento;
  • le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;
  • il fondo o la quota di fondo tra quelli previsti all’art. 2 comma 1 lettera a), b) e c) in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo;
  • gli estremi del conto corrente bancario o postale intestato all’ente richiedente;
  • ove richiesto la regolarità contributiva e l’assenza di inadempimenti;
  • per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) l’importo totale al netto dell’IVA riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell’anno 2022 e al terzo trimestre dell’anno 2021 per il pagamento del costo dell’energia termica ed elettrica;
  • per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo alla lettera c) l’importo totale al netto dell’IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell’anno 2022 e ai primi tre trimestri dell’anno 2021 per i pagamenti all’acquisto di energia e gas naturale;
  • che l’utenza in relazione alla quale è inoltrata istanza per il riconoscimento del contributo è intestata all’ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l’immobile;
  • che l’ente richiedente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi;
  • che l’ente richiedente sostiene il pagamento dell’utenza;

L’applicazione rilascerà infine una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

Quantificazione ed erogazione del contributo

Il contributo è calcolato applicando all’incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alle lettere g) e h), comma 2, dell’art. 3 del presente decreto, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto di seguito riportato:

% di incremento del costo % di liquidazione
Pari o maggiore al 100% 80% dell’incremento
Compresa tra il 99,99% e l’80% 70% dell’incremento
Compresa tra il 79,99% e il 60% 60% dell’incremento
Compresa tra il 59,99% e il 40% 50% dell’incremento
Compresa tra l 39,99% e il 20% 40% dell’incremento

Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo:

“importo totale della fattura al netto dell’IVA /(diviso) il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X (moltiplicato) il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.”

Il contributo per le quote di fondo alle lettere a) e b) è, in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente, mentre il contributo per il fondo alla lettera c) è erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.

Non saranno erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo sia inferiore al 20%.

Al fine di procedere all’erogazione del contributo, Invitalia S.P.a. predispone tre elenchi dei soggetti ammessi a contributo in relazione a ciascuno dei fondi di all’art. 2, lettere a), b) e c), dando priorità al maggiore importo del costo sostenuto.

Entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Ministero per le disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concedono, con provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari ammessi a ciascuno dei fondi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), b) e c). Il contributo è erogato in un’unica soluzione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

 

News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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