Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza sentenza n. 01373/2024 pubblicata il 12/02/2024 su sentenza T.A.R. per la Calabria del 28/01/2022, per la declaratoria d’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Vibo Valentia sull’istanza di predisposizione di un progetto individuale di vita ex artt. 14 l. n. 328/2000 e 6 l.r. n. 23/2003 e condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni conseguenti.
I genitori di un giovane con necessità di assistenza continua e con diritto all’indennità di accompagnamento ed alle prestazioni assistenziali ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 hanno presentato a fine luglio 2019, istanza al Comune di Vibo Valentia per la predisposizione di un Progetto Individuale di Vita.
In assenza di risposta da parte del Comune di residenza, hanno agito per l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi in ordine alla stessa.
Con nota comunale del 13 settembre 2019 l’Amministrazione aveva rinviato alla responsabilità della Regione e delle istituzioni scolastiche l’attivazione delle misure assistenziali a favore del minore ed il reperimento delle relative risorse nulla riferendo circa le ragioni ostative alla predisposizione del Progetto né dimostrato di essersi diligentemente attivato, per la concreta erogazione delle prestazioni richieste.
Il T.A.R. ha annullato la nota comunale del 13/09/2019 e ordinato al Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull’istanza dei ricorrenti, secondo le indicazioni riportate in motivazione.
Con nota comunale del 7 aprile 2021 l’Amministrazione comunale ha comunicato ai genitori l’avvio del procedimento di predisposizione del progetto di vita, così i ricorrenti hanno altresì proposto domanda risarcitoria.
Il T.A.R. Calabria con sentenza del 28/01/2022, ha riconosciuto il cd. danno da ritardo, affermando la risarcibilità dei danni patrimoniali anche del danno non patrimoniale riferito al minore e del danno biologico dei genitori, ridimensionando, tuttavia, la quantificazione delle pretese dei ricorrenti. Ha ordinato poi al Comune di indicare esaustivamente le ragioni che avevano impedito la predisposizione del Progetto e di attivarsi diligentemente, in sede programmatoria ed esecutiva, ai fini della concreta erogazione delle prestazioni richieste, intimando al Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull’istanza dei ricorrenti, secondo le indicazioni riportate in motivazione.
In ragione del carattere solo parzialmente satisfattivo del pronunciamento ottenuto, è stata proposta domanda di riforma della predetta sentenza del T.A.R. Calabria avanti al Consiglio di Stato. Infatti, la bozza di progetto inviata dal Comune è stata annullata dalla medesima amministrazione in quanto lacunosa, parziale, errata e predisposta unilateralmente senza tenere in minimo conto le specifiche esigenze del minore, pur indicate dalla famiglia con l’istanza del luglio 2019, laddove anche il piano terapeutico – effettuato dal minore doveva essere posto a carico degli Enti competenti, manlevando economicamente la famiglia da tutti gli esborsi consequenziali.
Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello condannando per maggiori importi il Comune di Vibo Valentia al risarcimento in favore degli appellanti del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale del minore, e alla refusione delle spese del giudizio di appello, in ragione del riconosciuto depauperamento della vita del minore che l’inerzia amministrativa ha provocato nelle sue espressioni sociali e relazionali, in ambito scolastico e non. L’assenza di una idonea rete di supporto causata dalla mancata tempestiva predisposizione del Progetto Individualizzato, ha fatto sì che la qualità di vita del minore con disabilità ne risentisse significativamente, non potendo ritenersi idonei a sopperire a tale mancanza, gli interventi autonomamente attuati dai suoi genitori per la loro frammentarietà e slegamento da una cornice unitaria e coordinata dei bisogni assistenziali del minore.
Non è stato riconosciuta la pretesa risarcitoria del danno biologico patito personalmente dai genitori, in virtù dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Consiglio di Stato pur non definendo non oggettivamente la natura del pregiudizio ne ha imposto la liquidazione equitativa.
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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