I congedi parentali per educazione e cura dei figli

Oltre ai permessi mensili (art. 33, legge104/1992) e ai congedi retribuiti fino a due anni (art. 42, d. lgs. 151/2001) per l’assistenza ai familiari disabili, i genitori di bambini con certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, legge104/1992) possono fruire anche dei congedi parentali già riconosciuti alla generalità dei lavoratori contando su un trattamento di maggior favore.

Ricordiamo il beneficio previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 151/2001 che è stato da ultimo modificato dal decreto legislativo 80/2015.

Esso prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per sei mesi. Se fruiscono entrambi i genitori il limite complessivo è di dieci mesi, ma se il genitore padre fruisce di almeno tre mesi di permesso il limite è elevato a undici mesi complessivi.

Qualora vi sia un solo genitore egli ha diritto ad un congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Nel caso di adozione e affidamento il congedo va fruito entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Il congedo parentale è esteso anche alle lavoratrici autonome (art. 69, d. lgs. 151/2001).

I genitori di bambini con disabilità (in possesso di certificazione di handicap grave) hanno diritto al prolungamento del congedo parentale ? continuativo o frazionato – fino alla durata di tre anni entro il compimento dei dodici anni del bambino.

Per la generalità dei casi per i periodi di congedo parentale è dovuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

L’indennità continua ad essere erogata oltre i sei mesi e fino all’ottavo anno di età del bambino solo se il reddito individuale sia molto basso (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo).

Al contrario per i genitori di bambini con disabilità l’indennità spetta per tutto il periodo di prolungamento.

L’articolo 5 del decreto legislativo 151/2001 prevede che durante i periodi di fruizione dei congedi parentali il trattamento di fine rapporto possa essere anticipato per finalità di sostegno economico.

I congedi parentali possono essere frazionati su base oraria (art. 32, commi 1 bis e 1 ter, d. lgs. 151/2001). Ricordiamo però che la fruizione del prolungamento del congedo (figli con disabilità) è incompatibile con la fruizione dei permessi delle due ore di riposo giornaliero retribuito previste dall’articolo 33, comma 2 della legge 104/1992, fino al terzo anno di età del bambino.

Minore 

Minore con disabilità

Fino ai tre anni Congedo parentale (massimo 10 mesi, 11 casi particolari) anche frazionato in ore con indennità 30 % per massimo sei mesi. Congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento.

OPPURE

Due ore di permesso giornaliero retribuito.

OPPURE

Tre giorni di permesso mensile retribuito

Fino ai sei anni Congedo parentale (massimo 10 mesi, 11 casi particolari) anche frazionato in ore con indennità 30 % per massimo sei mesi.

L’indennità continua ad essere erogata oltre i sei mesi e fino all’ottavo anno di età se il reddito individuale sia molto basso

Congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento

OPPURE)

Tre giorni di permesso mensile retribuito

Da sei ai dodici anni Congedo parentale (massimo 10 mesi, 11 casi particolari) anche frazionato in ore. Congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento

OPPURE

Tre giorni di permesso mensile retribuito.

Vedi anche:

 
I congedi per malattia dei figli
I congedi di maternità e paternità

 

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