I congedi per malattia del figlio

Il Testo Unico (Decreto Legislativo 151/2001) all’articolo 47 e seguenti, riprende le disposizioni relative ai congedi per malattia del figlio.
È prevista la possibilità per entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni.
Se il bambino è di età compresa fra tre e otto anni l’astensione è limitata a cinque giorni l’anno per ciascun genitore.
Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un’autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Fino ai tre anni di età del bambino i permessi sono coperti da contribuzione figurativa cioè sono computati nell’anzianità di servizio.
Dopo i tre anni di età del bambino, i permessi sono coperti solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Le disposizioni che permettono i congedi per cura, educazione, assistenza, malattia e allattamento sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari.
Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico: se il minore ha un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Vedi anche:
I congedi di maternità e paternità
I congedi per educazione e cura dei figli

 

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